ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  sollevato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  nei  confronti  del giudice per le indagini preliminari, in
funzione  di giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale di
Milano  -  in  relazione al decreto che dispone il giudizio emesso il
16 febbraio  2007  nei  confronti di funzionari del SISMi, tra cui il
suo  Direttore,  di  agenti  di un servizio straniero e di altri, per
essere  stato  adottato anche sulla base di fonti di prova incise dal
segreto  di Stato - promosso con ricorso depositato in cancelleria il
14 marzo  2007  ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri
dello Stato 2007, fase di ammissibilita'.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 18 aprile 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con  ricorso del 14 marzo 2007, depositato in pari
data,  il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato - previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, assunta in data 7 marzo
2007 - conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti
del  giudice  per  le  indagini  preliminari,  in funzione di giudice
dell'udienza preliminare, presso il Tribunale di Milano, in relazione
«al  decreto  di  rinvio  a  giudizio  emesso  il 16 febbraio 2007 su
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  della Procura della Repubblica di
Milano»,  nei  confronti  di  funzionari  del  SISMi,  tra cui il suo
Direttore,  di  agenti  di un servizio stranieroe di altri, in quanto
adottato  «sulla  base (anche) di documentazione secretata e di altre
fonti  di  prova  acquisite  in  violazione  del segreto di Stato che
accompagnavano  la richiesta di rinvio a giudizio», cosi' esercitando
la  funzione  giurisdizionale  in  materia  sottratta alla competenza
dell'autorita' giudiziaria;
        che  il  ricorrente premette di aver gia' sollevato conflitto
di  attribuzione  tra  poteri  nei  confronti  del  Procuratore della
Repubblica  di Milano, in relazione ad atti di indagine, compiuti nel
corso del procedimento relativo al sequestro di persona di Nasr Osama
Mustafa  Hassan,  alias  Abu  Omar,  utilizzando documenti coperti da
segreto  di  Stato, allegati poi alla richiesta di rinvio a giudizio,
ed  adottando  specifiche  modalita'  di  esecuzione  di  tali atti -
riguardanti  intercettazioni telefoniche, interrogatori di indagati e
la   formulazione   di   una  richiesta  di  incidente  probatorio  -
comportanti la violazione del segreto di Stato;
        che, all'udienza preliminare del 16 febbraio 2007, il giudice
per le indagini preliminari emetteva decreto che dispone il giudizio,
sulla base anche degli atti gia' oggetto del citato ricorso;
        che,  in punto di ammissibilita' del conflitto, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, richiamate le sentenze n. 110 e n. 410
del  1998  e le ordinanze n. 426 del 1997 e n. 266 del 1998 di questa
Corte,  evidenzia  la  natura  di  potere  dello  Stato  del  giudice
dell'udienza  preliminare,  «attesa  la natura «diffusa» del (potere)
giudiziario»;
        che,  riguardo  al  merito,  il ricorrente, assumendo «che la
violazione  da  parte  del  G.I.P.  -  G.U.P.  delle  prerogative del
Presidente  del  Consiglio  in  materia  di  segreto  di  Stato (sia)
automatica  conseguenza  della  pregressa violazione, operata a monte
dal  P.M.»,  ripropone  le identiche censure formulate nel precedente
ricorso per conflitto;
        che,  in  particolare,  il ricorrente, richiamata la sentenza
n. 86  del  1977 di questa Corte, evidenzia come il livello «supremo»
dei  valori  tutelabili con il presidio del segreto di Stato, postula
la  resistenza  di  tale  presidio  anche  rispetto ad altri valori e
funzioni,  ancorche' costituzionalmente tutelati, tra cui la funzione
giurisdizionale;
        che,  sotto  tale profilo, l'apposizione del segreto da parte
del  Presidente  del  Consiglio  su  determinate notizie integrerebbe
l'esercizio  di  una  potesta'  costituente  «sbarramento  al  potere
giurisdizionale  stesso»  (cfr.  sentenze n. 86 del 1977 e n. 110 del
1998);
        che  il  Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il
decreto  che  dispone  il  giudizio, in quanto provvedimento adottato
sulla base di documenti ed altre fonti di prova coperti da segreto di
Stato,  violi le prerogative del Governo nella materia del segreto di
Stato;
        che  pertanto  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri ha
proposto  conflitto  di  attribuzione - deducendo la violazione degli
artt. 1,  5,  52,  87, 95, 102 e 126 della Costituzione, in relazione
agli  artt. 12  e  16  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, ed agli
artt. 202,  256 e 362 cod. proc. pen. - per sentir dichiarare che non
spetta al giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice
dell'udienza preliminare, «ne' acquisire, ne' utilizzare, sotto alcun
profilo,  direttamente  o  indirettamente, atti, documenti e fonti di
prova  coperti  da  segreto  di  Stato»  e che non spetta al medesimo
organo,  a  fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del pubblico
ministero,  prendere  conoscenza  dei  suddetti  documenti e fonti di
prova  e  «su  tale  base  disporre  il  rinvio  a giudizio e fissare
l'udienza  dibattimentale,  cosi'  offrendo tali documenti e fonti di
prova  ad  ulteriore pubblicita»: con il conseguente annullamento del
decreto  che dispone il giudizio e restituzione dei documenti coperti
da segreto di Stato ai legittimi detentori.
    Considerato   che   in   questa   fase   del  giudizio,  a  norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la  Corte costituzionale e' chiamata a delibare senza contraddittorio
in  ordine all'ammissibilita' del conflitto di attribuzione, sotto il
profilo  della  sussistenza  della  «materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza»;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri e' legittimato a
sollevare  il  conflitto,  in  quanto  organo competente a dichiarare
definitivamente  la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla
tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non
solo  in  base  alla  legge  24 ottobre  1977,  n. 801, ma anche alla
stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni
(sentenze  nn. 487  del  2000,  410  e  110  del  1998,  86 del 1977;
ordinanze nn. 320 e 321 del 1999, 266 del 1998 e 426 del 1997);
        che la legittimazione del giudice per le indagini preliminari
presso  il  Tribunale  di Milano, in funzione di giudice dell'udienza
preliminare,  a  resistere nel conflitto deve essere affermata, avuto
riguardo alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce ai singoli
organi giurisdizionali la legittimazione ad essere parti di conflitti
di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato, in quanto in posizione di
piena   indipendenza   garantita  dalla  Costituzione,  competenti  a
dichiarare  definitivamente,  nell'esercizio delle relative funzioni,
la  volonta'  del  potere cui appartengono (sentenza n. 225 del 2001;
ordinanza n. 102 del 2000);
        che,  quanto al profilo oggettivo del conflitto, e' lamentata
dal   ricorrente   la   lesione  di  attribuzioni  costituzionalmente
garantite,  essendo  devoluta alla responsabilita' del Presidente del
Consiglio  dei ministri, sotto il controllo del Parlamento, la tutela
del  segreto  di  Stato  quale  strumento destinato alla salvaguardia
della  sicurezza  dello Stato medesimo (v. sentenze nn. 487 del 2000,
410  e  110  del 1998, 86 del 1977; ordinanze nn. 321 e 320 del 1999,
266 del 1998 e 426 del 1997);
        che  tale preliminare valutazione, adottata prima facie ed in
assenza  di  contraddittorio,  lascia impregiudicata ogni ulteriore e
diversa  determinazione relativamente anche ai profili attinenti alla
stessa  ammissibilita'  del  ricorso,  avuto riguardo alla diversita'
delle  condotte  assunte  come invasive delle attribuzioni del potere
ricorrente;
        che  pertanto, allo stato, va dichiarata l'ammissibilita' del
ricorso,   tanto   sotto  il  profilo  oggettivo,  che  sotto  quello
soggettivo.