IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile di 1° grado
iscritta  al n. 176/06 r.g. avente per oggetto: «Opposizione, avverso
verbale  di  contravvenzione  ex art. 204-bis c.d.S. 22 e segg. legge
n. 689/1981»  e vertente tra Fratantoni Antonino, nato a Mistretta il
27 aprile  1984  e residente in S. Stefano di Camastra, via Nazionale
n. 92;  Fratantoni  Clara,  nata  a  Mistretta  il  2 novembre 1985 e
residente  in  S.  Stefano  di  Camastra, via Nazionale n. 92, ed ivi
elettivamente  domiciliati, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Rosario Culotta, giusta procura in calce al ricorso opponenti;
    Contro  1) Regione Carabinieri Sicilia Compagnia di S. Stefano di
Camastra; 2) Prefettura di Messina.
                  I n  f a t t o  e  d i r i t t o
    Nella  causa  ex  art. 204-bis,  legge  1° agosto  2003,  n. 214,
iscritta  al  n. 175/2006 r.g., e promossa con ricorso in opposizione
dai  ricorrenti  ut supra generalizzati contro il Comando Carabinieri
CC di S. Stefano di Camastra «Regione Carabinieri Sicilia» - N.O.R.M.
e  la  Prefettura  di  Messina  -  avverso verbale di contestazione e
pedissequo verbale di fermo amministrativo ed affidamento in custodia
contestato  nell'immediatezza,  (verbale  n. 561085919  e contestuale
verbale  di  sequestro  e  affidamento  in  custodia  privo di numero
seriale),  per  violazione  dell'art. 171,  primo comma c.d.S. con il
quale  in  applicazione all'art. 213 veniva inflitta ai ricorrenti la
sanzione accessoria del sequestro amministrativo del ciclomotore.
    Esaminato il ricorso ex art. 204-bis d.l. 30 aprile 1992, n. 285,
e  successive  modifiche,  con il quale gli opponenti hanno sollevato
l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 213, comma
2-quinquies  e  2-sexies  c.d.S. in violazione degli artt. 3-25-27-42
della  Costituzione  questo  giudice  dichiara  detta  eccezione  non
manifestamente  infondata  in  quanto ritiene sussista un ragionevole
dubbio   in  merito  alla  legittimita'  costituzionale  della  norma
impugnata.
    Infatti,  e'  da  ritenersi  che  l'art. 213, comma 2-quinquies e
2-sexies  violi  il  principio  di  responsabilita'  personale penale
stabilito  dall'art. 3  e 27 della Costituzione poiche', a differenza
di quanto previsto da altre norme, imputa a titolo di responsabilita'
oggettiva  al  proprietario del bene mobile una pena anche quando nel
comportamento  di quest'ultimo non possa ravvisarsi ne' l'imprudenza,
ne'  la negligenza, elementi che, altrimenti, integrerebbero il reato
di omissione.
    Va  inoltre  osservato  che  nella fattispecie de qua uno dei due
ricorrenti  e'  l'obbligato  in  solido  e  che  l'art. 3 della legge
n. 689/1981,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  primo  comma
dell'art. 27  della  Costituzione  stabilisce  sia il principio della
responsabilita'  personale  sia  il  principio  che  la sanzione puo'
applicarsi  solo  se la violazione sia stata commessa con coscienza e
volonta',  condizione  di  punibilita',  contemplata  anche dal primo
comma, art. 42 c.p.
    Si  rileva  altresi'  che  la procedura adottata si pone in netto
contrasto  con l'art. 42, terzo comma della Costituzione, poiche' non
si  ravvisano  i  motivi di interesse generale per la sottrazione del
bene mobile.
    Concludendo,  e  alla  luce  delle  considerazioni  svolte, e' da
ritenersi  che  il  legislatore,  allorche'  ha  introdotto  la norma
impugnata   non   abbia  tenuto  conto  dei  surrichiamati  principii
incorrendo cosi' nella violazione degli artt. 3, 27 e 42, terzo comma
della Costituzione.