LA CORTE DI APPELLO
Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593,
comma 2 c.p.p, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio
2006, n. 46, proposta all'udienza del 3 aprile 2006 dal procuratore
generale.
Intese le parti ed esaminata la memoria difensiva prodotta
all'odierna udienza.
Osserva in fatto
Con sentenza del 17 giugno 2004 il Tribunale di Taranto, tra
l'altro, riqualificato il fatto ascritto all'imputato De Palma
Vincenzo nel delitto di cui all'art. 318 c.p., dichiarava non doversi
procedere nei confronti del predetto in ordine a tale reato per
estinzione del medesimo per intervenuta prescrizione ed assolveva
l'imputato Cito Giancarlo dal reato di cui all'art. 317 c.p. perche'
il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza, oltre all'imputato De Palma Vincenzo e
alla costituita parte civile, interponeva appello, fra gli altri,
l'ufficio della Procura della Repubblica di Taranto con atto in data
29 ottobre 2004, chiedendo che la Corte, in riforma dell'impugnata
sentenza, affermasse la penale responsabilita' del De Palma, in
ordine al delitto di cui all'art. 317 c.p. originariamente
contestatogli, sia dell'imputato Cito Giancarlo.
All'udienza dibattimentale del 3 aprile 2006, il procuratore
generale, preso atto delle limitazioni alla facolta' di appello del
pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art.
593, comma 2 c.p.p per effetto della previsione di cui all'art. 1
della legge n. 46/2006, e ritenute dette limitazioni riferibili
all'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva
l'illegittimita' costituzionale della norma succitata con riferimento
agli artt. 111, 112 e 3 della Costituzione.
Osserva in diritto
In base al nuovo testo dell'art. 593 c.p.p, e' vietato l'appello
del pubblico ministero contro le sentenze di primo grado che si siano
concluse con il proscioglimento dell'imputato con qualsiasi formula.
Per effetto di tale modifica legislativa, il secondo comma dell'art.
593 c.p.p, nell'attuale formulazione, consente al pubblico ministero
e all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo se
con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 cpv c.p.p, venga
richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per
l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte solo dopo il giudizio
di primo grado e se dette prove abbiano il carattere delle
decisivita'.
Da cio' discende, da un punto di vista procedurale, che se il
giudice dell'appello non ammette in via preliminare l'assunzione
della nuova prova, decisiva per la riapertura dell'istruttoria
dibattimentale, deve dichiarare l'inammissibilita' del gravame e le
parti, entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione
della relativa ordinanza, possono proporre ricorso per cassazione
anche avverso la sentenza di primo grado.
A tutto cio' si deve aggiungere che la formulazione della nuova
norma ha precluso la possibilita' al pubblico ministero di appellare
le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio
abbreviato lasciando, di contro, immutato il testo di legge per
quanto attiene l'impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere
contro le quali, a norma dell'art. 428 c.p.p e' esperibile unicamente
il ricorso per cassazione.
Va, infine, rilevato come il nuovo testo di legge, recependo il
messaggio di rinvio della legge alle Camere da parte del Capo dello
Stato, ha previsto, ai sensi dell'art. 576 c.p.p, la possibilita' per
la parte civile di proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento ai soli effetti della responsabilita' civile.
Orbene, con riferimento a tutto quanto precedentemente esposto
sulla vicenda processuale, risulta rilevante, ai fini di una
dichiarazione di illegittimita' della norma, la questione prospettata
dal procuratore generale.
Sicche', applicando la nuova normativa al procedimento pendente,
devesi di conseguenza affermare che l'appello proposto dal p.m e'
soggetto a declaratoria di inammissibilita', lasciando al p.m
appellante l'unico rimedio possibile quale il ricorso per cassazione,
rimedio di natura sicuramente diversa e molto piu' limitata rispetto
a quello dell'appello.
