ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Giudice di pace di Lecce, sul ricorso proposto da G. M. contro il Prefetto di Lecce, con ordinanza del 16 febbraio 2006, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'annullamento di un provvedimento del Prefetto di Lecce in data 10 gennaio 2006, il Giudice di pace locale ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «in quanto prevede che allo straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per la violazione di legge contestata, venga revocato il permesso di soggiorno»; che il remittente premette come, nella specie, il competente Tribunale amministrativo regionale, con decreto del 7 febbraio 2006, abbia disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Lecce, notificato il 10 gennaio 2006, con il quale e' stata respinta l'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; che, quanto al merito della questione, il Giudice di pace, dopo aver sottolineato la palese incongruita' della sanzione prevista dalla disposizione censurata rispetto al complessivo assetto della normativa riguardante i cittadini extracomunitari, fa derivare il denunciato contrasto con gli invocati parametri, in primo luogo, dall'assenza nella sanzione stessa di qualsiasi finalita' di prevenzione o di rieducazione; che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, l'applicabilita' della revoca del permesso di soggiorno e dell'automatica espulsione - prevista come aggiuntiva rispetto alla pena principale - si tradurrebbe, da un lato, in una irragionevole discriminazione dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno non solo rispetto ai cittadini italiani o dei Paesi dell'Unione europea, ma anche rispetto agli stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno (che sono tutti esclusi dall'ambito applicativo della norma di cui si tratta) e comporterebbe, d'altra parte, un altrettanto illogico inasprimento del trattamento sanzionatorio degli stranieri extracomunitari che abbiano commesso qualcuno dei reati previsti dalla disposizione censurata rispetto agli stranieri extracomunitari condannati per i gravi reati previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dall'art. 15 del d.lgs. n. 286 del 1998 (per i quali l'espulsione non e' automatica, ma subordinata al previo accertamento giudiziale della pericolosita' sociale del soggetto); che, infine, la disposizione stessa violerebbe gli artt. 2 e 41 Cost. in quanto espone la condizione dello straniero, come persona, ad un sacrificio «assoluto» al fine di «apprestare una tutela centrale e sproporzionata al diritto di autore», da collegare a quella del patrimonio e del mercato; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilita' e infondatezza della questione. Considerato che il Giudice di pace di Lecce dubita, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «in quanto prevede che allo straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per la violazione di legge contestata, venga revocato il permesso di soggiorno»; che il giudice remittente non solo omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, ma, dopo aver riferito che il locale Tribunale amministrativo regionale ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore di diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - il quale, presumibilmente, rappresenta l'atto presupposto rispetto al provvedimento prefettizio, oggetto del giudizio a quo - non offre una adeguata descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame non precisando, in particolare, l'oggetto del provvedimento impugnato e la situazione del ricorrente (se clandestino, titolare di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno), nonche' il reato per il quale e' stata pronunciata la condanna e se il relativo provvedimento sia divenuto irrevocabile; che, pertanto, la questione e' da ritenere manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.