IL TRIBUNALE

    Nella  causa civile di primo grado iscritta al n. 89989 del ruolo
generale  dell'anno  2002,  vertente  fra  Emona  - Istituto Agricolo
Immobiliare di Lubiana S.r.l., in persona dell'amministratore unico e
legale    rappresentante   pro   tempore   sig.   Solferino   Scotto,
elettivamente  dorniciliata  in Roma alla via della Vite n. 7, presso
lo studio dell'avv. Pierluigi Giammaria, che la rappresenta e difende
per  procura  a margine dell'atto di citazione, (attrice) e Ministero
dell'economia  e  delle finanze, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente  domiciliato  in  Roma  alla  via  dei Portoghesi n. 12
presso  gli  uffici  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che lo
rappresenta  e  difende  per  legge, (convenuto), avente per oggetto:
contributo  statale  sugli  interessi per mutui contratti da soggetti
ammessi all'inderinizzo per i beni e i diritti perduti all'estero, ai
sensi dell'art. 2, legge 5 aprile 1985, n. 135, ha emesso la seguente
ordinanza.
    1. - Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2002 la
Emona   -   Istituto   Agricolo   Immobiliare  di  Lubiana  S.r.l.  -
assoggettata  a  confisca  di  parte del suo patrimonio in seguito al
Trattato di pace della seconda guerra mondiale e della cessione della
Provincia  di Lubiana alla (allora) Repubblica Federale di Jugoslavia
-  premesso  di  essere  stata  ammessa,  anche a seguito di pronunce
giurisdizionali,  ai  benefici  indennitari  previsti  dalle leggi 28
gennaio  1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98,
per  i  cittadini,  gli enti e le societa' italiane titolari di beni,
diritti  ed  interessi  perduti  in territori stranieri gia' soggetti
alla  sovranita'  italiana  o  all'estero a seguito di confische o di
provvedimenti limitativi o impeditivi della proprieta' adottati dalle
Autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, espose
di aver reimpiegato le somme ad essa erogate acquistando una serie di
beni  immobili, cosi' da riprendere ed intensificare la sua attivita'
imprenditoriale  nel  campo  immobiliare.  In  particolare,  con atto
pubblico  del  20  dicembre  2001 aveva acquistato per la somma di L.
17.570.000.000  un  intero fabbricato in Firenze-Rifredi, locato alla
Guardia  di  finanza - Comando nucleo regionale di Firenze e G.I.C.O.
di  Firenze,  impiegando per il 50% le somme ricevute in indennizzo e
per  il  restante  50%  prendendo in prestito dalla Carisbo S.p.A. la
somma   di   Euro   4.537.773,86.   Nel   contratto  di  mutuo  aveva
espressamente  invocato il beneficio previsto dall'art. 2 della legge
5  aprile 1985, n. 135 e dall'art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio
1994,  n. 98,  in  base  ai  quali  ai  soggetti  che  reimpiegano in
attivita' produttive industriali, agricole, commerciali, artigianali,
di  servizi ed edili tutto o parte degli indennizzi ricevuti ai sensi
della  legge  26  gennaio  1980,  n. 16,  e' ulteriormenteconcesso un
concorso  statale  dell'8  per  cento  costante  quindicennale  sugli
interessi  da  pagarsi  per  mutui  che  verranno contratti con enti,
istituti  ed aziende di credito su un importo pari al complesso degli
indennizzi  ad essi corrisposti. Ricorrendone le condizioni ed avendo
puntualmente  comunicato  il  suo  intendimento  di  reimpiegare  gli
indennizzi  ricevuti,  con  nota  dell'8  febbraio  2002  Emona aveva
chiesto  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze l'ammissione
all'ulteriore  beneficio:  non  avendo  ricevuto  alcuna  risposta  e
perdurando il silenzio dell'amministrazione - che pure aveva concesso
ad  altri  soggetti  il  contributo  de  quo  - l'attrice convenne in
giudizio  il Ministero per accertare nei confronti di quest'ultimo il
suo  diritto a percepire il contributo e condannare il convenuto alla
corresponsione del dovuto.
