IL TRIBUNALE Ritenuto che, all'udienza del 28 febbraio 2006 il difensore di Ferrera Nelson, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2 c.d.s., eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 c.d.s. nella parte in cui prevede la competenza del tribunale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, con riferimento alla disparita' di trattamento tra le fattispecie normative previste dagli artt. 186 e 187 c.d.s.; vista la memoria difensiva; O s s e r v a A seguito della riforma legislativa prevista dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 e successiva legge di conversione legge 1° agosto 2003, n. 214, per il reato previsto dall'art. 186, secondo comma c.d.s. e' prevista la competenza ratione materiae del tribunale; la fattispecie prevista dall'art. 187 c.d.s. e' stata interessata dalla riforma de quo limitatamente alla disciplina sanzionatoria, rimanendo invariata la competenza per materia del giudice di pace. Quindi, per la guida in stato di ebbrezza la competenza e' devoluta al tribunale; per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, la competenza per il giudizio e' attribuita al giudice di pace. Secondo la prospettazione difensiva, che questo giudice non ritiene manifestatamene infondata, la diversa attribuzione di competenza per fattispecie che presentano la medesima ratio integra una violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Infatti, colui che e' colto in una situazione di alterazione psico-fisica a causa dell'assunzione di sostanza stupefacente potra' beneficiare, ove ne ricorrono i presupposti, della dichiarazione di improcedibilita' ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000, ove sussista una particolare tenuita' ovvero una esiguita' del danno. Inoltre, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 274/2000, la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto dovra' essere sostituita dal giudice di pace con la pena pecuniaria, ovvero con la permanenza domiciliare, ovvero con la pena del lavoro di pubblica utilita'. La disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 187 c.d.s. non trovera' mai applicazione dinnanzi al giudice di pace, dovendo essere convertita in base alle disposizioni dell'art. 52, d.lgs. n. 274/2000. Ne consegue una differenza di trattamento anche in merito alla possibilita' per il reo di chiedere l'oblazione ex art. 162-bis cp; possibilita' preclusa all'imputato del reato di cui all'art. 186 c.d.s. punito con pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda. Ora, secondo il principio di eguaglianza formale, la legge non deve porre discriminazioni tra situazioni similari, salvo che vi siano motivazioni ragionevoli a sostegno della discriminazione. Entrambe le fattispecie incriminatrici (guida in stato di ebbrezza e guida in stato di intossicazione per assunzione di sostanze stupefacenti) hanno il medesimo bene giuridico che e' quello dell'ordine pubblico, il medesimo oggetto giuridico in quanto la condotta consiste nel guidare in stato di alterazione psico-fisica a causa dell'assunzione di sostanze che menomano la concentrazione e prontezza di riflessi, ed il medesimo elemento soggettivo che e' la consapevolezza e volonta' di mettersi alla guida di un veicolo in tale stato. La disparita' di trattamento tra le due situazioni previste dalle suindicate norme incriminatrici puo' dar luogo a contrasto con il principio di ragionevolezza, considerato che in base a diverse sentenze della suprema Corte (v.s. n. 13/1986; n. 241/1989) una figura caratteristica del giudizio di ragionevolezza e' costituita dalla «incoerenza», rilevabile nel caso di involontari scoordinamenti legislativi o attraverso la totale inesistenza di correlazioni tra fine della legge e differenziazioni normative, o attraverso il totale scoordinamento delle differenziazioni normative rispetto al fine positivamente individuabile. Alla luce delle suindicate considerazioni, non ritenendosi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale come eccepita dal difensore di Ferrera Nelson;