IL TRIBUNALE

    Nella  causa  n. 6337/2006  R.G.,  a  scioglimento della riserva,
visti ed esaminati gli atti, rileva quanto segue.

                              In fatto

    Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 17 marzo 2006,
il  curatore  del fallimento Panatronic S.r.l. adiva in via d'urgenza
il  Tribunale  di  Brescia  chiedendo che venisse ordinato alle Poste
italiane  S.p.A. «di consegnare immediatamente al curatore ricorrente
tutta  la  corrispondenza  che  fosse  giacente  o pervenisse o fosse
indirizzata  a  nome della fallita Panatronic S.r.l., con sede in via
Donatori di Sangue n. 27 - Verolanuova (BS)».
    A   sostegno   ditale  richiesta  il  curatore  rilevava  che  la
resistente aveva interpretato erroneamente l'art. 48 l.f., cosi' come
modificato  con  decorrenza  16 gennaio  2006 dall'art. 45 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.
    A  detta  del  fallimento  ricorrente, infatti, l'interpretazione
della  societa'  Poste  italiane  eccedeva  i  limiti  della norma in
questione,  la  quale  «non  prevede affatto che la corrispondenza di
societa'    fallita    debba    essere    consegnata   esclusivamente
all'amministratore  o  al  liquidatore  della stessa», in quanto «una
societa'  o  ente, persona giuridica, non ha certo rapporti personali
che possano rimanere celati al curatore».
    La societa' convenuta si costituiva in giudizio e rilevava che la
nuova  formulazione  dell'art. 48 l.f., applicabile alla procedura de
qua,  dal momento che il fallimento era stato dichiarato con sentenza
del  4 febbraio 2006, impone di non recapitare piu' la corrispondenza
al   curatore  fallimentare,  bensi'  di  consegnarla  al  fallito  o
all'amministratore  -  per  il  caso  di fallimento di societa' - sui
quali   incombe   l'onere   di   consegnare   al   curatore  la  sola
corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
    Il giudice designato, con ordinanza 15 aprile 2006, respingeva il
ricorso,   rilevando  che  il  nuovo  art. 48  l.f.  dispone  che  la
corrispondenza   deve   essere   recapitata   al  destinatario,  gia'
dichiarato   fallito,   senza   che   sia  possibile  operare  alcuna
diversificazione tra l'imprenditore individuale e quello collettivo.
    Il  giudice  designato  osservava  che la norma in questione, pur
discutibile  sotto  il  profilo  dell'opportunita', non poteva essere
ritenuta  in  contrasto  con  le  norme  costituzionali  invocate dal
curatore.
    Avverso  detto  provvedimento  proponeva  tempestivo  reclamo  il
curatore, osservando che l'art. 48 l.f. fa riferimento solamente alla
corrispondenza  del  fallito  persona  fisica  e  alla corrispondenza
indirizzata  alla  societa';  che,  pertanto, la corrispondenza della
societa'  fallita  deve  continuare ad essere consegnata al curatore;
che, ove la norma non potesse essere interpretata nel senso auspicato
dal curatore, l'art. 48 l.f. risulta in contrasto con gli articoli 3,
24, 41, 76 e 97 della Carta costituzionale.
    La  societa'  Poste  Italiane  S.p.A. si costituiva in giudizio e
chiedeva il rigetto del reclamo.
    All'udienza  del  25 maggio  2006  il  Tribunale  si riservava la
decisione.

                         I n  d i r i t t o

    La  societa'  Panatronic  S.r.l.  e' stata dichiarata fallita con
sentenza  del  4 febbraio  2006,  sicche'  la  procedura  concorsuale
apertasi   in   seguito   a   detta   sentenza  risulta  disciplinata
dall'art. 48  l.f.,  cosi'  come  modificato  dall'art. 45 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.