In particolare, al fine di dimostrare l'assoluta rilevanza della
questione prospettata dalla pubblica accusa, e' opportuno
sottolineare come la novella legislativa, seppur abbia ad oggetto
l'inappellabilita' delle sentenza di proscioglimento da parte sia
dell'imputato che del pubblico ministero, ha di fatto limitato
esclusivamente il potere della pubblica accusa di presentare motivi
di gravame avverso una sentenza di proscioglimento di primo grado.
Al riguardo, va ricordato come all'imputato tale preclusione era
gia' stata inibita dalla precedente normativa allorquando gli veniva
vietato di appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.
Inquadrata nei corretti binari processuali la questione, e' ben
evidente che, allo stato, l'interesse ad affrontare la questione in
sede costituzionale sussiste unicamente in capo all'ufficio del
pubblico ministero, il quale, come gia' detto, di fronte ad una
sentenza di proscioglimento di primo grado si trova, nella
grandissima maggioranza di casi, impossibilitato a proporre appello a
meno che, dopo il giudizio di primo grado, siano emerse nuove prove
che devono, per giunta, possedere il connotato della «decisivita» per
il giudizio.
Ed allora, tale sottrazione di facolta' processuali per la
pubblica accusa impone necessariamente un controllo sulla
ragionevolezza della previsione normativa, soprattutto, allorquando
la limitazione delle summenzionate facolta', relative alla figura
istituzionale del pubblico ministero, si ricollegano a principi
stabiliti dalla nostra Costituzione.
In primo luogo la nuova normativa, cosi' come formulata, si pone
in contrasto con il principio della obbligatorieta' dell'azione
penale di cui all'art. 112 della Costituzione.
Al riguardo, va ricordato come la giurisprudenza della Corte
costituzionale, allorquando ha affrontato il problema dei rapporti
tra potere di impugnazione e obbligatorieta' dell'azione penale, ha
prodotto un quadro giurisprudenziale alquanto oscillante.
Ed infatti, a fronte di un primo orientamento che riteneva che
potere d'impugnazione fosse «un estrinsecazione ed un aspetto
dell'azione penale, ovvero un atto conseguente - obbligatorio e non
discrezionale - al promuovimento dell'azione penale» (ex multis Corte
costituzionale, sent. 177 del 1971, 98 del 1994) la Corte
costituzionale, in questi ultimi anni, ha stabilito che «il potere di
impugnazione del pubblico ministero non costituisce
un'estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio
dell'azione penale» (cfr. Corte costituzionale ord. n. 347/2002 e
n. 165 del 9 maggio 2003).
Sul punto, giova richiamare la posizione di quella dottrina che
ricollega l'operativita' del precetto contemplato dall'art. 112 Cost.
non solo al promuovimento dell'azione penale ma anche al suo
proseguimento in un contesto di comportamenti processuali coerenti
che coinvolge anche la sfera delle impugnazioni.
E' possibile osservare, inoltre, come l'azione penale, proprio
perche' tesa all'attuazione dell'interesse punitivo dello Stato
implica, logicamente e coerentemente, anche il potere di impugnazione
di una sentenza che dovesse lasciare totalmente insoddisfatto
quell'interesse.
In altri termini, la pubblica accusa, diversamente da quanto
affermato (sent. Corte costituzionale n. 280 del 1995) in ordine alla
discrezionalita' dei potere del pubblico ministero di impugnazione
desumibile dall'istituto della rinuncia e dell'acquiescenza
all'impugnazione, cosi' come non ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale nei confronti di una notizia di reato infondata, allo stesso
modo non ha l'obbligo di impugnare una sentenza secundum legem.
Pertanto, stando cosi' le cose, appare evidente come gli istituti
della rinuncia e acquiescenza non possano essere riconducibili a
valutazioni di discrezionalita' ma all'ormai consolidato
convincimento della correttezza giuridica della decisione dei giudice
di primo grado.
Ed allora, ecco che dinanzi ad un orientamento abbastanza
oscillante da parte della Corte costituzionale, e in forza di una
parte della dottrina che, invece, ritiene che il principio
dell'obbligatorieta' dell'azione penale deve necessariamente essere
correlato al potere di impugnazione da parte del pubblico ministero
nei confronti di una sentenza di primo grado di assoluzione, e'
indispensabile una valutazione in merito da parte della Corte
costituzionale.
