IL TRIBUNALE Letti gli atti e i documenti, all'esito della camera di consiglio; Premesso: con atto di intimazione di sfratto per morosita' e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 20 gennaio 2006, Puma Francesco intimava a Lapiccirella Luca Angelo lo sfratto per morosita', relativamente all'immobile di sua proprieta' sito in Villarbasse, via Rivoli n. 116 piano interrato; che l'intimante deduceva che detta unita' immobiliare era condotta in locazione dall'intimato, in forza di contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, sottoscritto in data 5 luglio 2005 per la durata di anni uno per il canone di Euro 150,00 trimestrali; aggiungeva che il Lapiccirella si era reso moroso nel pagamento dei trimestri da luglio a ottobre 2005, ottobre-gennaio 2006 per l'importo di Euro 300,00; che all'udienza fissata ex art. 663 c.p.c., il procuratore dell'intimante, stante l'assenza del convenuto e la ritualita' della notifica, instava per la pronuncia di ordinanza di convalida di sfratto; il giudice, rilevata la mancata registrazione del contratto sottoscritto tra le parti, alla luce degli artt. 1, comma 346 legge n. 311/2004, nonche' artt. 2 e 3 d.P.R. n. 131/1986, ritenuta la nullita' dei contratto, provvedeva ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c. disponendo il mutamento del rito, assegnando alle parti termine per il deposito delle memorie integrative; che in data 23 marzo 2006, nelle more dell'udienza di discussione, l'attore provvedeva alla registrazione del contratto e, in sede di memoria integrativa, previo accertamento del grave inadempimento del conduttore, chiedeva che il tribunale pronunciasse la risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del convenuto al rilascio dell'immobile; parte attrice evidenziava che la tardiva registrazione del contratto, in quanto mera condizione di esigibiita' del canone, avrebbe efficacia retroattiva consentendo al locatore di percepire retroattivamente tutti i canoni maturati successivamente alla regolarizzazione fiscale non inficiando l'accertamento dell'inadempimento del conduttore - rimesso all'ordinaria azione cognitiva successiva al mutamento del rito - e, quindi, la pronuncia di risoluzione; Rilevato: che l'art. 1, comma 346 legge n. 311/2004 c.d. «legge finanziaria», prevede che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati»; che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 131/1986, Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, sono soggetti a registrazione «a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati nel comma primo dell'art. 3; ...»; che il successivo articolo 3 del d.P.R. n. 131/1986 prevede che siano soggetti a registrazione «i contratti verbali: a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite» (art. 3); che, secondo l'art. 5 della Tariffa I, sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti di «locazione e affitti di beni immobili: a) quando hanno per oggetto fondi rustici; b) in ogni altro caso»; che dalla lettura coordinata ditali disposizioni si evince la nullita' di tutti i contratti di locazione, ovvero dei contratti che costituiscono diritti relativi di godimento, sottoscritti in data successiva al 1° gennaio 2005 e non registrati;, che, a fronte della declaratoria di nullita', non e' espressamente prevista la possibilita' di un'eventuale registrazione tardiva, con effetti sananti ex tunc; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 31 dicembre 2004, n. 311 in relazione all'art. 24 della Costituzione e la rilevanza della questione ai fini della decisione della presente controversia; Rilevato in particolare:, che, a parere di questo giudice, il disposto dell'art. 1, comma 346, della legge 311/2004 appare porsi in contrasto con l'art. 24, comma primo, della Costituzione nella misura in cui, subordinando il rapporto civilistico all'adempimento di un onere, qual e' la registrazione, volto esclusivamente a fini fiscali, la previsione in oggetto condiziona l'esercizio del diritto del locatore all'adempimento di un onere tributario, violando cosi' il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti; che, infatti, la verifica dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione e' del tutto estranea alle finalita' del processo di cognizione - diretto all'accertamento dell'inadempimento del conduttore agli obblighi nascenti dal contratto di locazione e, quindi, ad una pronuncia di risoluzione del rapporto cui consegue il rilascio dell'immobile occupato - essendo la stessa, senza dubbio, volta a colpire e disincentivare i comportamenti di coloro che, non provvedendo alla registrazione del contratto, pongono in essere locazioni sconosciute al fisco e quindi generatrici di redditi non dichiarati ai fini delle relative imposte; che proprio il dato testuale della norma induce a ritenere che la stessa abbia previsto, apertis verbis, la nullita' in tutti i casi di omessa registrazione del contratto di locazione - oltre che dei contratti costitutivi di diritti relativi di godimento - introducendo un'ipotesi di nullita' del tutto avulsa ed estranea a quelle codificate, ex art. 1418 c.c., e costituite dalla mancanza dei requisiti essenziali del contratto, ovvero dalla illiceita' degli stessi; che tale previsione abbia subordinato gli effetti del contratto di locazione all'esistenza di un requisito estraneo, successivo alla manifestazione di volonta' delle parti e alla formazione del