IL TRIBUNALE

    Letti   gli  atti  e  i  documenti,  all'esito  della  camera  di
consiglio;
    Premesso:  con  atto  di  intimazione  di sfratto per morosita' e
contestuale citazione per la convalida, notificato in data 20 gennaio
2006,  Puma  Francesco intimava a Lapiccirella Luca Angelo lo sfratto
per  morosita',  relativamente all'immobile di sua proprieta' sito in
Villarbasse, via Rivoli n. 116 piano interrato;
        che  l'intimante  deduceva  che  detta unita' immobiliare era
condotta  in  locazione  dall'intimato,  in  forza  di  contratto  di
locazione  ad uso diverso da quello abitativo, sottoscritto in data 5
luglio  2005  per  la durata di anni uno per il canone di Euro 150,00
trimestrali;  aggiungeva  che  il Lapiccirella si era reso moroso nel
pagamento  dei  trimestri  da  luglio a ottobre 2005, ottobre-gennaio
2006 per l'importo di Euro 300,00;
        che  all'udienza  fissata  ex art. 663 c.p.c., il procuratore
dell'intimante,  stante l'assenza del convenuto e la ritualita' della
notifica,  instava  per  la  pronuncia  di  ordinanza di convalida di
sfratto;  il giudice, rilevata la mancata registrazione del contratto
sottoscritto  tra  le parti, alla luce degli artt. 1, comma 346 legge
n. 311/2004,  nonche'  artt. 2  e  3  d.P.R. n. 131/1986, ritenuta la
nullita'  dei  contratto,  provvedeva  ai sensi degli artt. 426 e 667
c.p.c.  disponendo  il  mutamento  del  rito,  assegnando  alle parti
termine per il deposito delle memorie integrative;
        che  in  data  23  marzo  2006,  nelle  more  dell'udienza di
discussione,  l'attore provvedeva alla registrazione del contratto e,
in  sede  di  memoria  integrativa,  previo  accertamento  del  grave
inadempimento  del conduttore, chiedeva che il tribunale pronunciasse
la  risoluzione  del  contratto di locazione con conseguente condanna
del  convenuto  al  rilascio dell'immobile; parte attrice evidenziava
che la tardiva registrazione del contratto, in quanto mera condizione
di  esigibiita' del canone, avrebbe efficacia retroattiva consentendo
al  locatore  di  percepire  retroattivamente tutti i canoni maturati
successivamente   alla   regolarizzazione   fiscale   non  inficiando
l'accertamento    dell'inadempimento   del   conduttore   -   rimesso
all'ordinaria  azione cognitiva successiva al mutamento del rito - e,
quindi, la pronuncia di risoluzione;
    Rilevato:  che  l'art. 1, comma 346 legge n. 311/2004 c.d. «legge
finanziaria»,  prevede  che «i contratti di locazione, o che comunque
costituiscono  diritti  relativi  di godimento, di unita' immobiliari
ovvero   di   loro  porzioni,  comunque  stipulati,  sono  nulli  se,
ricorrendone i presupposti, non sono registrati»;
        che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 131/1986, Testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, sono soggetti a
registrazione  «a)  gli  atti  indicati nella tariffa, se formati per
iscritto  nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati
nel  comma  primo dell'art. 3; ...»; che il successivo articolo 3 del
d.P.R.  n. 131/1986  prevede  che  siano  soggetti a registrazione «i
contratti  verbali:  a)  di  locazione  o  affitto  di  beni immobili
esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni
e proroghe anche tacite» (art. 3);
        che,  secondo  l'art.  5  della  Tariffa  I,  sono soggetti a
registrazione  in  termine  fisso gli atti di «locazione e affitti di
beni  immobili: a) quando hanno per oggetto fondi rustici; b) in ogni
altro caso»;
        che dalla lettura coordinata ditali disposizioni si evince la
nullita'  di tutti i contratti di locazione, ovvero dei contratti che
costituiscono  diritti  relativi  di  godimento, sottoscritti in data
successiva  al 1° gennaio 2005 e non registrati;, che, a fronte della
declaratoria   di   nullita',   non   e'  espressamente  prevista  la
possibilita'  di  un'eventuale  registrazione  tardiva,  con  effetti
sananti ex tunc;
    Ritenuta   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 346, della legge 31