    Si  costitui'  il  Ministero dell'economia e delle finanze, senza
contestare  la  sussistenza del diritto fatto valere dall'attrice, ma
obiettando   che   il   suo   soddisfacimento   era   subordinato  al
rifinanziamento,  non ancora intervenuto, delle leggi che prevedevano
il  concorso statale. Del resto - osservo' ulteriormente il Ministero
-  tale  interpretazione  della  norma e' conforme al principio della
necessaria copertura di ogni nuova spesa, sancito dall'art. 81 Cost.
    Acquisita  la  documentazione  prodotta  dalle parti, la causa e'
stata trattenuta per la decisione.
    2.  -  Secondo  quanto  si  desume  dagli atti di causa, Emona ha
ottenuto  -  anche a seguito di pronunce dell'autorita' giudiziaria -
l'erogazione  dell'indennizzo  previsto  dalla legge n. 16/1980 (come
modificata  e  autenticamente  interpretata dalle leggi n. 135/1985 e
n. 98/1994);  essa  ne ha inoltre reimpiegato una parte nell'acquisto
di  un  edificio  in  Firenze, operazione commerciale per la quale ha
concluso  un  contratto di mutuo quindicennale a restituzione rateale
semestrale  posticipata  a  tasso variabile, fissato nella misura del
4,122%  sino  al  31  dicembre  2001  e  determinato,  per il periodo
successivo,  sulla  media  aritmetica,  aumentata  dello  0,85, delle
quotazioni  giornaliere del tasso Euribor a sei mesi rilevate nei due
mesi  antecedenti  ciascun  periodo  di  interessi.  L'art. 2,  legge
n. 135/1985  prevede  un  «concorso statale dell'8 per cento costante
quindicennale  sugli  interessi  da  pagarsi  per  mutui che verranno
contratti  con  enti,  istituti  ed  aziende  di  credito  fino  alla
concorrenza   dell'indennizzo   utilizato»   (la   norma   e'   stata
autenticamente  interpretata  dall'art. 1,  comma 5, legge n. 98/1994
che  ha precisato doversi intendere il contributo «riconosciuto su un
importo  pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della
presente  legge  nonche' delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135
del  1985»),  ma  non  risulta  affatto  -  contrariamente  a  quanto
sostenuto  dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - che tale
concorso sia «condizionato alla sussistenza del relativo stanziamento
nel   bilancio  dello  Stato».  Invero,  una  cosa  e'  la  copertura
finanziaria  di  ogni  nuova  spesa disposta dalla legge (nel caso di
specie  la  spesa  trova  la  sua  copertura secondo quanto stabilito
dall'art. 12, legge n. 135/1985), ben altra cosa e' il subordinare il
riconoscimento  di  un  diritto  ad  un  determinato evento futuro ed
incerto;  inoltre,  l'obbligo di copertura finanziaria e' riferito ad
ogni  legge  che importi nuove o maggiori spese, non al provvedimento
di  attuazione  di  una  spesa  gia'  autorizzata (qual e' il decreto
ministeriale  che dovrebbe liquidare il concorso statale richiesto da
parte  attrice).  Di  talche'  non  appare pertinente il richiamo del
Ministero alle disposizioni dell'art. 81 Cost.
    Alla  luce  delle  risultanze  probatorie  e delle considerazioni
appena  svolte,  all'attrice  deve  essere riconosciuto il diritto al
concorso  statale nel pagamento degli interessi passivi del mutuo. Si
dubita  pero'  della  conformita'  a Costituzione delle norme innanzi
indicate  nella  parte  in cui stabiliscono il concorso statale nella
misura fissa dell'8 per cento: di qui la rilevanza della questione di
legittimita'  costituzionale  che  viene sollevata ex officio, atteso
che  il  suo  eventuale accoglimento nel senso di seguito illustrato,
pur  non  determinando  il  rigetto  della domanda, provocherebbe una
sostanziale riduzione del concorso richiesto.
    3.  -  Riguardo la non manifesta infondatezza della questione, si
dubita   della  legittimita'  delle  norme  richiamate  in  relazione
all'art. 3  Cost.  sotto  il  profilo  della violazione del principio
della ragionevolezza.