Altro profilo di rilevanza costituzionale che merita un'attenta
analisi e' quello relativo al principio della parita' delle parti nel
processo penale, sancito dall'art. 111 secondo comma della
Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2.
Al riguardo giova precisare, in questa sede, che oggetto di
analisi da parte della Corte non e' il principio riguardante il
contraddittorio tra le parti nella formazione della prova, sancito
dal comma quarto della predetta norma, ma quello di stabilire se il
divieto posto al pubblico ministero di appellare le sentenze di
assoluzione violi, in maniera ragionevole, la posizione di parita'
delle parti.
Ed e' sul concetto di «ragionevole» che ci si deve soffermare al
fine di valutare se la formulazione della nuova normativa ha
compresso, in maniera netta, il potere della pubblica accusa a favore
dell'altra parte processuale.
Orbene, va da se' che limitare il potere di impugnazione nei
confronti di una sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio
abbreviato e' certamente ragionevole, ove si consideri che quella
sentenza, soddisfa la pretesa punitiva della pubblica accusa e che,
comunque, trova giustificazione «nell'obiettivo primario della rapida
e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il
giudizio abbreviato» (cfr. ord. Corte costizuonale n. 165 del 2003).
Non puo', al contrario, ritenersi legittimo limitare il potere
d'appello contro le sentenze di assoluzione emesse a seguito di un
giudizio ordinario, in quanto quella preclusione comporta una palese
disparita' di trattamento che non e' costituzionalmente ammissibile,
non trovando ragionevole giustificazione nella peculiare posizione
della parte pubblica nella funzione attribuitole o in esigenze
connesse alla corretta amministrazione della giustizia.
Sul punto, la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di
pronunciarsi con diverse e ripetute pronunce (ex multis sentt. della
Corte costituzionale n. 190 del 1970, n. 110 del 1980 e 363 del 1991)
affermando che l'emanazione di una norma che «consentisse la
vanificazione del diritto di impugnazione del pubblico ministero
sarebbe censurabile sotto il profilo della legittimita'
costituzionale» (sent. n. 155 del 1974).
Ma non puo' dubitarsi, a questo punto, che tali affermazioni non
solo non sono state superate dal tempo ma trovano piena attualita'
nel dettato dell'art. 111 della Costituzione, ove il principio della
parita' delle parti e' espressamente richiamato.
Ne consegue che vietare al pubblico ministero di appellare
sentenze di assoluzione, equivale ad introdurre nel nostro
ordinamento una «discriminazione» priva di ogni giustificazione da un
punto di vista della ragionevolezza e alla luce dei parametri
richiamati dalla Corte costituzionale.
Anche, dunque, per questo aspetto come per quello precedentemente
esaminato, occorre sottoporre la scelta legislativa che ha modificato
l'art. 593 c.p.p. ad un accurato esame da parte della Consulta. E'
possibile, infine, ravvisare nella nuova norma di cui all'art. 593
c.p.p. un contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto il
divieto di appello da parte del pubblico ministero, cosi' come
disciplinato, determinerebbe una disparita' di trattamento tra
l'imputato assolto all'esito del giudizio abbreviato e l'imputato
assolto all'esito del giudizio ordinario. E' ben noto, ormai, che a
norma del novellato art. 593 c.p.p. il divieto per il pubblico
ministero di appellare le sentenze di assoluzione trova una eccezione
nel caso in cui, dopo il giudizio di primo grado, siano sopravvenute
o scoperte nuove prove decisive a carico dell'imputato. Tale
eccezione non e' prevista, invece, per le sentenze di assoluzione
pronunciate a seguito del giudizio abbreviato per le quali il divieto
di' appello e' assoluto.
La conseguenza che ne discende e' che l'imputato del giudizio
abbreviato godrebbe, oltre che di un trattamento sanzionatorio
premiale, anche di un ulteriore beneficio che non puo' trovare
giustificazione nell'obiettivo primario della rapida e completa
definizione dei processi.