dicembre  2004,  n. 311 in relazione all'art. 24 della Costituzione e
la  rilevanza  della questione ai fini della decisione della presente
controversia;
    Rilevato  in  particolare:,  che,  a parere di questo giudice, il
disposto dell'art. 1, comma 346, della legge 311/2004 appare porsi in
contrasto con l'art. 24, comma primo, della Costituzione nella misura
in  cui,  subordinando  il rapporto civilistico all'adempimento di un
onere, qual e' la registrazione, volto esclusivamente a fini fiscali,
la  previsione  in  oggetto  condiziona  l'esercizio  del diritto del
locatore  all'adempimento  di  un onere tributario, violando cosi' il
diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti;
        che,  infatti,  la  verifica  dell'avvenuta registrazione del
contratto  di  locazione  e'  del  tutto  estranea alle finalita' del
processo  di cognizione - diretto all'accertamento dell'inadempimento
del  conduttore  agli obblighi nascenti dal contratto di locazione e,
quindi,  ad una pronuncia di risoluzione del rapporto cui consegue il
rilascio  dell'immobile  occupato  - essendo la stessa, senza dubbio,
volta  a  colpire e disincentivare i comportamenti di coloro che, non
provvedendo  alla  registrazione  del  contratto,  pongono  in essere
locazioni  sconosciute  al  fisco e quindi generatrici di redditi non
dichiarati ai fini delle relative imposte;
        che  proprio  il  dato testuale della norma induce a ritenere
che  la stessa abbia previsto, apertis verbis, la nullita' in tutti i
casi  di  omessa registrazione del contratto di locazione - oltre che
dei   contratti  costitutivi  di  diritti  relativi  di  godimento  -
introducendo  un'ipotesi  di  nullita' del tutto avulsa ed estranea a
quelle codificate, ex art. 1418 c.c., e costituite dalla mancanza dei
requisiti  essenziali  del  contratto,  ovvero dalla illiceita' degli
stessi;  che  tale  previsione  abbia  subordinato  gli  effetti  del
contratto  di  locazione  all'esistenza  di  un  requisito  estraneo,
successivo  alla  manifestazione  di  volonta'  delle  parti  e  alla
formazione   del   contratto,   individuando  un  ulteriore  elemento
costitutivo  del  contratto,  oltre  a  quelli  codificati e previsti
dall'art. 1325 c.c.;
        che  la  previsione  della  sanzione di nullita', ricollegata
alla   violazione  di  incombenti  di  natura  fiscale,  pare  essere
irragionevole  nella  misura  in  cui  determina  la  caducazione del
contratto  per  effetto  della omissione di un adempimento imposto ad
entrambe  le  parti, di natura tributaria, successivo alla formazione
del  sinallgma contrattuale e peraltro affidato alla competenza di un
organo amministrativo estraneo alla negoziazione;
        che,  il  dubbio  di  costituzionalita' della disposizione si
pone  anche  alla luce degli effetti che un'eventuale declaratoria di
nullita'  produrrebbe nel rapporto tra le parti, investendo in radice
il  contratto,  determinando  la perdita, da un lato, del diritto del
locatore   a   ricevere   il   canone  di  locazione  e,  dall'altro,
qualificando  lo  stesso  conduttore  quale occupante sine titulo con
diritto  alla  restituzione  di tutto quanto versato in precedenza in
forza del contratto inesistente;
        che  proprio  il  tenore letterale e testuale della norma non
consente di ritenere condivisibile le opzioni ermeneutiche - avanzate
nell'immediatezza   dell'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  in
oggetto  -  secondo  le quali il contratto non registrato non sarebbe
affetto  da  nullita',  ma solo sottoposto alla condizione sospensiva
della registrazione, con la conseguenza che, adempiuto tale onere, lo
stesso  riacquisterebbe  efficacia  con valenza retroattiva, ai sensi
dell'art.  1360  c.c.,  producendo gli effetti tipici del rapporto di
locazione dalla data delle stipula;
        che,  atteso  il  diverso  tenore  letterale  della  norma in
oggetto   rispetto  alla  previsione  contenuta  nell'art.  13  legge