    Il  vecchio  articolo  48  l.f.  disponeva  che la corrispondenza
inviata al fallito dovesse essere consegnata al curatore e che questi
avesse   diritto  di  trattenere  quella  riguardante  gli  interessi
patrimoniali della ditta o della societa'.
    Il   nuovo   articolo   48   l.f.   si  limita  a  prevedere  che
l'imprenditore  fallito  o  gli amministratori della societa' fallita
debbano  consegnare al curatore tutta la corrispondenza riguardante i
rapporti compresi nel fallimento.
    Il  curatore  del fallimento reclamante ha sostenuto che la norma
in  questione  avrebbe consentito agli amministratori di continuare a
ricevere,  anche  dopo  la  dichiarazione di fallimento, solamente la
corrispondenza personale agli stessi indirizzata.
    Di   conseguenza,   secondo   l'interpretazione   proposta  dalla
curatela,  la corrispondenza indirizzata alla societa' avrebbe dovuto
essere consegnata al curatore.
    La  tesi  proposta  dalla  procedura fallimentare non puo' essere
condivisa.
    Difatti,  come  gia'  osservato  dal  giudice  di  prima istanza,
l'art. 15  della  Carta  costituzionale afferma l'inviolabilita' e la
segretezza  della  corrispondenza  e di ogni forma di comunicazione e
prevede  che  il  diritto  possa  essere  limitato solamente nei casi
previsti dalla legge.
    L'art. 48 l.f. non attribuisce al curatore, come invece disponeva
la   vecchia   norma,   il  diritto  di  ricevere  la  corrispondenza
indirizzata alla societa' fallita.
    In  assenza  di  una  norma  di legge che consenta al curatore di
ricevere la corrispondenza indirizzata alla societa' fallita, la tesi
proposta  dalla  reclamante non puo' trovare accoglimento, volta che,
per  ritenere  che  la  corrispondenza  della  societa' fallita debba
essere  consegnata  al  curatore,  non  e'  sufficiente  rilevare che
l'art. 48 l.f. non attribuisce all'imprenditore collettivo il diritto
di   vedersi   recapitare  la  propria  corrispondenza,  ma  occorre,
piuttosto,  dimostrare  la  sussistenza  di una norma che consenta al
curatore,   in  deroga  a  quanto  disposto  dall'art. 15  Cost.,  di
appropriarsi della corrispondenza altrui.
    D'altra  parte,  e contrariamente a quanto ritenuto dal curatore,
il  tribunale ritiene che l'art. 48 l.f. attribuisca espressamente al
soggetto  fallito,  sia esso persona fisica o societa', il diritto di
vedersi recapitare la propria corrispondenza.
    L'art. 48  l.f.,  infatti, come si evince anche dalla rubrica, e'
volto  a  stabilire  a  chi debba essere consegnata la corrispondenza
indirizzata al fallito.
    E'  pertanto  evidente che la norma in questione non trova alcuna
applicazione    con    riferimento    alla   corrispondenza   inviata
all'amministratore  della  societa'  fallita,  in  quanto questi, non
essendo  stato dichiarato fallito, e' soggetto estraneo alla norma in
questione.
    L'amministratore, anche dopo la dichiarazione di fallimento della
societa'   da   lui   amministrata,   continuera'   a   ricevere   la
corrispondenza  indirizzatagli  non in forza dell'art. 48 l.f., ma in
quanto soggetto estraneo alla procedura fallimentare.
    Ed  inoltre,  anche sotto la previgente normativa il curatore non
aveva alcun diritto di ricevere la corrispondenza diretta al soggetto
persona  fisica che era amministratore della societa' fallita, atteso
che  l'art. 48  l.f.  conferiva al curatore il diritto di ricevere la
corrispondenza   indirizzata   alla   societa'   fallita   e  non  la
corrispondenza  personale della persona fisica che amministrava detta
societa'.
