ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto
legislativo   30 aprile   1997,   n. 165  (Attuazione  delle  deleghe
conferite  dall'articolo 2,  comma 23,  della  legge  8 agosto  1995,
n. 335,  e  dall'articolo 1,  commi 97, lettera g), e 99, della legge
23 dicembre  1996,  n. 662,  in  materia  di armonizzazione al regime
previdenziale  generale  dei  trattamenti pensionistici del personale
militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  nonche'  del  personale  non  contrattualizzato  del pubblico
impiego),  promosso  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Sicilia,  sezione  staccata di Catania, sul ricorso proposto da S. Z.
contro  il Ministero dell'interno, con ordinanza del 25 gennaio 2005,
iscritta  al  n. 430  del  registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 37,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Visti   l'atto  di  costituzione  di  S.  Z.  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore
Francesco Amirante;
    Uditi  l'avvocato  Aldo Tigano per S. Z. e l'avvocato dello Stato
Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio promosso da un ispettore
superiore della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento
col quale il Ministro dell'interno aveva respinto la sua richiesta di
collocamento  in  ausiliaria,  il  Tribunale amministrativo regionale
della  Sicilia,  sezione  staccata  di  Catania,  con  ordinanza  del
23 febbraio 2001, sollevava questione di legittimita' costituzionale,
in  riferimento  agli  artt. 3  e  97  Cost., dell'art. 3 del decreto
legislativo   30 aprile   1997,   n. 165  (Attuazione  delle  deleghe
conferite  dall'articolo 2,  comma 23,  della  legge  8 agosto  1995,
n. 335,  e  dall'articolo 1,  commi 97, lettera g), e 99, della legge
23 dicembre  1996,  n. 662,  in  materia  di armonizzazione al regime
previdenziale  generale  dei  trattamenti pensionistici del personale
militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  nonche'  del  personale  non  contrattualizzato  del pubblico
impiego),   nella  parte  in  cui  non  prevede  la  possibilita'  di
collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1
del medesimo decreto, e percio' anche degli appartenenti alla Polizia
di Stato;
        che questa Corte, con l'ordinanza n. 387 del 2002, dichiarava
detta   questione   manifestamente  infondata,  sul  rilievo  che  il
personale di cui all'art. 1 del citato d.lgs. n. 165 del 1997 escluso
dall'applicazione   dell'istituto  dell'ausiliaria  ha  diritto,  nel
momento  in  cui  cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di
eta', ad un incremento del montante individuale dei contributi pari a
cinque   volte  la  base  imponibile  dell'ultimo  anno  di  servizio
moltiplicata  per  l'aliquota  di  computo  della  pensione  (art. 3,
comma 7),  incremento che assume carattere compensativo della mancata
applicazione dell'istituto dell'ausiliaria;
        che,  nel  prosieguo  del  giudizio principale, il ricorrente
precisava  che il suddetto istituto «compensativo» non poteva trovare
applicazione  nella  specie, in quanto il trattamento pensionistico a
lui spettante era da liquidare per intero con il sistema retributivo,
mentre  l'art. 3,  comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997 fa riferimento
alle pensioni liquidate in tutto o in parte col sistema contributivo;
        che  sulla  base di tali osservazioni, confermate anche dalla
documentazione  acquisita  tramite l'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), il Tribunale
amministrativo  regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,
con  ordinanza  del  25 gennaio  2005,  ha  nuovamente  sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  97  Cost.,  questione  di legittimita'
costituzionale  del  medesimo  art. 3  del d.lgs. n. 165 del 1997, a)
nella  parte  in cui, ai commi 1 e 2, non prevede la possibilita' del
collocamento  in  ausiliaria  di tutto il personale appartenente alle
forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  non  soggetto al regime
pensionistico  contributivo  di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
ovvero,  b)  nella parte in cui, al comma 7, non estende il beneficio
dell'incremento  del  montante  contributivo  agli  appartenenti alle
forze  di  polizia  che,  per ragioni di anzianita' di servizio, sono
assoggettati al regime pensionistico interamente retributivo;
        che  il ricorrente, posto in congedo, per raggiunti limiti di
eta', a decorrere dal 1° settembre 2000, avrebbe teoricamente diritto
-  secondo  quanto  afferma  il  Tribunale  amministrativo  regionale
remittente  -  ad  essere trattenuto in ausiliaria fino al compimento
del  sessantacinquesimo  anno  di  eta', ossia fino al mese di agosto
2005,  il che da' conto della permanenza di un interesse del medesimo
a vedersi riconosciuto il diritto all'applicazione di tale istituto;
        che a tale trattenimento osta il tenore letterale della norma
censurata  da  cui  risulta,  senza  possibilita'  di  dubbio, che il
collocamento in ausiliaria e' un istituto che riguarda esclusivamente
il personale militare;
        che,   fatte  queste  premesse  in  punto  di  rilevanza,  il
Tribunale  amministrativo  regionale  siciliano  osserva  che  la non
manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  «chiaramente,  nei
termini  in cui e' stata gia' prospettata con la precedente ordinanza
di  rimessione  n. 392  del  2001,  seppur nei limiti in cui la norma
dell'art. 3,  d.lgs. n. 165 del 1997 venga ad essere applicata a quei
