IL TRIBUNALE In composizione monocratica, nel proc. pen. n. 1751/06 R.G.P.M. n. 433/06 R.G.T. contro: Breda Emanuel, in atti compiutamente generalizzato, imputato del delitto p. e. p. dall'art. 14 comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dall'art. 12 lett g) della legge 30 luglio 2002, n. 189, sostituito dall'art. 1 comma 5- bis del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv. con modificaz. nella legge 12 novembre 2004 n. 271) perche', essendo stato espulso ai sensi dell'art. 14 comma 5-bis, d.lgs. citato con ordine del Questore della Provincia di Campobasso - susseguente a decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Campobasso del 19 luglio 2006 (per non avere richiesto in permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore), nell'impossibilita' del trattenimento presso un Centro di permanenza temporaneo, con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica (avvenuta in data 19 luglio 2006), senza giustificato motivo si intratteneva nel territorio dello Stato; Accertato in Cassano Jonio il 5 ottobre 2006; Ritenuto di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 comma 3-bis del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione; O s s e r v a L'imputato, tratto in arresto dai Carabinieri di Cassano Jonio il 5 ottobre 2006 per violazione del citato art. 14 comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, veniva presentato all'udienza dal pubblico ministero per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo. Nel corso della udienza di convalida, il p.m. chiedeva pronunciarsi altresi' il nulla osta all'espulsione previsto dall'art. 13 comma 3-bis del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189. A tal proposito deve considerarsi che la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 268/1998, prevede che lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi dell'art. 14 comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Finalizzato a tale ulteriore provvedimento di espulsione, risulta il nulla osta che il giudice rilascia all'atto della convalida, nel caso di arresto o di fermo, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere o che ricorrano inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa (in tal senso dispongono il comma 3 e 3-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge n. 189/2002). Il successivo comma 5-quinquies prevede che per i reati previsti dai commi 5-ter e 5-quater, per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza, si proceda con il rito direttissimo. Infine, l'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa. Da quanto esposto deriva che - nel caso in cui non ricorrano le circostanze indicate dalla legge che ne escludono il rilascio - il nulla osta alla espulsione e' provvedimento pressoche' automatico nel caso di giudizio instaurato per effetto di arresto eseguito per i reati di cui all'art. 14. L'obbligo di una nuova ed immediata espulsione - ed il rilascio del relativo nulla osta - si pone, a parere di questo giudice, in contrasto con il dettato costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 111 Costituzione. L'applicazione della disciplina del rito direttissimo comporta infatti una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato ad una piena difesa nel processo penale (attesa l'immediatezza dell'espulsione), non potendo di fatto egli partecipare a tale giudizio, in dipendenza dei tempi estremamente ristretti che lo connotano, a fronte di quelli, certamente piu' lunghi, necessari per rientrare in Italia in conformita' al disposto di cui all'art. 17 della normativa in esame. Consegue a cio' altresi' la violazione del diritto ad un giusto processo, che comporta la possibilita' di svolgere a pieno le funzioni della difesa.