IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva in esito all'udienza in camera di consiglio del 27 maggio 2005, O s s e r v a Il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Siracusa il 4 maggio 2005 nei confronti di Oilid Khiari non appare sorretto da congrua motivazione, ad esempio per quanto attiene alla posizione anagrafica del ricorrente, mentre le informazioni del commissariato di P.S. di Mazara del Vallo vengono richiamate al solo scopo di rilevare «il concreto pericolo che lo stesso si sottragga all'esecuzione del provvedimento espulsivo»; eppure alla luce della documentazione allegata al ricorso e a quella acquisita in sede di udienza risulta che Oilid Khiari: e' nato in Italia (a Mazara del Vallo) il 26 giugno 1979; e' residente a Mazara del Vallo (per immigrazione da Civitanova Marche) dal 12 maggio 1999; e' inserito in un regolare nucleo familiare - composto da madre, padre e tre fratelli dei quali egli e' il maggiore - come si apprende dal certificato dello stato di famiglia rilasciato dal comune di Mazara il 6 maggio 2005; e' ufficiale il suo collegamento alla famiglia: un invito del Centro di servizio sociale per adulti - evidentemente riferito al figlio Oilid - e' stato inviato al padre, Abdelkarim, in data 24 maggio 2005 dall'assistente sociale. Di tali elementi qualificanti non e' cenno nel decreto di espulsione, ove infatti viene, disposto «che lo stesso sia accompagnato alla frontiera» in violazione dell'art. 13, comma 15, che esclude l'applicazione di detta misura nei confronti dello straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Alla luce degli stessi elementi sembra poi sorprendente il riferimento «al concreto pericolo che lo stesso si sottragga alla esecuzione del provvedimento espulsivo», posto che la situazione familiare del ricorrente, ora riferita, rende drammaticamente inesigibile la spontanea ottemperanza a detto provvedimento che farebbe del cittadino tunisino Oilid Khiari «uno straniero in patria» in quanti avviato verso uno Stato (paradossalmente il suo) nel quale egli non ha alcuna radice. Ebbene cio' precisato in linea di fatto, va rilevato in punto di diritto che tra i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dall'art. 2 della carta costituzionale rientra a pieno titolo il diritto all'unita' familiare; diritto che l'art. 2 del d.lgs. n. 286/1998 garantisce anche nei confronti dello straniero al quale infatti «sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». Si ricordi, in proposito, l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in virtu' del quale «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare» e non puo' aversi «interferenza di un'autorita' pubblica nell'esercizio di questo diritto» salvo che sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale e per la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati. Va detto per inciso che attualmente lo stato di dipendenza, anche economica, del ricorrente dalla sua famiglia e' reso evidente dalla recente (4 maggio 2005) dimissione dalla casa circondariale di Siracusa, circostanza che, al momento, rende inevitabile il ricorso al sostegno della famiglia d'origine, di cui e' gia' data prova dalla presenza in udienza di un legale giunto da Mazara del Vallo su incarico, per come riferito, della madre del giovane Oilid, nonche' dal prevedibile impegno del padre Abdelkarim gia' convocato dal Centro di S.S. per adulti in vista del reinserimento del figlio. A chi mai del resto potrebbe rivolgersi il giovane Khiari se non hai genitori; quale potrebbe essere, se non i propri familiari, l'unico punto di riferimento, atteso che costoro vivono e lavorano a Mazara ormai da anni, muniti di regolare permesso. Al cospetto del quadro ora delineato viene in rilievo, a parere di questo giudice, l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 il quale per un verso e' fortemente ispirato al rispetto dell'unita' familiare (comma 2, lettera c) allorche' dispone il divieto di espulsione «degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalita' italiana», ma cosi' disponendo mostra di obliterare il gia' citato art. 2 del d.lgs. n. 286/1998 che riconosce anche allo straniero il diritto fondamentale all'unita' familiare; viene cioe' esaltato il principio dell'unita' familiare in favore del cittadino italiano, viene negato al cittadino straniero. Viene altresi' in rilievo l'art. 29, comma 1, lett. b-bis) che consente il riconongiungimento per i figli maggiorenni «qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale», restringendo irragionevolmente i casi di sostegno un favore dei figli, pur maggiorenni, che necessitino della solidarieta' che solo il vincolo familiare, puo' assicurare. Si ricordi, al riguardo, che l'art. 30 della Costituzione afferma il diritto e il dovere dei genitori di «mantenere» i figli, formula che non puo' intendersi limitata all'ambito del mero sostentamento materiale, ma piuttosto estesa fino a ricomprendervi ogni forma di assistenza e sostegno dei quali i figli mostrino, stabilmente ovvero occasionalmente, di avere bisogno. In definitiva non sembrano manifestamente infondate le questioni di costituzionalita' dell'art. 19, comma 2, lett. c) e 29, comma 1, lett. b-bis) del d.lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 2, 10, 29 e 30 della Costituzione e se rimette il giudizio al giudice delle leggi ritenendole rilevanti ai fini del presente procedimento.