IL TRIBUNALE

    Decidendo  sulla  eccezione  sollevata  dalla difesa e sentito il
p.m.;
    Premesso   che   le   difese   hanno   sollevato   eccezione   di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  547  della legge
finanziaria  n. 266/2005  in relazione all'art. 3 Cost. e all'art. 25
Cost.  in  combinato  disposto  con l'art. 2 c.p., nella parte in cui
alle  violazioni  dell'art. 110,  comma 9 T.U.L.P.S. commesse in data
antecedente  al 1° gennaio 2006 dispone l'applicazione delle sanzioni
vigenti al tempo delle violazioni stesse;
    Ritenuto  che  detta  eccezione  non sia manifestamente infondata
atteso  che la norma in esame si pone in contrasto con l'art. 3 Cost.
poiche'  prevede  una  disparita'  di  trattamento  tra  imputati per
medesimi fatti e di uguale gravita', unico elemento discriminante tra
i  due  diversi  trattamenti  sanzionatori  essendo rappresentato dal
fatto  che  la condotta sanzionata sia stata commessa prima o dopo il
l° gennaio 2006;
    Ritenuto  altresi'  che detta norma confligga anche con l'art. 25
Cost.  in relazione all'art. 2 c.p. Invero, premesso che il principio
del  favor rei non assume in via diretta rilievo costituzionale e che
lo stesso, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte Costituzionale
con  sent. n. 74/1980, puo' subire limitazioni e deroghe da parte del
legislatore   ordinario   purche'  le  stesse  siano  ragionevolmente
giustificabili,   osserva   questo   giudice   che  il  principio  di
retroattivita' della legge piu' favorevole puo' assumere in ogni caso
rilevanza costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost. e quindi in
relazione  alla  necessita'  di assicurare una parita' sostanziale di
trattamento  per condotte analoghe non essendo ragionevole continuare
a  punire  un soggetto per un fatto che, se commesso in data odierna,
non avrebbe piu' rilevanza penale. Ne consegue pertanto che la deroga
al  principio  della  applicabilita'  della  legge  piu'  favorevole,
comunque incidendo su diritti fondamentali del cittadino, deve essere
giustificata  dalla  necessita'  di salvaguardare principi di rilievo
parimenti costituzionale, cio' che nel caso di specie non si ravvisa,
la  ratio  della  depenalizzazione introdotta dalla legge n. 266/2005
dovendosi  ricercare  nella  generalizzata  tendenza  dello  Stato  a
regimentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio;
    Ritenuto    da    ultimo    che   la   sollevata   eccezione   di
incostituzionalita' sia anche rilevante ai fini del presente giudizio
atteso   che,  ove  accolta,  la  stessa  determinerebbe  l'immediata
assoluzione  degli  imputati  perche'  il  fatto non e' piu' previsto
dalla  legge  come  reato, con immediata trasmissione degli atti alla
competente autorita' amministrativa.