n. 431/1998,  l'irragionevolezza della norma non pare esclusa neppure
alla   luce  di  un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  e
adeguatrice,  cosi'  come  offerta dalle argomentazioni esposte dalla
Corte di cassazione con la pronuncia n. 16089 del 27 ottobre 2003;
        che    la   rilevanza   delle   questione   di   legittimita'
costituzionale  in  oggetto  appare  sussistere anche alla luce delle
implicazioni  scaturenti  con il disposto di cui all'art. 13, comma 5
legge  n. 431/1998,  e  con  la  previsione di cui all'art. 32, legge
n. 392/1978;
        che,  a  fronte  della  nullita'  assoluta  e  indistinta dei
contratti  non  registrati, il comma 5 dell'art. 13 legge n. 431/1998
nella  parte  in  cui  prevede,  per  i contratti di locazione ad uso
abitativo, che «i riferimenti alla registrazione del contratto di cui
alla  presente  legge non producono effetti se non vi e' l'obbligo di
registrazione    del    contratto    stesso,    dovrebbe   intendersi
implicitamente  abrogato  per  i  soli contratti ad uso abitativo non
scritti stipulati successivamente al 1° gennaio 2005;
        che  parimenti, a fronte della nullita' assoluta e insanabile
dei  contratti  di  locazione  non  registrati,  il  conduttore di un
immobile  locato  ad  uso  diverso da quello abitativo, perderebbe il
diritto all'indennita' di avviamento riconosciuta dall'art. 32, legge
eq. can.;
        che,  tali osservazioni si arricchiscono della considerazione
che,  trattandosi  di  nullita'  rilevabile  d'ufficio  e da parte di
chiunque vi abbia interesse, la possibile declaratori di nullita' del
contratto  non  registrato esporrebbe il conduttore ad una situazione
di  incertezza  trovandosi  esposto  al  rischio di veder caducato il
proprio  contratto  di  locazione  ad  opera  di  un  terzo soggetto,
acquirente dell'immobile gia' locato con contratto non registrato;
        che  le considerazioni svolte non possono non tenere conto di
quanto   gia'   evidenziato  dalla  suprema  Corte  con  la  sentenza
n. 333/2001,   nella   parte  in  cui  ha  ribadito  l'incontestabile
principio secondo il quale gli oneri tributari non possono costituire
condizioni per l'esercizio di un diritto del tutto estraneo al motivo
dell'imposizione   fiscale,   e   ha   confermato  la  necessita'  di
distinguere  tra  oneri  imposti  ai  fini  di  un  migliore  e  piu'
efficiente  svolgimento  del  processo,  da quelli del tutto estranei
alle  finalita'  processuali,  non sussistendo alcuna connessione tra
adempimenti fiscali e finalita' insite nel processo ordinario;
    Osservato  inoltre,  che  la questione posta e' rilevante ai fini
della  decisione della presente controversia, essendo la disposizione
della   cui   legittimita'   costituzionale   si  dubita  sicuramente
applicabile   alla  fattispecie  oggetto  del  giudizio,  costituendo
l'accertamento  della sussistenza di un rapporto giuridico produttivo
di effetti obbligatori presupposto indispensabile per la pronuncia di
risoluzione  del  contratto di locazione e, quindi, della conseguente
condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato;
        che  non  distinguendo  la  norma  invocata  tra contratti di
locazione  aventi  ad  oggetto  immobili  destinati ad uso abitativo,
ovvero ad uso diverso, l'obbligo della registrazione e la conseguente
declaratoria  di nullita' investe ogni rapporto di locazione sorto in
data successiva al 1° gennaio 2005;
        che,   pertanto,   la   decisione   circa   la   legittimita'
costituzionale  della  norma  de qua appare preliminare e decisiva ai
fini  della  valutazione  della  fondatezza  o  meno della domanda di
risoluzione  proposta  dal locatore Purna Francesco avente ad oggetto
un contratto ad uso diverso da quello abitativo stipulato dalle parti
in  data  successiva  al  1° gennaio 2005 e, come tale, soggetto alla
disciplina di cui all'art. 1, legge n. 311/2004;
        che  per  i  motivi  esposti  la  questione  proposta  appare
rilevante e non manifestamente infondata;