IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 169/2005 R.G. promossa con ricorso depositato il 15 marzo 2005, da Mischiatti Antonio, con l'avv. E. Beltrami ed il dott. A. Marangoni; Contro Prefetto della Provincia di Venezia. In punto: opposizione ex art. 22 legge n. 689/1981 a verbale di contestazione n. 700002132887 del 29 gennaio 2005 della Polizia stradale di Venezia. Conclusioni delle parti Ricorrente: annullare e/o dichiarare inefficace il verbale n. 70002132887 del 29 gennaio 2005 elevato dalla Polizia stradale di Venezia per i fatti meglio descritti in premessa; Condannare la p.a. a rifondere le spese di causa. In via subordinata: dichiararsi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45 d.lgs. n. 285/1992 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita' e per l'effetto sospendersi il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che le sopra esposte considerazioni non vengano accolte, si insiste per l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta. P.A.: voglia codesto giudice di pace: preliminarmente, dichiarare l'inammissibilita' dell'opposizione in quanto ad essa non e' stato allegato il provvedimento opposto e per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nel merito respingere l'opposizione, dichiarando per l'effetto legittimo il provvedimento impugnato; liquidare in via equitativa le spese vive sostenute dall'amministrazione resistente per il presente procedimento e che allo stato e indicativamente si quantificano nella misura di euro 100,00. F a t t o e p r o c e s s o Con il ricorso su indicato, il sig. Antonio Mischiatti ha proposto opposizione avverso il verbale in epigrafe, con il quale la Polizia stradale di Venezia aveva contestato al ricorrente la violazione dell'art. 142, commi 1 e 9 c.d.s., per aver circolato alla guida del veicolo tg CN509FX, lungo la s.s. 309, in localita' Giare di Mira, alla velocita' (calcolata la tolleranza del 5%) di km/h 107, eccedendo di 47 km/h il limite massimo di velocita', stabilito in km/h 60, accertamento effettuato a mezzo di apparecchiature Telelaser Ultralite matricola UL007758 con fotocamera digitale Micro Cam matricola MV000145, regolarmente omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con prot. 534 dell'8 maggio 2003. A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva l'illegittimita' dell'accertamento, in quanto non vi sarebbe prova della taratura periodica del telelaser, prescritta dalla norma internazionale UNI 30012 da parte di un centro SIT autorizzato, con la conseguente inattendibilita' della misurazione. In data 21 settembre 2005 la Polizia stradale di Venezia depositava le proprie controdeduzioni, unitamente a copia del verbale di accertamento e della fotografia attestante il rilevamento. All'udienza di comparizione del 22 settembre 2005, veniva disposta la produzione in giudizio del decreto di omologazione degli strumenti (telelaser e fotocamera digitale) utilizzati nell'accertamento, decreti che venivano prodotti dalla Prefettura all'udienza del 22 dicembre 2005; alla medesima udienza il ricorrente depositava memoria con cui ribadiva le proprie posizioni in tema di taratura ed, in via subordinata, sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 45 d.lgs. n. 285/1992 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita'. All'udienza del 6 aprile 2005 la Prefettura di Venezia si costituiva formalmente in giudizio con comparsa, resistendo al ricorso, ed esibendo copia del manuale d'uso del telelaser Ultralite, che veniva depositata in cancelleria. All'udienza del 26 maggio 2005, la causa veniva rinviata, per la discussione, all'udienza del 6 ottobre 2005, in cui veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti come sopra riprodotte, rinviando, per la lettura dei dispositivo all'udienza del giorno 19 settembre 2006, udienza alla quale il giudice di pace ha emesso la seguente ordinanza sulla eccezione di illegittimita' costituzionale, sollevata da parte ricorrente. D i r i t t o Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di inammissibilita' del ricorso sollevata dalla prefettura per l'affermato mancato deposito del verbale di contestazione opposto, in quanto lo stesso risulta depositato unitamente al ricorso, che ne fa menzione. Parimenti infondata si presenta l'eccezione, formulata dal ricorrente, di illegittimita' dell'accertamento per difetto di omologazione degli strumenti di rilevazione, in quanto la prefettura ha prodotto in giudizio copia dei relativi decreti. L'eccezione di incostituzionalita', sollevata dal ricorrente si palesa, invece, ad avviso di questo giudice, non manifestamente infondata e rilevante. Sulla rilevanza della questione si osserva che il presente giudizio non puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalita', in quanto questo giudice non ritiene necessaria per la legittimita' dell'accertamento, in base alla normativa vigente, la taratura degli strumenti di rilevazione, negli accertamenti effettuati alla presenza del rilevatore. Invero, le apparecchiature destinate a controllare la velocita' non devono essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla legge n. 273/1991, che non ha attinenza con gli apparecchi di misura della velocita', per i quali una taratura in senso tecnico non e' necessaria poiche' tale normativa riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa. Dello stesso avviso, e' il Ministero delle attivita' produttive che, rispondendo ad uno specifico quesito riguardante l'argomento, ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocita' debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla citata legge n. 273/1991; un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non puo' evincersi neanche da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali. Poiche' la vigente normativa non prevede la necessita' della taratura degli strumenti di rilevazione della velocita', discende che dalla decisione della questione di costituzionalita' eccepita dal ricorrente, dipende la legittimita' o meno dell'accertamento e, quindi, l'applicabilita' delle sanzioni pecuniaria ed accessoria alla violazione accertata. La questione non e' manifestamente infondata, in quanto, se si condivide la posizione del ministero e del giudicante, e si ammette di conseguenza che i misuratori di velocita' sono disciplinati esclusivamente dall'art. 45 d.lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 192 e 345 del regolamento d.P.R. n. 495/1992, vi e' motivo di ritenere l'illegittimita' costituzionale della prima norma nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita', per violazione dell'art. 3 sotto il profilo della ragionevolezza, poiche' disciplina in modo difforme, e senza giustificazione, una materia che e' gia' compiutamente disciplinata dal d.m. n. 182/2000, in quanto tale ultimo decreto determina l'utilizzo degli strumenti di misura nelle transazioni commerciali prevedendone la necessaria taratura, e lo strumento di rilevazione della velocita' altro non e' che uno strumento di misura (Velocita=spazio/tempo); si palesa non manifestamente infondata pure la illegittimita' costituzionale della norma, nei limiti detti, per violazione dell'artt. 24 e 111 della Costituzione, in quanto colui che e' assoggettato ad accertamento attraverso il telelaser si trova nell'impossibilita' di esercitare il proprio diritto di difesa, poiche' l'apparecchiatura, una volta omologata, anche a distanza di anni e' soggetta ad una presunzione di buon funzionamento che non puo' essere in alcun modo verificata, data anche l'irripetibilita' dell'accertamento e mancando uno strumento che a posteriori permetta di risalire alla sua corretta funzionalita'. Per i medesimi profili si palesa non manifestamente infondata la violazione del principio del giusto processo previsto dall'art. 111 c.p.c., in quanto, l'irripetibilita' dell'accertamento e l'impossibilita', per l'interessato di verificare, ex post, il corretto funzionamento dell'apparecchio, comportano che venga leso il principio ivi previsto di parita' tra le parti processuali, godendo la p.a. di una presunzione di verita' dell'accertamento, nonostante l'assenza dell'obbligo di un controllo periodico della funzionalita' dell'apparecchio di rilevazione.