IL GIUDICE DI PACE

    Visto  il  ricorso  depositato nei termini dal sig. L. L. avverso
verbale   di  sequestro  amministrativo  n. 419146711  seri  2004-bis
n. 2078964  elevato  da Carabinieri di Rosolini in data 12 settembnre
2005  del  motoveicolo  Vespa  125  tg. FI 268200 di proprieta' dello
stesso, in qualita' di genitore esercente la potesta' genitoriale sul
minore  L. E. nato a Modica il 6 settembre 1988, per violine art. 171
comma 1 e 2 c.d.s. - Guida senza casco;
    Considerato  che  tra  i  motivi  addotti dal ricorrente e' stata
sollevata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213
c.d.s. del d.lgs. n. 289/1992 cosi' come modificato dal decreto-legge
n. 115/2005   convertito   in   legge   n. 168/2005   per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione;
    Cio'   prenesso,   il   giudicante   ravvisa   la  non  manifesta
infondatezza   di   detta   questione  apparendo  plausibile  la  non
conformita'  al dettato costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 del
c.d.s.  e  dell'art. 213  comma  2 - sexies cosi' come modificato dal
decreto-legge  30  giugno 2005, convertito nella legge 17 agosto 2005
n. 168.
                        Motivi dell'ordinanza
    Oltre  che  per  la  violazione  dell'art. 3  della  Costituzione
emergono dubbi anche per la non conformita' agli artt. 2 e 42.
             Violazione dell'art. 3 della Constituzione
    Appare   evidente   la   sproporzione  tra  la  violazione  e  le
conseguenze  economiche  della  sanzione, infatti possono verificarsi
casi  di  notevole diversita' di valore economico riguardo ai singoli
ciclomotori  e  motoveicoli confiscati per cui vengono puniti in modo
ingiustificatamente  diverso  i  trasgressori  rispetto alla medesima
violazione.
              Violazione dell'art. 2 della Costituzione
    E'  ravvisabile  anche  l'evidente  violazione  dell'art. 2 della
Costituzione  che  garantisce i diritti inviolabii dell'uomo, tra cui
il  diritto  all'uguaglianza.  La  norma  infatti  pone  una evidente
disparita' di trattamento tra conducenti di ciclomotori e motoveicoli
e  conducenti  di tutti gli altri veicoli. Non e' ad esempio prevista
sanzione  analoga per chi, alla guida di un autoveicolo, non utilizzi
la  cintura  di  sicurezza, o guidi contro senso o quindi anche sotto
l'effetto di sostanze alcoliclie o psicotrope.
             Violazione dell'art. 42 della Costituzione
    La  norma  in  commento  non  tiene  in  considerazione l'ipotesi
dell'appartenenza  del  ciclomotore  o  del  motoveicolo  a terzo non
trasgressore,  dando  luogo ad una sottrazione illegittima del bene a
soggetto  non responsabile. Con la sanzione accessoria del sequestro,
prodromica  alla  confisca  obbligatoria  si  sottrae  fra l'altro la
proprieta'  del  bene al legittimo titolare, gravandolo inoltre delle
spese  di  custodia senza limiti di tempo, benche' possa considerarsi
ormai privo della legittimazione attiva.