IL GIUDICE DI PACE Il 18 aprile 2006 ha emesso la seguente ordinanza avente ad oggetto: Rimessione alla Corte costituzionale del procedimento penale n. 1592/2002 R.G.N.R., nei confronti dei signori Bertini Luca, Bertini Simone, Landi Gabriella tutti difesi a fiducia dall'avv. A. Senese del foro di Pisa, ai quali sono contestati reati di ingiuria e minacce ex att. 594 e 612 c.p. proferite nei confronti della signora Beatrice Benedetti, come da memoria ex art. 121 c.p.p. depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 5 aprile 2006. Osserva questo giudice che i fatti commessi risalirebbero a data anteriore a 30 luglio 2002 come da capo d'imputazione e per cui anche a tener conto della interruzione, la prescrizione penale di tre anni e sei mesi sarebbe avvenuta nel termine e scaduta dal 30 gennaio 2006. La prescrizione triennale prevista dalla vigente legge 5 dicembre 2005, n. 251, trova applicazione per quelle sanzioni alternative a pene detentive quali la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilita' nella misura da 6 a 30 giorni per la prima e da dieci giorni a tre mesi per la seconda, che sono concretamente irrogate e comminate dal giudice di pace per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. Per la citata legge sulla prescrizione, dall'art. 10, comma 3, scaturisce che le disposizioni dell'art. 6 della medesima legge 5 dicembre 2005, n. 251, non si applicano ai processi di primo grado in cui venga data apertura del dibattimento. Va osservato pertanto che la suddetta statuizione va concretamente a ledere il principio della retroattivita' della legge piu' favorevole che per rango costituzionale si riferisce solo ai casi di leggi eccezionali o temporanee. Rilievo pertanto non manifestamente infondato alla stregua di quanto disposto dai novellati artt. 157, 160 1161 c.p.; Altrimenti viene introdotta una limitazione ed un iniquo discrimine al principio di natura costituzionale della applicabilita' della normativa piu' favorevole, con eccezione dei processi di primo grado in cui vi e' apertura del dibattimento. E cio' appare del tutto immotivato ed esiziale perche' viene ad evidenziare applicazioni privilegiate. Cio' appare pertanto in modo evidente in aperto contrasto con i principi di uguaglianza sanciti dall'art. 3 della Carta costituzionale.