IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento civile n. 754/06 R.G. vol.; Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20 ottobre 2006; Letto il ricorso avanzato da Baruzzo Fabrizio in data 27 luglio 2006, diretto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1374 del 2 dicembre/11 gennaio in punto di revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale ai sensi del disposto di cui al capoverso dell'art. 155-quater c.c., in considerazione del rapporto di convivenza ivi instaurato dalla Carugati con tale Buomprisco Antonio a decorrere dal giugno 2004; Ritenuta l'opportunita' di sollevare questione di illegittimita' costituzionale della predetta norma sotto i seguenti molteplici profili; Preso atto, in primis, che il primo comma della norma sotto esame sancisce il principio secondo cui «il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli», in cio' ponendosi sul solco della ratio sottesa alla previgente normativa ed agli indirizzi giurisprudenziali formatisi sulla stessa, ravvisabile nell'esigenza di «preservare per quanto possibile e opportuno la continuita' delle abitudini domestiche» (cosi' Cass. 9 settembre 2002, n. 13065), di tal che' particolare rilievo acquistano l'irrazionalita' e la contraddittorieta' insite nella scelta legislativa di sacrificare in modo pressoche' automatico e perentorio l'interesse stesso che la norma si ripromette di tutelare in via primaria nell'ipotesi di celebrazione di nuove nozze o di inizio di una convivenza more uxorio da parte del genitore assegnatario; Rilevato, infatti, che l'automatismo stabilito dalla nuova norma («il diritto al godimento della casa familiare vien meno nel caso...» e non gia' «puo' venire meno») impedisce al giudicante ogni valutazione delle concrete circostanze del caso, nonche' ogni bilanciamento tra l'interesse della prole a conservare il proprio habitat domestico e quello del coniuge non assegnatario a riacquistare la libera disponibilita' del bene, ossia tra il diritto di valenza altamente personalistica dei figli ad usufruire dell'ambiente domestico con cui hanno instaurato un legame affettivo e quello prettamente patrimoniale del titolare di un diritto domenicale sull'immobile; Osservato che la sottrazione al giudice di ogni margine di discrezionalita' risulta a maggior ragione di dubbia opportunita' e ragionevolezza alla stregua dell'applicabilita' della norma anche in quei casi (come quello oggetto di contenzioso) in cui l'instaurazione del rapporto di convivenza more uxorio (ovvero la celebrazione delle nuove nozze) risalga ad epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa de qua, con il conseguente rischio di una destabilizzazione di consolidati vincoli affettivi tra la prole ed il nuovo compagno/coniuge del genitore assegnatario sorti nel contesto dell'habitat domestico, di tal che la nuova unione del genitore viene automaticamente e drasticamente «sanzionata» per il solo fatto della sua esistenza e non gia' nelle sole ipotesi in cui la stessa rechi disagio, se non pregiudizio ai figli; Ritenuta la dubbia compatibilita' della disposizione in questione rispetto, in primo luogo, all'art. 2 Cost., giacche' la sfera personale del coniuge assegnatario viene a trovarsi gravemente ed ingiustificatamente pregiudicata sotto il profilo della liberta' di contrarre matrimonio o di convivere more uxorio di fronte alla prospettiva sicura di perdere il godimento della casa coniugale, con la conseguente determinazione di un nocumento anche a carico dei figli; Rilevata, altresi', l'esistenza di un possibile profilo di incostituzionalita' della norma de qua rispetto all'art. 3 Cost., nel senso di introdurre un'inammissibile disparita' di trattamento tra la prole di un genitore assegnatario che non abbia contratto nuove nozze o iniziato una convivenza e quella di un genitore che abbia optato per una nuova unione, in tal modo facendo gravare sui figli le conseguenze pregiudizievoli delle scelte esistenziali dei loro ascendenti; Sottolineata, altresi', l'opinabile conformita' della disposizione in esame rispetto al diritto dei figli costituzionalmente garantito dall'art. 30 ad essere mantenuti dai genitori, posto che proprio nella prospettiva dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione della casa familiare assurge ad una farina di contributo al mantenimento della prole;