    In  conclusione,  si  deve  ritenere  che  l'art. 48  l.f., nella
formulazione  vigente, imponga alla societa' Poste Italiane S.p.A. di
continuare a recapitare agli amministratori della societa' fallita la
corrispondenza recante quale destinatario la societa' stessa.
    Cio'  posto,  e'  evidente  che la questione di costituzionalita'
proposta  dal  reclamante  e'  ammissibile,  volta che l'art. 48 l.f.
nuovo  testo, cosi' come interpretato da questo giudice, non consente
di accogliere la domanda della curatela.
    Venendo  ora  a  verificare  la  non manifesta infondatezza della
questione  di  legittimita'  costituzionale  posta all'attenzione del
Collegio, sembra opportuno mettere l'attenzione sugli artt. 24, 111 e
3 della Costituzione.
    Il  nuovo  articolo  48 l.f. prevede l'obbligo per l'imprenditore
fallito   e  per  gli  amministratori  e/o  liquidatori  di  societa'
dichiarate   fallite   di   consegnare   al   curatore   «la  propria
corrispondenza  di  ogni  genere  riguardante i rapporti compresi nel
fallimento».
    L'art. 142  l.f. (in vigore dal 16 luglio 2006) stabilisce che il
fallito  persona  fisica  possa ottenere l'esdebitazione a condizione
che «non abbia violato le disposizioni di cui all'art. 48 l.f.».
    Il   rispetto   del   dovere   di   consegnare   al  curatore  la
corrispondenza  commerciale  e',  quindi,  un  onere  che  il fallito
persona fisica deve sopportare per poter ottenere l'esdebitazione.
    Per  quanto  riguarda l'obbligo dell'amministratore di consegnare
al   curatore   la   corrispondenza  ricevuta,  va  rilevato  che  il
legislatore non ha sanzionato in alcun modo l'eventuale violazione di
detto dovere.
    Si  deve  quindi  affermare  che,  quantomeno  con riferimento al
fallimento  di  societa',  l'art. 48  l.f.  contenga una disposizione
normativa che impone un obbligo di consegna sfornito di sanzione.
    Cio'  posto,  va ricordato che, secondo l'ordinamento processuale
vigente,  il  fallimento  e',  per  opinione consolidata, un processo
esecutivo  concorsuale volto alla soddisfazione dei creditori ammessi
alla stato passivo.
    I  creditori  concorsuali, cosi' come ogni altro soggetto che sia
parte  di  un  processo, hanno diritto che il processo si svolga «nel
contraddittorio  tra le parti, in condizione di parita' davanti ad un
giudice terzo ed imparziale» (art. 111 Cost. secondo comma).
    L'art. 48  l.f.,  non  prevedendo  alcuna  sanzione  a carico del
legale   rappresentante   di  societa'  fallita  che  decida  di  non
rispettare  la  norma,  consente  di fatto agli amministratori di non
consegnare al curatore la corrispondenza della societa'.
    Di  conseguenza, gli amministratori possono occultare agli organi
della  procedura  informazioni  utili  per  l'individuazione dei beni
sottoposti  ad  esecuzione  concorsuale  e, cosi' facendo, nuocere ai
creditori  concorsuali senza che questi possano in alcun modo trovare
adeguata tutela nel processo.
    L'art. 48  l.f.,  a  parere di questo Tribunale, si pone cosi' in
contrasto con l'art. 111 Cost. secondo comma.
    La  norma  fallimentare  pare, inoltre, violare anche il precetto
posto  dall'art. 24  Cost.,  volta  che  la  tutela  dei  diritti dei
creditori  concorsuali  e'  subordinata  alla  volonta'  del soggetto
passivo della procedura esecutiva concorsuale.
