ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 286
e  287,  della  legge  23 dicembre  2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006),  promossi  con  ricorsi  delle  Regioni  Toscana,
Veneto,  Piemonte,  Liguria,  Emilia-Romagna  e Friuli-Venezia Giulia
notificati  il  22, il 23, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in
cancelleria il 28 febbraio, il 1°, il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti
ai nn. 28, 29, 35, 38, 39 e 41 del registro ricorsi 2006;
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
    Uditi  gli  avvocati  Mario  Loria  per la Regione Toscana, Mario
Bertolissi  e  Andrea Manzi per la Regione Veneto, Emiliano Amato per
la  Regione  Piemonte,  Giandomenico  Falcon  e  Andrea  Manzi per la
Regione   Liguria,   Giandomenico   Falcon,  Andrea  Manzi  e  Franco
Mastragostino  per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per
la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e l'avvocato dello Stato Antonio
Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio
2006   e  depositato  il  28 febbraio  2006,  ha  impugnato  numerose
disposizioni   dell'art. 1   della  legge  29 dicembre  2005,  n. 266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - legge finanziaria 2006), tra le quali quelle di cui ai
commi 286  e  287,  per  violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
    Il  comma 286  dispone  che  la cessione a titolo di donazione di
apparecchiature  e  materiali  dismessi  da ASL, aziende ospedaliere,
istituti  di ricovero e cura e organizzazioni similari sia promossa e
coordinata  dall'Alleanza  degli  ospedali  italiani  nel  mondo.  Il
comma 287   stabilisce   che   l'Alleanza  promuove  i  contatti  per
facilitare   le  donazioni  e  produce  un  rapporto  biennale  sulle
attivita'  svolte,  da  inviare  al  Ministro  della  salute  e  alla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
    Sostiene  la  Regione  che  tali  disposizioni,  nell'imporre  il
ricorso  all'Alleanza senza tener conto delle iniziative gia' avviate
per   lo   stesso   fine   dalla  Regione,  lederebbero  le  relative
attribuzioni in materia di tutela della salute.
    2. - La Regione Veneto con ricorso notificato il 23 febbraio 2006
e  depositato  il  l° marzo  2006,  ha  impugnato,  tra  gli altri, i
commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.
    Sostiene  la  ricorrente  che  tali disposizioni, nell'attribuire
competenze  e funzioni all'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo
per   le   donazioni   di   apparecchiature   e  materiali  dismessi,
violerebbero  l'autonomia  patrimoniale riconosciuta e garantita alle
Regioni  dall'art. 119 Cost. e inciderebbero, altresi', su iniziative
gia'  intraprese  dalla  Regione, «concentrando in un unico organismo
centrale  l'esercizio  di funzioni che spetterebbero alle Regioni, ai
sensi degli artt. 117 e 118 Cost.».
    Le  disposizioni censurate, inoltre, inciderebbero sull'esercizio
di  attivita'  attinenti  alla materia «rapporti internazionali delle
Regioni», rientrante nella potesta' legislativa concorrente, dettando
norme   che,  nel  prevedere  organismi,  nell'attribuire  competenze
specifiche  e disciplinare attivita', priverebbero le Regioni di ogni
potere  e renderebbero impossibile la prosecuzione delle attivita' da
esse intraprese, nonche' il rispetto di impegni gia' assunti.
    3.  -  La Regione Piemonte, con ricorso notificato il 24 febbraio
2006  e  depositato  il  3 marzo 2006, ha impugnato, tra gli altri, i
commi 286   e  287  dell'art. 1  della  legge  n. 266  del  2005  per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
    Tali  norme  interverrebbero nell'organizzazione di attivita' del
Servizio  sanitario regionale, «disponendo nel dettaglio di scelte di
programmazione  sanitaria  locale  e/o (...) di utilizzo di beni». In
particolare, esse imporrebbero il ricorso all'Alleanza degli ospedali
italiani  «senza  tener  conto  dell'esistenza di organismi regionali
costituiti  per  le medesime finalita', incidendo ingiustificatamente
sull'autonomia organizzativa degli enti».
