IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 176/06 r.g. avente per oggetto: «Opposizione, avverso verbale di contravvenzione ex art. 204-bis c.d.S. 22 e segg. legge n. 689/1981» e vertente tra Fratantoni Antonino, nato a Mistretta il 27 aprile 1984 e residente in S. Stefano di Camastra, via Nazionale n. 92; Fratantoni Clara, nata a Mistretta il 2 novembre 1985 e residente in S. Stefano di Camastra, via Nazionale n. 92, ed ivi elettivamente domiciliati, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Culotta, giusta procura in calce al ricorso opponenti; Contro 1) Regione Carabinieri Sicilia Compagnia di S. Stefano di Camastra; 2) Prefettura di Messina. I n f a t t o e d i r i t t o Nella causa ex art. 204-bis, legge 1° agosto 2003, n. 214, iscritta al n. 175/2006 r.g., e promossa con ricorso in opposizione dai ricorrenti ut supra generalizzati contro il Comando Carabinieri CC di S. Stefano di Camastra «Regione Carabinieri Sicilia» - N.O.R.M. e la Prefettura di Messina - avverso verbale di contestazione e pedissequo verbale di fermo amministrativo ed affidamento in custodia contestato nell'immediatezza, (verbale n. 561085919 e contestuale verbale di sequestro e affidamento in custodia privo di numero seriale), per violazione dell'art. 171, primo comma c.d.S. con il quale in applicazione all'art. 213 veniva inflitta ai ricorrenti la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del ciclomotore. Esaminato il ricorso ex art. 204-bis d.l. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, con il quale gli opponenti hanno sollevato l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-quinquies e 2-sexies c.d.S. in violazione degli artt. 3-25-27-42 della Costituzione questo giudice dichiara detta eccezione non manifestamente infondata in quanto ritiene sussista un ragionevole dubbio in merito alla legittimita' costituzionale della norma impugnata. Infatti, e' da ritenersi che l'art. 213, comma 2-quinquies e 2-sexies violi il principio di responsabilita' personale penale stabilito dall'art. 3 e 27 della Costituzione poiche', a differenza di quanto previsto da altre norme, imputa a titolo di responsabilita' oggettiva al proprietario del bene mobile una pena anche quando nel comportamento di quest'ultimo non possa ravvisarsi ne' l'imprudenza, ne' la negligenza, elementi che, altrimenti, integrerebbero il reato di omissione. Va inoltre osservato che nella fattispecie de qua uno dei due ricorrenti e' l'obbligato in solido e che l'art. 3 della legge n. 689/1981, in conformita' a quanto previsto dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione stabilisce sia il principio della responsabilita' personale sia il principio che la sanzione puo' applicarsi solo se la violazione sia stata commessa con coscienza e volonta', condizione di punibilita', contemplata anche dal primo comma, art. 42 c.p. Si rileva altresi' che la procedura adottata si pone in netto contrasto con l'art. 42, terzo comma della Costituzione, poiche' non si ravvisano i motivi di interesse generale per la sottrazione del bene mobile. Concludendo, e alla luce delle considerazioni svolte, e' da ritenersi che il legislatore, allorche' ha introdotto la norma impugnata non abbia tenuto conto dei surrichiamati principii incorrendo cosi' nella violazione degli artt. 3, 27 e 42, terzo comma della Costituzione.