contratto, individuando un ulteriore elemento costitutivo del contratto, oltre a quelli codificati e previsti dall'art. 1325 c.c.; che la previsione della sanzione di nullita', ricollegata alla violazione di incombenti di natura fiscale, pare essere irragionevole nella misura in cui determina la caducazione del contratto per effetto della omissione di un adempimento imposto ad entrambe le parti, di natura tributaria, successivo alla formazione del sinallgma contrattuale e peraltro affidato alla competenza di un organo amministrativo estraneo alla negoziazione; che, il dubbio di costituzionalita' della disposizione si pone anche alla luce degli effetti che un'eventuale declaratoria di nullita' produrrebbe nel rapporto tra le parti, investendo in radice il contratto, determinando la perdita, da un lato, del diritto del locatore a ricevere il canone di locazione e, dall'altro, qualificando lo stesso conduttore quale occupante sine titulo con diritto alla restituzione di tutto quanto versato in precedenza in forza del contratto inesistente; che proprio il tenore letterale e testuale della norma non consente di ritenere condivisibile le opzioni ermeneutiche - avanzate nell'immediatezza dell'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto - secondo le quali il contratto non registrato non sarebbe affetto da nullita', ma solo sottoposto alla condizione sospensiva della registrazione, con la conseguenza che, adempiuto tale onere, lo stesso riacquisterebbe efficacia con valenza retroattiva, ai sensi dell'art. 1360 c.c., producendo gli effetti tipici del rapporto di locazione dalla data delle stipula; che, atteso il diverso tenore letterale della norma in oggetto rispetto alla previsione contenuta nell'art. 13 legge n. 431/1998, l'irragionevolezza della norma non pare esclusa neppure alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata e adeguatrice, cosi' come offerta dalle argomentazioni esposte dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 16089 del 27 ottobre 2003; che la rilevanza delle questione di legittimita' costituzionale in oggetto appare sussistere anche alla luce delle implicazioni scaturenti con il disposto di cui all'art. 13, comma 5 legge n. 431/1998, e con la previsione di cui all'art. 32, legge n. 392/1978; che, a fronte della nullita' assoluta e indistinta dei contratti non registrati, il comma 5 dell'art. 13 legge n. 431/1998 nella parte in cui prevede, per i contratti di locazione ad uso abitativo, che «i riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi e' l'obbligo di registrazione del contratto stesso, dovrebbe intendersi implicitamente abrogato per i soli contratti ad uso abitativo non scritti stipulati successivamente al 1° gennaio 2005; che parimenti, a fronte della nullita' assoluta e insanabile dei contratti di locazione non registrati, il conduttore di un immobile locato ad uso diverso da quello abitativo, perderebbe il diritto all'indennita' di avviamento riconosciuta dall'art. 32, legge eq. can.; che, tali osservazioni si arricchiscono della considerazione che, trattandosi di nullita' rilevabile d'ufficio e da parte di chiunque vi abbia interesse, la possibile declaratori di nullita' del contratto non registrato esporrebbe il conduttore ad una situazione di incertezza trovandosi esposto al rischio di veder caducato il proprio contratto di locazione ad opera di un terzo soggetto, acquirente dell'immobile gia' locato con contratto non registrato; che le considerazioni svolte non possono non tenere conto di quanto gia' evidenziato dalla suprema Corte con la sentenza n. 333/2001, nella parte in cui ha ribadito l'incontestabile principio secondo il quale gli oneri tributari non possono costituire condizioni per l'esercizio di un diritto del tutto estraneo al motivo dell'imposizione fiscale, e ha confermato la necessita' di distinguere tra oneri imposti ai fini di un migliore e piu' efficiente svolgimento del processo, da quelli del tutto estranei alle finalita' processuali, non sussistendo alcuna connessione tra adempimenti fiscali e finalita' insite nel processo ordinario; Osservato inoltre, che la questione posta e' rilevante ai fini della decisione della presente controversia, essendo la disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita sicuramente applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, costituendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto giuridico produttivo di effetti obbligatori presupposto indispensabile per la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione e, quindi, della conseguente condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato; che non distinguendo la norma invocata tra contratti di locazione aventi ad oggetto immobili destinati ad uso abitativo, ovvero ad uso diverso, l'obbligo della registrazione e la conseguente declaratoria di nullita' investe ogni rapporto di locazione sorto in data successiva al 1° gennaio 2005; che, pertanto, la decisione circa la legittimita' costituzionale della norma de qua appare preliminare e decisiva ai fini della valutazione della fondatezza o meno della domanda di risoluzione proposta dal locatore Purna Francesco avente ad oggetto un contratto ad uso diverso da quello abitativo stipulato dalle parti in data successiva al 1° gennaio 2005 e, come tale, soggetto alla disciplina di cui all'art. 1, legge n. 311/2004; che per i motivi esposti la questione proposta appare rilevante e non manifestamente infondata;