IL TRIBUNALE

    Decidendo  sulle  eccezioni  sollevate  dalle  difese, sentito il
p.m.;
    Premesso  che  la difesa ha sollevato eccezione di illegittimita'
costituzionale   dell'art. 1,   comma  547  della  legge  finanziaria
n. 266/2005  in  relazione  all'art. 3  Cost.  e all'art. 25 Cost. in
combinato  disposto  con  l'art.  2  c.p.,  nella  parte  in cui alle
violazioni  dell'art. 110,  comma  9,  T.U.L.P.S.  commesse  in  data
antecedente  al 1° gennaio 2006 dispone l'applicazione delle sanzioni
vigenti al tempo delle violazioni stesse;
    Ritenuto  che  detta  eccezione  non sia manifestamente infondata
atteso  che la norma in esame si pone in contrasto con l'art. 3 Cost.
poiche'  prevede  una  disparita'  di  trattamento  tra  imputati per
medesimi fatti e di uguale gravita', unico elemento discriminante tra
i  due  diversi  trattamenti  sanzionatori  essendo rappresentato dal
fatto  che  la condotta sanzionata sia stata commessa prima o dopo il
1° gennaio 2006;
    Ritenuto  altresi'  che detta norma confligga anche con l'art. 25
Cost.  in relazione all'art. 2 c.p. Invero, premesso che il principio
del  favor rei non assume in via diretta rilievo costituzionale e che
lo stesso, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale
con  sentenza  n. 74/1980, puo' subire limitazioni e deroghe da parte
del  legislatore  ordinario  purche' le stesse siano ragionevolimente
giustificabili,   osserva   questo   giudice   che  il  principio  di
retroattivita' della legge piu' favorevole puo' assumere in ogni caso
rilevanza costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost. e quindi in
relazione  alla  necessita'  di assicurare una parita' sostanziale di
trattamento  per condotte analoghe non essendo ragionevole continuare
a  punire  un soggetto per un fatto che, se commesso in data odierna,
non avrebbe piu' rilevanza penale. Ne consegue pertanto che la deroga
al  principio  della  applicabilita'  della  legge  piu'  favorevole,
comunque incidendo su diritti fondamentali del cittadino, deve essere
giustificata  dalla  necessita'  di salvaguardare principi di rilievo
parimenti costituzionale, cio' che nel caso di specie non si ravvisa,
la  ratio  della  depenalizzazione introdotta dalla legge n. 266/2005
dovendosi  ricercare  nella  generalizzata  tendenza  dello  Stato  a
regimentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio;
    Ritenuto  che  la  sollevata eccezione di incostituzionalita' sia
anche  rilevante  ai  fini  del  presente  giudizio  atteso  che, ove
accolta,  la  stessa  determinerebbe  l'immediata  assoluzione  degli
imputati  perche'  il  fatto  non  e'  piu' previsto dalla legge come
reato,   con   immediata  trasmissione  degli  atti  alla  competente
autorita' amministrativa;
    Rilevato  altresi'  che la medesima difesa ha sollevato questione
di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 110 T.U.L.P.S. anche con
riferimento   all'art. 117   Cost.   come   modificato   dalla  legge
costituzionale  n. 3/2001,  nella  parte  in  cui  contrasta  con  la
direttiva 98/34 CEE;
    Premesso  che  l'art.  117  Cost.  come  modificato  dalla  legge
costituzionale  n. 3/2001  statuisce  che «la potesta' legislativa e'
esercitata   dallo   Stato   e   dalle  Regioni  nel  rispetto  della
Costituzione   nonche'   dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario  e  dagli  obblighi  internazionali» imponendo cosi', per
cio'  che nella specie interessa, al potere legislativo il limite del
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
    Ritenuto  che  l'art. 110 T.U.L.P.S. si ponga in contrasto con la
normativa comunitaria dalla quale emerge invece la tendenza a vietare
restrizioni  alla  libera  circolazione  dei servizi, ad agevolare le
occasioni di gioco, incentivandole e regolamentandole, secondo quanto
previsto dall'art. 49 Trattato dell'Unione europea;
    Ritenuto  altresi'  che  primazia  debba  essere  riconosciuta al
diritto  comunitario rispetto al diritto penale interno in materia di
scommesse  clandestine  atteso  che,  essendo  sul punto la normativa
comunitaria   chiara   precisa   e   incondizionata,   la  stessa  e'
suscettibile  di  immediata applicazione ne' ravvisandosi esigenze di
ordine,  sicurezza  e  sanita'  pubbliche che sole giustificherebbero
eventuali   restrizione   ove   funzionali  a  tali  esigenze  e  non
sproporzionate rispetto allo scopo, esigenze che peraltro nel caso di
specie  non  si  ravvisano  atteso  che dallo stesso quadro normativo
sotteso  alla  legge  n. 266/2005  emerge  la tendenza dello Stato ad
ampliare il monopolio sulle attivita' di gioco e scommesse;
    Ritenuto   pertanto   che   anche   la   predetta   eccezione  di
illegittimita'  costituzionale non sia manifestamente infondata e che
la  stessa  sia  altresi'  rilevante  ai  fini del giudizio de quo in
quanto, se cosi' fosse, l'art. 110 T.U.L.P.S. andrebbe disapplicato e
pertanto gli imputati andrebbero mandati assolti perche' il fatto non
sussiste;
    Rilevato   infine,   quanto  alla  richiesta  di  proscioglimento
immediato  avanzata  dalla  sola  difesa  Azzola, che la stessa, allo
stato, non puo' trovare accoglimento atteso che, pur prendendosi atto
che   nel   capo  di  imputazione  si  fa  riferimento,  quanto  alla
individuazione  dell'apparecchio,  a  quello  recante  matricola n. A
054/2000,  la  documentazione  offerta parrebbe comprovare unicamente
che  la  Europe  Games  s.r.l.  avrebbe consegnato alla Bavaria Games
s.n.c. un apparecchio recante matricola n. 95 ma non anche che questo
stesso   apparecchio  sarebbe  stato  consegnato  al  Borlini,  fermo
restando  che  non  e' dato sapere se piu' siano stati gli apparecchi
consegnati a quest'ultimo.