    4.  -  La  Regione Liguria, con ricorso notificato il 27 febbraio
2006  e  depositato  il  3 marzo 2006, ha impugnato, tra gli altri, i
commi 286   e  287  dell'art. 1  della  legge  n. 266  del  2005  per
violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.
    Secondo  la  ricorrente,  il  comma 286,  nell'obbligare gli enti
sanitari  a comunicare all'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo
la  disponibilita'  di  attrezzature sanitarie dismesse, vincolerebbe
tali enti in ordine alla destinazione dei materiali suddetti, nonche'
in ordine alla necessita' di avvalersi a tal fine dell'Alleanza.
    La  previsione  di  una  «sorta  di intesa» tra quest'ultima e le
strutture  parrebbe riguardare solo le «modalita» della comunicazione
circa   la   disponibilita'  delle  attrezzature,  mentre  il  parere
favorevole  della Regione interessata, «sembrerebbe condizionare solo
il  fatto  in  se'  della  cessione  dei  materiali  e  non  anche la
individuazione dei destinatari e le modalita» da seguire.
    Inoltre,  le  disposizioni censurate conterrebbero una disciplina
di  dettaglio che inciderebbe sull'organizzazione degli enti sanitari
i  quali,  operando  nelle  materie della tutela della salute e della
ricerca  scientifica, ricadrebbero nella competenza legislativa delle
Regioni,  secondo  quanto  chiarito  da  questa  Corte nella sentenza
n. 270 del 2005.
    Il  comma 286  imporrebbe,  altresi',  un vincolo di destinazione
delle  risorse  che  violerebbe  l'autonomia regionale in ordine alla
utilizzazione  di  beni  appartenenti  alla comunita', precludendo la
possibilita' di destinazioni diverse.
    Del pari, il carattere dettagliato della norma impugnata, nonche'
la  previsione  dell'affidamento  all'Alleanza  di  compiti di natura
politica  e amministrativa attinenti alla cura dei rapporti con altri
Stati  o  organismi operanti al loro interno, lederebbe le competenze
regionali in materia di «rapporti internazionali delle Regioni».
    5.  -  La  Regione  Emilia-Romagna,  con  ricorso  notificato  il
27 febbraio  2006 e depositato il 3 marzo 2006, ha impugnato, tra gli
altri,   il  comma 286  dell'art. 1  della  legge  n. 266  del  2005,
formulando  censure  del  tutto  identiche a quelle prospettate dalla
Regione Liguria.
    6.  - La Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il
27 febbraio  2006 e depositato il 4 marzo 2006, ha impugnato, tra gli
altri,  il  comma 286  dell'art. 1  della  legge n. 266 del 2005, per
violazione   «dello  Statuto  speciale  e  delle  relative  norme  di
attuazione»,   nonche'  «del  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione,  in  collegamento  con  l'art. 10, legge cost. n. 3 del
2001».
    Sostiene la ricorrente che la disposizione impugnata vincolerebbe
l'autonomia patrimoniale e gestionale delle aziende sanitarie locali,
delle  aziende  ospedaliere  e  degli  istituti  di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico e inciderebbe su un aspetto
dell'organizzazione  di  enti  che  rientrerebbero  nella  competenza
legislativa della Regione.
    Inoltre, il vincolo ad una determinata destinazione delle risorse
dismesse,    imposto   dalla   disposizione   impugnata,   violerebbe
l'autonomia  regionale  nell'utilizzazione  di  beni  della comunita'
regionale.  D'altra  parte,  ove  la  Regione intendesse destinare il
materiale  dismesso  alla  cooperazione,  cio' potrebbe avvenire solo
secondo  le  modalita'  disciplinate dalla legge regionale 30 ottobre
2000,  n. 19  (Interventi  per  la  promozione  a livello regionale e
locale,  delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato
internazionale).
