ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza del 27 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Portici nel procedimento civile vertente tra Stanzione Gaetanina ed altra e Farina Annunziata ed altra, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2006; Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 2007 il giudice relatore Romano Vaccarella; Ritenuto, che con ordinanza del 27 febbraio 2006, il Giudice di pace di Portici ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata; che la questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio in cui la convenuta, alla quale la citazione era stata notificata a mezzo posta nelle mani del portiere dello stabile ove ella risiede, non si e' costituita in giudizio; che, in punto di rilevanza, osserva il rimettente che l'intervenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, alla stregua del diritto vigente, gli imporrebbe di dichiarare la contumacia della convenuta e di avviare la causa verso la fase della trattazione; che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 890 del 1982 e', a suo avviso, irragionevolmente diversa da quella racchiusa nel quarto comma dell'art. 139 cod. proc. civ., il quale prevede che, ove l'ufficiale giudiziario consegni il plico al portiere o ad un vicino, deve poi dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata, laddove l'art. 7 della legge n. 890 del 1982 si limita a stabilire che, qualora il piego sia consegnato a persona diversa dal destinatario (portiere o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario), il ricevente deve sottoscrivere sia l'avviso di ricevimento che il registro di consegna; che il nesso tra ufficiale giudiziario e destinatario della notifica - che costituirebbe l'elemento caratterizzante dell'operazione notificatoria, per come delineata nell'art. 139 cod. proc. civ. - risulterebbe interrotto nella notifica ex legge n. 890 del 1982, in quanto la successiva consegna del plico al destinatario, a cura del portiere, non avrebbe piu' il carattere di «operazione qualificata» ex art. 137 cod. proc. civ., ma degraderebbe a semplice consegna di corrispondenza effettuata da persona non qualificata, quale, appunto, il portiere; che, conseguentemente, non sarebbe ragionevole (ai fini dell'art. 3 Cost.) che la notificazione eseguita a mani del portiere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 produca gli stessi effetti di garanzia che conseguono a quella portata a compimento ex art. 139 cod. proc. civ; che sarebbe altresi' violato l'art. 24, Cost. perche', non essendo il portiere tenuto a custodire diversamente i vari tipi di corrispondenza indirizzata ai condomini, eventuali distrazioni dello stesso nel recapito di un plico giudiziario potrebbero avere rilevanza solo in un separato giudizio di responsabilita' a carico del consegnatario, ma non avrebbero alcuna incidenza sulla dichiarazione di contumacia della parte convenuta in un processo in cui, per fatto del portiere, la stessa non si sia costituita; che il rimettente, a ulteriore supporto della non manifesta infondatezza del prospettato dubbio, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 346 del 1998 ha avuto modo di precisare che la discrezionalita' del Legislatore nella conformazione degli istituti processuali non puo' mai comportare che la diversita' di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario si risolva in una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime. Considerato che il Giudice di pace di Portici dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata; che la questione e' manifestamente infondata sotto entrambi i profili considerati dal rimettente (nulla dicendosi in relazione all'art. 2 Cost.); che non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 Cost., non soltanto perche' diverse sono le situazioni disciplinate dall'art. 139 cod. proc. civ. (dove e' l'ufficiale giudiziario che, con cio' perfezionando la notifica, consegna l'atto al portiere) e dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 (dove e' l'ufficiale postale che procede alla consegna), ma anche perche' non e' irragionevole non prevedere l'invio di una lettera raccomandata da parte dell'ufficiale postale che ha proceduto alla consegna dell'atto al portiere in quanto tale raccomandata avrebbe le medesime caratteristiche «postali» dell'atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario; che non sussiste la denunciata violazione dell'art. 24 Cost., dal momento che - anche ad ammettere, per assurdo, una graduazione dell'obbligo del portiere di custodire la corrispondenza - gli atti giudiziari notificati a mezzo del servizio postale sono ictu oculi riconoscibili come tali; che non e' pertinente il richiamo alla sentenza n. 346 del 1998, avendo questa imposto che il destinatario fosse notiziato, per l'impossibilita' di consegnare il piego a chicchessia, della circostanza che la notifica si sarebbe perfezionata con il deposito del piego e la sua giacenza presso l'ufficio postale, laddove il rimettente sollecita in tutt'altra situazione una non necessaria duplicazione di attivita' dell'ufficiale postale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.