    In  proposito,  e' noto il costante orientamento di codesta Corte
secondo  cui  la  discrezionalita'  del  Legislatore  non consente il
sindacato di legittimita' costituzionale, se non quando essa trasmodi
nell'introduzione  di  norme  irragionevoli (cosi', in materie affini
alla  presente,  ex  pluribus  sent.  442/1993 e 5/1960, nonche' ord.
216/1990 riguardo la misura dell'indennizzo per espropriazione; sent.
226/2000   sull'indennita'   per  i  soggetti  colpiti  da  patologie
irreversibili  a  seguito di pratiche trasfusionali o di vaccinazioni
obbligatorie).  Ed e' appunto tale irragionevolezza che si ritiene di
ravvisare nelle norme suindicate.
    Invero,   la   disciplina  dettata  dalle  leggi  numeri 16/1980,
135/1985  e  98/1994,  ispirata ad un evidente criterio solidaristico
verso  cittadini,  enti  e  societa'  italiane che abbiano subito, in
tutto  o in parte, provvedimenti di confisca o comunque limitativi di
beni  e/o  diritti  loro  appartenenti  in territorio estero ad opera
delle  autorita'  locali,  dispone  che  lo Stato italiano proceda ad
indennizzare  (cioe'  non  a  ristorare  simbolicamente, ma neppure a
rifondere  integralmente)  i valori economici in tal modo perduti. Al
fine  di  favorire la reintroduzione nel ciclo produttivo delle somme
corrisposte  a  titolo indennitario l'art. 2, legge n. 135/1985 (come
autenticamente  interpretato dall'art. 1, comma 5, legge n. 98/1994),
prevede  un'ulteriore  misura  di  favore, anch'essa evidentemente di
natura  puramente  contributiva,  consistente nel concorso statale al
pagamento  degli interessi passivi sui mutui contratti per effettuare
l'investimento  dell'indennizzo  in attivita' produttive artigianali,
industriali agricole, commerciali ed artigianali (cui l'art. 1, comma
5, legge n. 98/1994 ha aggiunto quelle di servizi ed edili).
    Orbene,  nello  spirito di tali norme la misura del concorso, pur
essendo  senz'altro  significativa,  di  certo  non  puo' favorire la
locupletazione  del soggetto al quale viene concesso il beneficio. In
effetti,  il  concorso statale - gia' previsto nella misura dal 4 per
cento  dall'art. 2,  legge n. 16/1980 - venne raddoppiata dalla norma
in  esame  in  un  periodo  durante  il  quale il mercato del credito
notoriamente   praticava   un  costo  del  denaro  prossimo,  se  non
addirittura   superiore,   al   20  per  cento  annuo.  Tuttavia,  la
circostanza   di  non  aver  previsto  la  possibilita'  di  graduare
l'entita'  del  concorso  statale  in  ragione della misura effettiva
degli   interessi   passivi   da  corrispondere,  ferma  restando  la
fissazione di una misura massima del concorso, in epoche di costo del
denaro  inferiore  al tasso dell'8 per cento, come quella attuale, si
risolve in un sostanziale arricchimento per l'indennizzato (evenienza
che  non  sembra  affatto compatibile con le finalita' perseguite dal
Legislatore).   Cio'   si  coglie  agevolmente  nel  caso  in  esame,
considerando  che  sia  il  tasso  previsto  fino al 31 dicembre 2001
(4,122%)  sia  il  valore medio del tasso Euribor a sei mesi previsto
per  il  periodo  seguente - come rilevabile attraverso una qualunque
pubblicazione  di settore - e stato di gran lunga inferiore all'8 per
cento  sino  ad oggi (e presumibilmente lo sara' a lungo nel prossimo
futuro).  Di  conseguenza,  l'accoglimento  della  domanda  di  parte
attrice,  ove le norme innanzi indicate fossero applicabili nel testo
vigente, comporterebbe un indubbio profitto per la stessa.
    In definitiva, e' lecito dubitare della ragionevolezza sottesa ad
una  norma  che,  inscrivendosi  in  quadro normativo orientato ad un
principio  solidaristico,  in date condizioni permette addirittura di
far conseguire al soggetto beneficiato un vero e proprio profitto.