ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale di Milano - in relazione al decreto che dispone il giudizio emesso il 16 febbraio 2007 nei confronti di funzionari del SISMi, tra cui il suo Direttore, di agenti di un servizio straniero e di altri, per essere stato adottato anche sulla base di fonti di prova incise dal segreto di Stato - promosso con ricorso depositato in cancelleria il 14 marzo 2007 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilita'. Udito nella Camera di consiglio del 18 aprile 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che con ricorso del 14 marzo 2007, depositato in pari data, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato - previa deliberazione del Consiglio dei ministri, assunta in data 7 marzo 2007 - conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale di Milano, in relazione «al decreto di rinvio a giudizio emesso il 16 febbraio 2007 su richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Milano», nei confronti di funzionari del SISMi, tra cui il suo Direttore, di agenti di un servizio stranieroe di altri, in quanto adottato «sulla base (anche) di documentazione secretata e di altre fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato che accompagnavano la richiesta di rinvio a giudizio», cosi' esercitando la funzione giurisdizionale in materia sottratta alla competenza dell'autorita' giudiziaria; che il ricorrente premette di aver gia' sollevato conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti del Procuratore della Repubblica di Milano, in relazione ad atti di indagine, compiuti nel corso del procedimento relativo al sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, utilizzando documenti coperti da segreto di Stato, allegati poi alla richiesta di rinvio a giudizio, ed adottando specifiche modalita' di esecuzione di tali atti - riguardanti intercettazioni telefoniche, interrogatori di indagati e la formulazione di una richiesta di incidente probatorio - comportanti la violazione del segreto di Stato; che, all'udienza preliminare del 16 febbraio 2007, il giudice per le indagini preliminari emetteva decreto che dispone il giudizio, sulla base anche degli atti gia' oggetto del citato ricorso; che, in punto di ammissibilita' del conflitto, il Presidente del Consiglio dei ministri, richiamate le sentenze n. 110 e n. 410 del 1998 e le ordinanze n. 426 del 1997 e n. 266 del 1998 di questa Corte, evidenzia la natura di potere dello Stato del giudice dell'udienza preliminare, «attesa la natura «diffusa» del (potere) giudiziario»; che, riguardo al merito, il ricorrente, assumendo «che la violazione da parte del G.I.P. - G.U.P. delle prerogative del Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato (sia) automatica conseguenza della pregressa violazione, operata a monte dal P.M.», ripropone le identiche censure formulate nel precedente ricorso per conflitto; che, in particolare, il ricorrente, richiamata la sentenza n. 86 del 1977 di questa Corte, evidenzia come il livello «supremo» dei valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato, postula la resistenza di tale presidio anche rispetto ad altri valori e funzioni, ancorche' costituzionalmente tutelati, tra cui la funzione giurisdizionale; che, sotto tale profilo, l'apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio su determinate notizie integrerebbe l'esercizio di una potesta' costituente «sbarramento al potere giurisdizionale stesso» (cfr. sentenze n. 86 del 1977 e n. 110 del 1998); che il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il decreto che dispone il giudizio, in quanto provvedimento adottato sulla base di documenti ed altre fonti di prova coperti da segreto di Stato, violi le prerogative del Governo nella materia del segreto di Stato; che pertanto il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione - deducendo la violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 95, 102 e 126 della Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed agli artt. 202, 256 e 362 cod. proc. pen. - per sentir dichiarare che non spetta al giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, «ne' acquisire, ne' utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato» e che non spetta al medesimo organo, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, prendere conoscenza dei suddetti documenti e fonti di prova e «su tale base disporre il rinvio a giudizio e fissare l'udienza dibattimentale, cosi' offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicita»: con il conseguente annullamento del decreto che dispone il giudizio e restituzione dei documenti coperti da segreto di Stato ai legittimi detentori. Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale e' chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilita' del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»; che il Presidente del Consiglio dei ministri e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni (sentenze nn. 487 del 2000, 410 e 110 del 1998, 86 del 1977; ordinanze nn. 320 e 321 del 1999, 266 del 1998 e 426 del 1997); che la legittimazione del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, a resistere nel conflitto deve essere affermata, avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce ai singoli organi giurisdizionali la legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle relative funzioni, la volonta' del potere cui appartengono (sentenza n. 225 del 2001; ordinanza n. 102 del 2000); che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, e' lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilita' del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento, la tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato medesimo (v. sentenze nn. 487 del 2000, 410 e 110 del 1998, 86 del 1977; ordinanze nn. 321 e 320 del 1999, 266 del 1998 e 426 del 1997); che tale preliminare valutazione, adottata prima facie ed in assenza di contraddittorio, lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa determinazione relativamente anche ai profili attinenti alla stessa ammissibilita' del ricorso, avuto riguardo alla diversita' delle condotte assunte come invasive delle attribuzioni del potere ricorrente; che pertanto, allo stato, va dichiarata l'ammissibilita' del ricorso, tanto sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo.