IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 869/06  del  R.G. SA. tra De Caro Pietro elettivamente domiciliato
in Torre Annunziata alla via Prota n. 79, opponente;
    Contro  Ministero  dell'interno,  in persona del Ministro, legale
rappresentante  pro  tempore,  domiciliato per la carica in Roma, c/o
Ministero dell'interno, opposto; e ufficio territoriale del Governo -
Prefettura  di Napoli, in persona del prefetto, legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in Napoli, Palazzo del Governo, opposto (per
conoscenza) Comando Regione Carabinieri Campania Torre Annunziata.
    Oggetto: opposizione a verbale di contestazione
                              Narrativa
    Con  ricorso  depositato  nei termini di cui all'art. 204-bis del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Pietro De Caro ha proposto opposizione
avverso   il   verbale  di  contestazione  n. 554441414,  serie  2005
n. 0519414,  elevato  il  giorno  8  luglio 2006, alle ore 16,25, nel
Comune di Torre Annunziata, in localita' Largo Ferriera Vecchia dalla
Stazione   dell'Arma   dei   Carabinieri  di  Torre  Annunziata,  per
violazione  dell'art. 171,  commi  1,  2, del c.d.s., in suo danno, e
relativi  al  motociclo  tipo  Aprilia Scarabeo tg. 2HLPR, di cui era
utilizzatore,  con  il  quale  veniva  effettuato  il  sequestro  del
predetto   ciclomotore,   che   circolava   senza   casco,   condotto
nell'occasione dallo stesso.
    Ha dedotto l'illegittimita' dell'opposta contravvenzione;
                           Preliminarmente
    L'illegittimita' costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 c.d.s.
e 213, comma 2-sexies, cosi' come modificati dal d.l. 30 giugno 2005,
conv.  in  legge  17 agosto 2005 n. 168 recante «disposizioni urgenti
per   assicurare   la   funzionalita'   di   settori  della  pubblica
amministrazione.  Disposizioni  in  materia di organico del personale
della  carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della
direttiva  2000/53/CE  in  materia di veicoli fuori uso e proroghe di
termini  per l'esercizio di deleghe legislative» per violazione degli
artt. 2, 3, 24 e 111, 42, della Costituzione;

                             Nel merito

    Che il conducente era privo di casco protettivo.
    Della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
    Cio'  premesso  il  giudicante  aderisce  all'eccezione formulata
dall'opponente per i seguenti motivi:
        1) Violazione dell'art. 42 della Costituzione;
        2)  Violazione  dell'art. 3 della Costituzione per l'evidente
sproporzione   tra  violazione  e  sanzione  e  relative  conseguenze
economiche;
        3)  Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto
la  norma  in commento pone un'evidente disparita' di trattamento tra
il  conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducente di tutti gli
altri veicoli;
        4) Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
    La prima norma prevede che tutti possono agire in giudizio per la
tutela  dei  propri  diritti  ed  interessi  legittimi.  In  vero  la
disposizione normativa in parola sottrae a qualsivoglia giudice terzo
la  comminatoria  di  una  sanzione,  ancorche' amministrativa di una
gravita'  economica tale, da superare in alcune ipotesi, l'entita' di
sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali.