IL GIUDICE DI PACE
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex legge
689/1981, n. R.G. 465/A/05, promosso da Bortot Walter, con
l'avv. Francesco Trevisan, opponente, contro Prefettura di Belluno in
persona del Prefetto pro tempore, opposta ha pronunciato la seguente
ordinanza.
Premessa
Con ricorso in data 1° dicembre 2005 il signor Bortot Walter ha
impugnato l'ordinanza del Prefetto di Belluno n. Prot. 818/2005 in
data 21 novembre 2005, notificata il 24 novembre 2005, con la quale
si e' ordinata la convalida del sequestro disposto dalla Polizia
Stradale di Belluno, con verbale di sequestro amministrativo in data
14 settembre 2005, avente ad oggetto il quadriciclo marca Aixam Mega,
di proprieta' del ricorrente e targato 3PR50.
Il ricorrente, contestando l'ordinanza prefettizia nella parte in
cui fa specifico riferimento agli artt. 186 e 213, comma 2-sexies
c.d.s., rilevava come tale ultimo articolo, introdotto dalla legge
n. 168/2005 di conversione del d.l. n. 115/2005, non richiami affatto
la violazione prevista dall'art. 186 c.d.s. e, nell'interpretazione
applicativa data dalla Prefettura di Belluno, conduca inevitabilmente
ad una censura di illegittimita' costituzionale per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, «essendo palese la disparita'
ingiustificata di trattamento tra chi guida in stato di ebbrezza
un'automobile, una corriera, un camion o un altro mezzo, che
subirebbe la sola sanzione accessoria della sospensione della patente
ma rimarrebbe nella piena proprieta' del proprio veicolo, e chi,
invece, guida un ciclomotore o una motocicletta, che invece sarebbe
sottoposto alla sanzione accessoria ben piu' grave della confisca del
proprio veicolo. Ne' varrebbe l'obiezione che per i motoveicoli non
e' prevista la patente di guida con conseguente impossibilita' di
sospensione della stessa, perche' la patente e' prevista anche per le
moto, mentre per la guida di ciclomotori e' previsto il certificato
di idoneita' ex art. 116 c.d.s.. Tale obiezione dovrebbe comunque
essere respinta, perche' vi sarebbe disparita' tra conducente di
motoveicoli e ciclomotori da un lato e conducente di autoveicoli o di
biciclette dall'altro: non vi e' dubbio, infatti, che anche la guida
di una bicicletta in stato di ebbrezza e' reato, ma per essa non sono
previste sanzioni accessorie di sorta».
Tanto premesso, il giudice adito ritiene la questione sollevata
non manifestamente infondata, sotto il profilo dell'illegittimita'
costituzionale, per i seguenti motivi.
L'eccezione di illegittimita' costituzionale svolta dal
ricorrente appare a questo giudice non priva di fondamento, posto
che, nella situazione descritta ed in assenza da diversa
pericolosita', ci si trova di fronte ad una disciplina difforme di
fronte ad identici comportamenti, a seconda che la violazione venga
commessa da chi guida un ciclomotore, motociclo o, ed e' il caso in
esame, quadriciclo, rispetto a chi guida un'automobile o un mezzo
piu' pesante.
L'art. 213, comma 2-sexies c.d.s. prevede infatti la confisca in
tutti i casi un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169,
commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato.
Dal caso in esame emerge il paradosso secondo cui, ad un
camionista alla guida di un autoarticolato cui viene contestata la
guida in stato di ebbrezza e che causa un incidente con feriti gravi,
il mezzo non viene confiscato, mentre viene confiscato, per semplice
guida in stato di ebbrezza o per il reato di lesioni colpose, al
conducente di un piccolo e lento quadriciclo come quello condotto dal
ricorrente.
Se la ratio della norma in esame e' quella di punire severamente
chi utilizza un ciclomotore o un motociclo per commettere un reato,
risulta difficilmente comprensibile la ragione per cui il legislatore
abbia ritenuto meno grave un identico comportamento tenuto, invece,
da un automobilista o da un camionista, considerando, peraltro, i ben
maggiori danni che potrebbe causare un articolato il cui conducente
sia ubriaco o i semplici maggiori danni, con riferimento al reato di
lesioni colpose, che puo' causare un mezzo piu' grande rispetto ad
uno piu' piccolo.
Cio' senza volere, inoltre, considerare che, per integrare il
reato di cui all'art. 186 c.d.s,. e' sufficiente raggiungere un tasso
alcolemico di soli 0,5 g/l, tasso che, notoriamente, produce un
effetto modesto sulla capacita' sensoriale nella guida ma che, codice
della strada alla mano, e' sufficiente comunque a produrre la pesante
sanzione della confisca dei mezzi, ma solo di quelli, indicati
dall'art. 213, comma 2-sexies c.d.s.
Cio' che quindi appare incongruo, sotto il profilo
costituzionale, e' che un provvedimento grave come la confisca sia
previsto solo per alcuni mezzi e non per altri, senza che per cio' vi
sia una ragione a prima vista comprensibile.
Vieppiu', per riferirci all'ipotesi riguardante specificamente il
ricorrente, si ritiene opportuno sottolineare come tali
considerazioni valgano a maggior ragione per un quadriciclo,
ovverosia per uno di quei piccoli veicoli chiusi, assimilabile di
fatto ad una automobile, oggi di sempre maggiore diffusione nelle
citta' perche' non sottoposti, in ragione delle dimensioni e delle
prestazioni ridotte, a divieti di circolazione.
Anche in tema di incidenti stradali, la discrasia normativa di
trattamento tra automobilisti e conducenti di camion e autobus da un
lato, e conducenti di motocicli, quadricicli e ciclomotori
dall'altro, appare frutto di una visione non equilibrata della
realta', posto che, il diffusissimo reato di lesioni personali
colpose, anche lievi, comporta la confisca del mezzo ai secondi e non
ai primi.