IL TRIBUNALE

    Letti gli atti del procedimento civile n. 754/06 R.G. vol.;
    Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20 ottobre 2006;
    Letto  il  ricorso avanzato da Baruzzo Fabrizio in data 27 luglio
2006, diretto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di
cui  alla  sentenza  n. 1374  del  2 dicembre/11  gennaio in punto di
revoca  dell'assegnazione  alla  resistente  della  casa coniugale ai
sensi  del disposto di cui al capoverso dell'art. 155-quater c.c., in
considerazione  del  rapporto  di  convivenza  ivi  instaurato  dalla
Carugati con tale Buomprisco Antonio a decorrere dal giugno 2004;
    Ritenuta  l'opportunita' di sollevare questione di illegittimita'
costituzionale  della  predetta  norma  sotto  i  seguenti molteplici
profili;
    Preso atto, in primis, che il primo comma della norma sotto esame
sancisce  il principio secondo cui «il godimento della casa familiare
e'  attribuito  tenendo  prioritariamente  conto  dell'interesse  dei
figli»,  in  cio'  ponendosi  sul  solco  della  ratio  sottesa  alla
previgente  normativa  ed  agli indirizzi giurisprudenziali formatisi
sulla  stessa,  ravvisabile  nell'esigenza  di «preservare per quanto
possibile  e  opportuno  la  continuita'  delle abitudini domestiche»
(cosi'  Cass.  9 settembre  2002,  n. 13065), di tal che' particolare
rilievo  acquistano  l'irrazionalita'  e la contraddittorieta' insite
nella scelta legislativa di sacrificare in modo pressoche' automatico
e  perentorio  l'interesse  stesso  che  la  norma  si  ripromette di
tutelare  in via primaria nell'ipotesi di celebrazione di nuove nozze
o  di  inizio  di  una  convivenza  more uxorio da parte del genitore
assegnatario;
    Rilevato,  infatti, che l'automatismo stabilito dalla nuova norma
(«il diritto al godimento della casa familiare vien meno nel caso...»
e   non  gia'  «puo'  venire  meno»)  impedisce  al  giudicante  ogni
valutazione   delle  concrete  circostanze  del  caso,  nonche'  ogni
bilanciamento  tra  l'interesse  della  prole a conservare il proprio
habitat   domestico   e   quello   del  coniuge  non  assegnatario  a
riacquistare  la libera disponibilita' del bene, ossia tra il diritto
di   valenza   altamente   personalistica   dei  figli  ad  usufruire
dell'ambiente  domestico con cui hanno instaurato un legame affettivo
e   quello  prettamente  patrimoniale  del  titolare  di  un  diritto
domenicale sull'immobile;
    Osservato  che  la  sottrazione  al  giudice  di  ogni margine di
discrezionalita'  risulta  a maggior ragione di dubbia opportunita' e
ragionevolezza  alla stregua dell'applicabilita' della norma anche in
quei casi (come quello oggetto di contenzioso) in cui l'instaurazione
del  rapporto di convivenza more uxorio (ovvero la celebrazione delle
nuove  nozze)  risalga ad epoca anteriore all'entrata in vigore della
normativa de qua, con il conseguente rischio di una destabilizzazione
di   consolidati   vincoli   affettivi  tra  la  prole  ed  il  nuovo
compagno/coniuge   del   genitore  assegnatario  sorti  nel  contesto
dell'habitat domestico, di tal che la nuova unione del genitore viene
automaticamente  e drasticamente «sanzionata» per il solo fatto della
sua  esistenza  e  non gia' nelle sole ipotesi in cui la stessa rechi
disagio, se non pregiudizio ai figli;
    Ritenuta la dubbia compatibilita' della disposizione in questione
rispetto,  in  primo  luogo,  all'art. 2  Cost.,  giacche'  la  sfera
personale  del  coniuge  assegnatario  viene a trovarsi gravemente ed
ingiustificatamente  pregiudicata  sotto il profilo della liberta' di
contrarre  matrimonio  o  di  convivere  more  uxorio  di fronte alla
prospettiva  sicura di perdere il godimento della casa coniugale, con
la  conseguente  determinazione  di  un  nocumento anche a carico dei
figli;
    Rilevata,  altresi',  l'esistenza  di  un  possibile  profilo  di
incostituzionalita' della norma de qua rispetto all'art. 3 Cost., nel
senso di introdurre un'inammissibile disparita' di trattamento tra la
prole di un genitore assegnatario che non abbia contratto nuove nozze
o  iniziato  una  convivenza e quella di un genitore che abbia optato
per  una  nuova  unione,  in  tal  modo  facendo gravare sui figli le
conseguenze   pregiudizievoli  delle  scelte  esistenziali  dei  loro
ascendenti;
    Sottolineata,    altresi',    l'opinabile    conformita'    della
disposizione    in    esame    rispetto    al   diritto   dei   figli
costituzionalmente  garantito  dall'art. 30  ad  essere mantenuti dai
genitori,  posto  che  proprio nella prospettiva dell'art. 155-quater
c.c.  l'assegnazione  della  casa  familiare assurge ad una farina di
contributo al mantenimento della prole;