ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel    giudizio   di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 213,
commi 2-quinquies   e  2-sexies  (commi  introdotti  dall'art. 5-bis,
comma 1,  lettera  c),  numero  2,  del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'
di  settori  della  pubblica  amministrazione»,  nel testo risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto  2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  promosso  con  ordinanza del 6 febbraio 2006 dal Giudice di
pace di Castellammare di Stabia, nel procedimento civile vertente tra
Villani  Rosa  e  il  Comune  di Castellammare di Stabia, iscritta al
n. 160  del  registro  ordinanze  2006  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 21 marzo 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Ritenuto  che  il Giudice di pace di Castellammare di Stabia, con
l'ordinanza  di  cui  in epigrafe, ha sollevato - in riferimento agli
art. 3   e   27   della  Costituzione  -  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 213,  commi 2-quinquies  e  2-sexies (commi
introdotti  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lettera  c),  numero  2,  del
decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti
per   assicurare   la   funzionalita'   di   settori  della  pubblica
amministrazione»,  nel  testo  risultante  dalla  relativa  legge  di
conversione 17 agosto   2005,   n. 168),   del   decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
        che  il  rimettente,  senza nulla peraltro riferire in ordine
alla  fattispecie  sottoposta  al  suo vaglio, assume che il predetto
art. 213,  commi 2-quinquies  e  2-sexies,  del codice della strada -
«nella  parte  in cui prevede il sequestro e la conseguente confisca»
di  ciclomotori  e  motoveicoli,  «anche  se  non  di  proprieta' del
soggetto   che   commette   l'infrazione»   stradale  alla  quale  e'
ricollegata,  a  titolo  di sanzione accessoria, l'applicazione della
confisca del mezzo - sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost;
        che,   difatti,   in   base   alle   disposizioni   censurate
«un'infrazione identica per allarme sociale» ad altre contemplate dal
codice  della  strada  risulta  assoggettata  alla «previsione di una
sanzione  totalmente  sproporzionata»,  senza  tacere  che, ove detta
sanzione venga «equiparata a quelle previste in materia penale», essa
sarebbe in contrasto anche con l'art. 27 Cost., giacche' nella specie
si   pone   «l'esecuzione   della  pena  a  carico  di  soggetto  non
personalmente responsabile»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   eccependo,  in  via  preliminare,  l'inammissibilita'  della
questione  «in  quanto priva di ogni motivazione sulla rilevanza e la
non  manifesta  infondatezza»,  nonche' svolgendo, nel merito, talune
considerazioni  tese  ad  evidenziare la non contrarieta' delle norme
censurate rispetto agli evocati parametri costituzionali.
    Considerato  che  il  Giudice  di pace di Castellammare di Stabia
dubita  -  in riferimento agli art. 3 e 27 della Costituzione - della
legittimita'   costituzionale   dell'art. 213,   commi 2-quinquies  e
2-sexies  (commi  introdotti  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lettera c,)
numero   2,   del   decreto-legge  30  giugno 2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
        che il predetto rimettente, tuttavia, ha omesso completamente
di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo;
        che   tale   omissione   comporta   -   secondo  la  costante
giurisprudenza  di  questa  Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze
numeri  91,  72  e 45 del 2007) - la manifesta inammissibilita' della
questione sollevata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.