IL TRIBUNALE Decidendo sulle eccezioni sollevate dalle difese, sentito il p.m.; Premesso che la difesa ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547 della legge finanziaria n. 266/2005 in relazione all'art. 3 Cost. e all'art. 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2 c.p., nella parte in cui alle violazioni dell'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. commesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 dispone l'applicazione delle sanzioni vigenti al tempo delle violazioni stesse; Ritenuto che detta eccezione non sia manifestamente infondata atteso che la norma in esame si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. poiche' prevede una disparita' di trattamento tra imputati per medesimi fatti e di uguale gravita', unico elemento discriminante tra i due diversi trattamenti sanzionatori essendo rappresentato dal fatto che la condotta sanzionata sia stata commessa prima o dopo il 1° gennaio 2006; Ritenuto altresi' che detta norma confligga anche con l'art. 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p. Invero, premesso che il principio del favor rei non assume in via diretta rilievo costituzionale e che lo stesso, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 74/1980, puo' subire limitazioni e deroghe da parte del legislatore ordinario purche' le stesse siano ragionevolimente giustificabili, osserva questo giudice che il principio di retroattivita' della legge piu' favorevole puo' assumere in ogni caso rilevanza costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost. e quindi in relazione alla necessita' di assicurare una parita' sostanziale di trattamento per condotte analoghe non essendo ragionevole continuare a punire un soggetto per un fatto che, se commesso in data odierna, non avrebbe piu' rilevanza penale. Ne consegue pertanto che la deroga al principio della applicabilita' della legge piu' favorevole, comunque incidendo su diritti fondamentali del cittadino, deve essere giustificata dalla necessita' di salvaguardare principi di rilievo parimenti costituzionale, cio' che nel caso di specie non si ravvisa, la ratio della depenalizzazione introdotta dalla legge n. 266/2005 dovendosi ricercare nella generalizzata tendenza dello Stato a regimentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio; Ritenuto che la sollevata eccezione di incostituzionalita' sia anche rilevante ai fini del presente giudizio atteso che, ove accolta, la stessa determinerebbe l'immediata assoluzione degli imputati perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato, con immediata trasmissione degli atti alla competente autorita' amministrativa; Rilevato altresi' che la medesima difesa ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 110 T.U.L.P.S. anche con riferimento all'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, nella parte in cui contrasta con la direttiva 98/34 CEE; Premesso che l'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 statuisce che «la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» imponendo cosi', per cio' che nella specie interessa, al potere legislativo il limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; Ritenuto che l'art. 110 T.U.L.P.S. si ponga in contrasto con la normativa comunitaria dalla quale emerge invece la tendenza a vietare restrizioni alla libera circolazione dei servizi, ad agevolare le occasioni di gioco, incentivandole e regolamentandole, secondo quanto previsto dall'art. 49 Trattato dell'Unione europea; Ritenuto altresi' che primazia debba essere riconosciuta al diritto comunitario rispetto al diritto penale interno in materia di scommesse clandestine atteso che, essendo sul punto la normativa comunitaria chiara precisa e incondizionata, la stessa e' suscettibile di immediata applicazione ne' ravvisandosi esigenze di ordine, sicurezza e sanita' pubbliche che sole giustificherebbero eventuali restrizione ove funzionali a tali esigenze e non sproporzionate rispetto allo scopo, esigenze che peraltro nel caso di specie non si ravvisano atteso che dallo stesso quadro normativo sotteso alla legge n. 266/2005 emerge la tendenza dello Stato ad ampliare il monopolio sulle attivita' di gioco e scommesse; Ritenuto pertanto che anche la predetta eccezione di illegittimita' costituzionale non sia manifestamente infondata e che la stessa sia altresi' rilevante ai fini del giudizio de quo in quanto, se cosi' fosse, l'art. 110 T.U.L.P.S. andrebbe disapplicato e pertanto gli imputati andrebbero mandati assolti perche' il fatto non sussiste; Rilevato infine, quanto alla richiesta di proscioglimento immediato avanzata dalla sola difesa Azzola, che la stessa, allo stato, non puo' trovare accoglimento atteso che, pur prendendosi atto che nel capo di imputazione si fa riferimento, quanto alla individuazione dell'apparecchio, a quello recante matricola n. A 054/2000, la documentazione offerta parrebbe comprovare unicamente che la Europe Games s.r.l. avrebbe consegnato alla Bavaria Games s.n.c. un apparecchio recante matricola n. 95 ma non anche che questo stesso apparecchio sarebbe stato consegnato al Borlini, fermo restando che non e' dato sapere se piu' siano stati gli apparecchi consegnati a quest'ultimo.