dipendenti  che (come il ricorrente) risultano ancora assoggettati al
regime pensionistico retributivo, e non a quello c.d. contributivo»;
        che  l'art. 2 del medesimo decreto n. 165, infatti, ha esteso
il  limite di eta' di sessant'anni per la cessazione dal servizio nei
confronti  di tutto il personale di cui all'art. 1, senza distinzione
tra   quello   civile  e  quello  militare,  sicche'  aver  ristretto
l'applicabilita'  del  beneficio  dell'ausiliaria  al  solo personale
militare   «potrebbe  comportare  una  ingiustificata  disparita'  di
trattamento tra categorie equiparate, invece, sotto gli altri profili
pensionistici»;
        che  analoga  violazione  del  principio di uguaglianza e' da
ravvisare, secondo il giudice a quo, nel fatto che l'art. 3, comma 7,
del d.lgs. n. 165 del 1997 riconosce il vantaggio dell'incremento del
montante  contributivo  al  solo personale soggetto alla legge n. 335
del 1995;
        che  la disposizione censurata, inoltre, sarebbe in contrasto
anche  con l'art. 97 Cost., perche' le modalita' di utilizzazione del
personale  collocato  in ausiliaria non corrispondono necessariamente
ai  compiti  che  detto  personale  svolgeva  quando era in servizio,
sicche'  non  consentire  agli  appartenenti  alla  Polizia di essere
utilizzati  in  mansioni  solitamente  di carattere amministrativo si
risolve  nella  privazione,  per  la  pubblica amministrazione, della
possibilita'  di  fruire  di  personale  dotato di una qualificazione
professionale   del  tutto  corrispondente  a  quella  del  personale
militare;
        che  si  e'  costituito  in giudizio il ricorrente, chiedendo
l'accoglimento della questione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Sicilia,  sezione  staccata  di Catania, ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3  e 97  della  Costituzione,  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 3  del  decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165  (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23
della  legge  8 agosto  1995,  n. 335,  e  dall'articolo 1, commi 97,
lettera  g, e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
armonizzazione  al  regime  previdenziale  generale  dei  trattamenti
pensionistici  del  personale  militare, delle Forze di Polizia e del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche' del personale non
contrattualizzato  del  pubblico  impiego),  nella  parte  in cui, ai
commi 1  e  2,  non  prevede  la  possibilita'  del  collocamento  in
ausiliaria di tutto il personale appartenente alle forze di polizia a
ordinamento  civile non soggetto al regime pensionistico contributivo
di  cui  alla  legge  n. 335  del 1995, ovvero nella parte in cui, al
comma 7,  non  estende  il  beneficio  dell'incremento  del  montante
contributivo agli appartenenti alle forze di polizia che, per ragioni
di  anzianita' di servizio, sono assoggettati al regime pensionistico
interamente retributivo e non a quello contributivo;
        che  lo  stesso  remittente,  nel  medesimo  giudizio,  aveva
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 3 del
d.lgs.  n. 165  del 1997, senza tener conto della disposizione di cui
al   comma 7   dell'articolo   medesimo,  che  prevede  il  beneficio
pensionistico  suindicato  dell'incremento del montante contributivo,
sicche'  questa  Corte,  con  l'ordinanza  n. 387  del  2002, l'aveva
dichiarata manifestamente infondata;
        che  ora lo stesso Tribunale amministrativo regionale censura
la  mancata  previsione  del collocamento in ausiliaria del personale
non militare della polizia di Stato, ma nel contempo impugna anche il
comma 7  dello  stesso art. 3, nella parte in cui limita la fruizione
del  beneficio  pensionistico  suddetto  al  personale  non  militare
assoggettato al regime contributivo;
        che  il  remittente,  quindi, solleva in modo alternativo due
diverse  questioni  di  legittimita'  costituzionale, l'una avente ad
oggetto  i commi 1 e 2 dell'art. 3 del d.lgs n. 165 del 1997, l'altra
il comma 7 dello stesso articolo;
        che   la   prima   questione   e'  di  per  se'  da  ritenere
manifestamente  inammissibile,  non solo in quanto e' sostanzialmente
analoga  a quella gia' decisa, nel merito, con l'ordinanza n. 387 del
2002 di questa Corte, ma anche per altre concorrenti ragioni;
        che,  infatti,  la  proposizione di questioni di legittimita'
costituzionale   formulate  in  via  alternativa  le  rende  entrambe
manifestamente  inammissibili  (ex  plurimis,  tra  le  piu' recenti,
ordinanze n. 192 del 2004, n. 215 del 2005 e n. 9 del 2006);
        che, inoltre, la motivazione sulla non manifesta infondatezza
delle  questioni  e'  carente,  perche',  da un lato, non tiene alcun
conto   delle   sostanziali   differenze   esistenti  tra  il  regime
pensionistico  contributivo  e quello retributivo, dall'altro, mentre
afferma  che  per il ricorrente nel giudizio di merito vale il regime
retributivo, non specifica se il globale trattamento di fine rapporto
stabilito  per  coloro cui esso si applica non presenti vantaggi tali
da  compensare l'esclusione dall'applicazione delle norme relative al
collocamento in ausiliaria;
        che  non  e',  pertanto,  univoco il riferimento all'asserita
parificazione dei sistemi pensionistici dei militari a quello dei non
militari,  in  quanto  il  remittente  non  precisa se ha riguardo al
sistema contributivo o a quello retributivo;
        che   le   questioni,   pertanto,  devono  essere  dichiarate
manifestamente inammissibili.