IL TRIBUNALE Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nel procedimento in epigrafe a carico di: Rungi Gianluca nato a Colleferro - Roma 8 giugno 1971, imputato dei reati di cui agli artt. 624-625 n. 4 c.p. Preso atto dell'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 sollevata dalla difesa dell'imputato Rungi Gianluca, con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione; Sentito il p.m. il quale non si oppone alla eccezione sollevata; Visti gli atti del procedimento penale n. 2745/04 dib. (n. 3182/01 R.G.N.R.) a carico del predetto imputato e rilevato che si procede per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 c.p., che il dibattimento e' stato aperto in data 21 ottobre 2004 e che all'odierna udienza il processo veniva rinviato per la discussione; Considerato che il termine di prescrizione ordinaria, in base all'art. 157 e ss. c.p., prima delle modifiche apportate dall'art. 6 legge n. 251/2005 nel caso che ci occupa era pari ad anni 10 mentre quello di prescrizione massima a seguito delle cause interruttive era di anni 15; Considerato che, alla luce delle discipline introdotte dall'art. 6, legge n. 251/2005 il termine di prescrizione ordinaria sarebbe, nel caso di specie, pari ad anni sei e quello di prescrizione massima sarebbe pari ad anni sette e mesi sei, termine interamente decorso alla data odierna; Rilevato che la nuova disciplina di cui al citato articolo 6 e' inapplicabile, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, comma 3, atteso che alla data di entrata in vigore il dibattimento e' stato gia' dichiarato aperto; Preso atto della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa, alla quale si associa il p.m., e ritenuto che tale sollevata questione debba essere posta d'ufficio per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nonche' artt. 24, 25 e 111 Cost. si osserva quanto segue. Premesso che: il principio di irretroattivita' della norma penale sfavorevole, gia' enunciato in generale dall'art. 11 disp. Prel. («la legge non dispone che per l'avvenire essa non ha effetto retroattivo») costituisce superiore principio di civilta', come tale costituzionalizzato, limitatamente al diritto penale, dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione («Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»), in armonia con le fonti internazionali (artt. 11 n. 2 dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e 7 n. 1 e n. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo). D'altro canto se l'art. 2 c.p. disciplina le conseguenze del principio confermando, al primo comma, l'irretroattivita' delle norme penali incriminatici e sancendo, al secondo e terzo comma, il diverso principio del trattamento piu' favorevole sopravvenuto, cio' non significa che il legislatore con legge ordinaria potrebbe derogare a questo ultimo principio. Nell'avvalersi di tale facolta' il legislatore non puo' eludere il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e negare la parita' di trattamento dei cittadini, introducendo un regime transitorio che, prescindendo dalla valutazione del fatto, abbia come effetto di far dipendere la retroattivita' della disciplina piu' favorevole sopravvenuta da fattori estranei alla logica del trattamento sanzionatorio perche' commessi alla evoluzione del processo penale ed allo stato in cui esso sia pervenuto. Emerge pertanto palese disparita' di trattamento tra imputati che hanno commesso il medesimo reato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, alcuni dei quali, solo perche' processati piu' rapidamente, si trovino ad essere giudicati in base alla disciplina previgente, a differenza di altri che per le cause piu' diverse abbiano beneficiato di un iter processuale piu' lento. Si introduce in tal modo (applicando retroattivamente la nuova disciplina di cui all'art. 6, legge n. 251/2005 solo nel caso in cui non sia stato aperto il dibattimento) un regime differente a fronte di situazioni identiche in evidente violazione di quanto sancito dall'art. 3 Cost. Il legislatore sembra avere individuato come sintomatico un momento processuale (l'apertura del dibattimento) privo di qualsiasi rilievo nella disciplina della causa interruttrice della prescrizione (la conseguenza e' che elementi come ad esempio un vizio di notificazione, possono influire sul differimento della fase di apertura del dibattimento e possono determinare l'estensione talora cospicua, dei termini prescrizionali). Poiche', nella fattispecie in esame, il reato ascritto all'imputato Rungi sarebbe ormai prescritto, si prende atto della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005 per contrasto con l'art. 3 Cost.