    7.  -  In  tutti  i  giudizi  si  e' costituito il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, contestando la fondatezza delle censure mosse
avverso i commi 286 e 287.
    Ad  avviso  del  resistente,  infatti,  le disposizioni impugnate
riguarderebbero una «attivita' consensualmente definita, tanto che la
legge  stessa  prevede  l'acquisizione  del  "parere favorevole della
regione interessata"».
    8.  -  In  prossimita'  dell'udienza  l'Avvocatura dello Stato ha
depositato,  in ciascuno dei giudizi, memorie di contenuto pressoche'
identico  nelle  quali  sostiene  che  le  disposizioni  impugnate in
realta'  non  imporrebbero  alle Regioni di avvalersi dell'«Alleanza»
per donare le attrezzature dimesse. Esse, infatti, «nell'ambito della
propria   attivita'   discrezionale   ed   autonomia  patrimoniale  e
gestionale»,  sarebbero  libere di utilizzare tale strumento, dovendo
in tal caso esprimere il proprio parere favorevole sull'operazione di
cessione,  ovvero  potrebbero continuare ad avvalersi delle procedure
gia'  seguite.  Tale  sistema  troverebbe  garanzia  nella previsione
dell'obbligo,  a  carico dell'associazione, di riferire sulle proprie
attivita'  al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni.
    In  sostanza, i commi 286 e 287 avrebbero unicamente una funzione
di  razionalizzazione  del  sistema  delle  donazioni  affidando tale
compito  ad  un  soggetto  unico,  l'Alleanza  appunto, «maggiormente
idoneo  ad assicurare il buon esito dell'opera di solidarieta' decisa
dalle strutture sanitarie regionali».
    9.  - La Regione Toscana, nella memoria depositata il 20 febbraio
2007,  ha  ribadito le censure svolte nel ricorso, aggiungendo che la
lamentata  lesione  della propria potesta' legislativa concorrente in
materia  di tutela della salute e di rapporti internazionali, nonche'
della   propria   autonomia   patrimoniale,  non  potrebbe  ritenersi
scongiurata  dalla  previsione del parere regionale. Questo, infatti,
riguarderebbe  solo  la  cessione  in  se' dei materiali «e non anche
l'individuazione  dei  destinatari  e  le modalita' con cui la stessa
debba  essere  effettuata»,  mentre  la  volonta'  della disposizione
censurata  sarebbe  di  vincolare  gli  enti  sanitari  ad  avvalersi
dell'«Alleanza» per la destinazione delle apparecchiature dismesse.
    La  Regione Veneto, nella memoria depositata il 21 febbraio 2007,
ribadisce   le   censure  gia'  svolte  nel  ricorso,  lamentando  la
compressione dell'autonomia organizzativa delle Regioni sia in ordine
alla   destinazione   dei   beni   da   donare,   sia   con  riguardo
all'organizzazione   delle   proprie   strutture.  Rileva,  altresi',
l'irragionevolezza  delle  disposizioni impugnate, che non terrebbero
alcun  conto  dell'esistenza  di  altri organismi gia' attivati dalla
Regione al medesimo scopo.
    La Regione Liguria, nella memoria depositata il 21 febbraio 2007,
replica alle difese svolte dall'Avvocatura osservando che il consenso
della Regione, richiesto dal comma 286, sembrerebbe condizionare solo
il  fatto  della  cessione  delle  attrezzature, mentre i destinatari
delle  stesse,  nonche'  l'intermediazione dell'«Alleanza», sarebbero
vincolati  dalla  norma  con  conseguente  lesione  delle  competenze
regionali.   Quanto   all'organizzazione   sanitaria,  la  ricorrente
richiama  la  sentenza  della  Corte  n. 328  del  2006  dalla  quale
risulterebbe che l'autonomia regionale in tale materia sarebbe piena,
potendo  le  Regioni  adottare  una propria disciplina sostitutiva di
quella statale.
    Del   tutto  analoghe  sono  le  considerazioni  che  la  Regione
Emilia-Romagna  e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno svolto nelle
memorie depositate in prossimita' dell'udienza.

                       Considerato in diritto

    1.   -   Le   Regioni   Toscana,   Veneto,   Piemonte,   Liguria,
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. nn. 28, 29, 35, 38,
39  e  41 del 2006) hanno impugnato numerose disposizioni della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), fra cui
l'art. 1,  commi 286 e 287 (quest'ultimo censurato solo dalle Regioni
Toscana,  Veneto,  Piemonte e Liguria). Tutte le ricorrenti censurano
la  previsione  contenuta nel comma 286, secondo la quale la cessione
in  favore  di  strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in
transizione,  a  titolo  di donazione, di apparecchiature e materiali
dismessi  da  aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti
di  ricovero  e  cura  a  carattere scientifico di diritto pubblico e
organizzazioni  similari e' promossa e coordinata dall'Alleanza degli
ospedali  italiani  nel  mondo.  Tale disposizione contrasterebbe con
l'art. 117,  terzo comma, Cost., in quanto, imponendo alle Regioni il
ricorso  all'«Alleanza»  al fine di donare i beni dismessi e dettando
una  disciplina  incidente  sull'organizzazione  degli  enti sanitari
regionali,  lederebbe  le  competenze legislative delle Regioni nelle
materie  della  tutela  della  salute  e  della  ricerca scientifica.
Inoltre,   secondo   la   prospettazione   delle   Regioni   Liguria,
Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia  Giulia,  il  menzionato comma 286,
nonche'  -  secondo  la  Regione  Liguria  -  il comma 287, affidando
all'associazione  ivi  prevista  compiti  di  natura amministrativa e
politica attinenti alla cura dei rapporti con altri Stati o organismi
operanti   al   loro   interno,  lederebbe  la  potesta'  legislativa
concorrente in materia di relazioni internazionali delle Regioni.
    Le   ricorrenti   (ad   eccezione   delle   Regioni   Toscana   e
Friuli-Venezia    Giulia)    lamentano,    inoltre,   la   violazione
dell'art. 118    Cost.,   in   quanto   le   disposizioni   impugnate
interverrebbero   nell'organizzazione   di   attivita'  del  Servizio
sanitario  regionale,  cosi'  incidendo  su  funzioni  amministrative
spettanti   alle   Regioni,  concentrandole  in  un  unico  organismo
centrale.
    Le Regioni Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia
ritengono,  altresi',  violato  l'art. 119  Cost., dal momento che le
disposizioni   impugnate,   vincolando  gli  enti  sanitari  operanti
nell'ambito  regionale  in  ordine  all'utilizzazione  dei loro beni,
comprimerebbero l'autonomia patrimoniale delle Regioni.
    2.  -  Per  ragioni  di  omogeneita'  di materia, le questioni di
costituzionalita'  indicate  debbono  essere  trattate  separatamente
dalle  altre,  sollevate  con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte
decisioni.
    Considerata  la  sostanziale analogia delle questioni relative ai
commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge impugnata, i giudizi promossi
dalle  Regioni  ricorrenti,  per questa parte, possono essere riuniti
per essere decisi con un'unica sentenza.
    3.   -   In  via  preliminare,  va  considerato  che  la  Regione
Friuli-Venezia   Giulia   censura   l'art. 1,  comma 286,  tanto  per
violazione  del proprio Statuto e delle relative norme di attuazione,
quanto   per   violazione  delle  disposizioni  del  Titolo  V  della
Costituzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 della legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione).
    Questa  Corte ha gia' avuto occasione di affermare nella sentenza
n. 134  del 2006, con specifico riferimento a questa Regione, che, ai
sensi  dell'art. 10  della  legge  costituzionale  n. 3  del 2001, la
potesta' legislativa concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma,
Cost. nella materia della tutela della salute, e' piu' ampia rispetto
alla competenza prevista dallo Statuto speciale in materia di «igiene
e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera».