    Ed invero, benche' con la dichiarazione di fallimento il curatore
subentri  nell'amministrazione  del  patrimonio del fallito e benche'
non  si possa negare l'appartenenza della corrispondenza (riguardante
i  rapporti  patrimoniali)  al  patrimonio  separato fallimentare, e'
lasciata  all'amministratore  di societa' di decidere se provvedere o
meno  a  consegnare  al curatore la corrispondenza commerciale, senza
prevedere  alcuna sanzione a carico dell'amministratore che decida di
sottrarre uno o piu' beni alla procedura esecutiva concorsuale.
    L'art. 48  l.f.  appare,  infine,  non  conforme all'art. 3 della
Costituzione.
    Il  legislatore  della  riforma, con riferimento all'imprenditore
individuale,  ha  ritenuto  necessario  sacrificare  l'interesse  dei
creditori,   consentendo  al  fallito  di  occultare  i  propri  beni
attraverso  la  mancata  consegna  della  corrispondenza,  al fine di
tutelare il diritto alla segretezza della corrispondenza riconosciuto
dall'art. 15 della Carta costituzionale.
    Poiche'  la  norma fallimentare ha disciplinato in modo eguale la
corrispondenza  indirizzata  all'imprenditore  individuale  e  quella
indirizzata   alla   societa'  di  capitali,  occorre  verificare  la
ragionevolezza di tale scelta in relazione al principio che impone al
legislatore   di   non   disciplinare   in  modo  eguale  fattispecie
differenti.
    Le  societa'  hanno  quale  scopo  il  conseguimento dell'oggetto
sociale di cui allo statuto.
    Di  conseguenza,  la  corrispondenza  della societa' non puo' che
essere  relativa  a  rapporti commerciali o, comunque, a rapporti che
abbiano anche una implicazione commerciale.
    Va,  quindi,  escluso  che la corrispondenza della societa' possa
avere natura personale ed essere, pertanto, sottratta al curatore.
    Il  legislatore  ha,  quindi,  disciplinato  in  modo  eguale due
fattispecie assolutamente differenti.
    Per  l'imprenditore  individuale  fallito  si  pone certamente la
necessita'  di  contemperare  il  suo diritto alla riservatezza della
corrispondenza,  ex  art. 15  Cost.,  con il diritto dei creditori di
ottenere    tutte    le   informazioni   necessarie   per   procedere
esecutivamente su tutti i beni del debitore.
    Viceversa,   con  riferimento  alla  societa',  appare  difficile
ipotizzare l'esistenza di corrispondenza che non riguardi «i rapporti
compresi nel fallimento» e, quindi, appare irragionevole la decisione
del  legislatore  di  dettare  una  uguale disciplina per fattispecie
cosi' diverse.
    Da  ultimo,  va  evidenziato  che  la norma risulta irragionevole
anche sotto un ulteriore profilo.
    Come  si  e'  visto,  mentre  il  fallito  che  non  consegni  la
corrispondenza   commerciale   al   curatore   si  vede  preclusa  la
possibilita'   di   ottenere   l'esdebitazione,  l'amministratore  di
societa'  fallita  che tenga analogo comportamento non viene in alcun
modo sanzionato.
    La  tutela  dei  creditori  e'  quindi  maggiore  nel  fallimento
dell'imprenditore  individuale  e  minore nel fallimento di societa',
volta  che solo nel primo caso il fallito sara' indotto a collaborare
al fine di ottenere l'esdebitazione.
    Poiche'   la   necessita'   di   tutelare   la  segretezza  della
corrispondenza,  per le ragioni gia' esposte, e' maggiore nel caso in
cui  il  fallito  sia  un  imprenditore  individuale, e' evidente che
l'art. 48  l.f.  sacrifica  maggiormente  il  diritto dei creditori a
procedere  esecutivamente su tutti i beni del debitore proprio quando
detto  debitore,  rivestendo  natura  societaria,  o non puo' vantare
alcun  diritto  ai sensi dell'art. 15 Cost. o puo' vantare un diritto
che   necessita   di   una   tutela   inferiore   rispetto  a  quello
dell'imprenditore individuale.