    Cio'  determina  che  possano  essere  individuati come parametri
comuni  per  tutte  le  Regioni ricorrenti l'art. 117, terzo comma, e
l'art. 118 della Costituzione, nonche' il principio costituzionale di
autonomia finanziaria di cui all'art. 119.
    4. - Le censure non sono fondate nel senso di seguito indicato.
    La  promozione ed il coordinamento da parte della «Alleanza degli
ospedali  italiani nel mondo» della cessione a titolo di donazione di
apparecchiature  ed  altri  materiali  dismessi da parte di organismi
sanitari  prevista  dal  comma 286 dell'art. 1 della legge n. 266 del
2005  appaiono  configurate come attivita' di cui gli enti sanitari e
le  Regioni  possono  avvalersi volontariamente, come sostenuto anche
nelle difese dell'Avvocatura generale dello Stato.
    A  questa interpretazione della disposizione impugnata conduce la
mancanza di una previsione espressa di un obbligo a carico degli enti
pubblici  del  servizio  sanitario,  nonche'  la  lettera del secondo
periodo  del  comma 286,  la  quale  stabilisce  che  i suddetti enti
definiscano  con  l'Alleanza  le modalita' con cui essi comunicano la
disponibilita'  di  attrezzature  sanitarie  dismesse  che  intendono
donare  e  che,  inoltre,  debba essere allegato il parere favorevole
della  Regione  interessata.  Tali  contenuti  normativi  evidenziano
l'assenza  di  prescrizioni  obbligatorie, come avviene di regola nei
rapporti  che  si  instaurano  fra  soggetti  dotati  in  materia  di
autonomia  amministrativa  od anche legislativa e soggetti di diritto
privato  qual  e'  l'«Alleanza» (trattandosi di un'associazione senza
scopo  di  lucro  costituita,  ai sensi degli artt. 36 e seguenti del
codice  civile,  tra  il  Ministero  della salute, il Ministero degli
affari esteri, il Ministero dell'istruzione, nonche' i Ministri senza
portafoglio  degli  italiani  nel  mondo  e  per  l'innovazione  e le
tecnologie).
    Nessun  obbligo  e'  imposto  agli  enti sanitari ed alle Regioni
neppure  dal  comma 287,  il  quale,  nel  primo  periodo, disciplina
l'attivita'  di  promozione  dell'«Alleanza»  -  disponendo  che essa
favorisce i contatti necessari per facilitare le donazioni e tiene un
apposito  inventario  aggiornato  delle  attrezzature  disponibili  -
mentre,  al  secondo  periodo,  in  coerenza  con la possibilita' che
l'oggetto  dell'attivita' sia costituito da beni messi a disposizione
da  enti  sanitari,  previo  parere  della Regione, stabilisce che il
rapporto  che  ogni  due  anni l'«Alleanza» predispone in ordine alle
attivita'  svolte sia indirizzato non solo al Ministero della salute,
ma  anche  alla  Conferenza  dei  Presidenti  delle  Regioni  e delle
Province di Trento e Bolzano.
    In   sostanza,  le  disposizioni  impugnate  appaiono  rivolte  a
disciplinare   l'attivita'   dell'associazione,   individuando  quali
destinatari  della  medesima «le strutture sanitarie dei Paesi in via
di  sviluppo o in transizione» e dunque soggetti diversi ed ulteriori
rispetto a quelli individuati dallo statuto dell'«Alleanza».
    In  definitiva  le  disposizioni  impugnate  non pongono a carico
degli   enti   sanitari   un   obbligo  di  avvalersi  dell'attivita'
dell'«Alleanza»   e   permettono   all'«Alleanza»   una   piu'  ampia
possibilita' di destinazione dei beni dismessi.