ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186 del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
sostituito  dall'art. 5  del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003,  n. 214,  promosso con
ordinanza  del 26 maggio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari
del  Tribunale  di  Savona nel procedimento penale a carico di R. F.,
iscritta  al  n. 548  del  registro ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 49,  1ª  serie  speciale
dell'anno 2006;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 21 marzo 2007 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Ritenuto che, con ordinanza del 26 maggio 2006, il Giudice per le
indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Savona,  nell'ambito di un
procedimento  penale a carico di F.R., imputata del reato di guida in
stato  di  ebbrezza  derivante  dall'uso  di alcool, ha sollevato, in
riferimento  agli  articoli 3  e  27 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 186  del  decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo codice della strada), comesostituito
dall'art. 5  del  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni  al  codice della strada) convertito, con modificazioni,
dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui ha trasferito
al tribunale la cognizione del reato, ivi previsto, di guida in stato
di  ebbrezza,  in  precedenza attribuita al giudice di pace, ai sensi
dell'art. 4,  comma 2,  lettera q)  del decreto legislativo 28 agosto
2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del giudice di
pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);
        che, riferisce il rimettente, tali modifiche del regime della
competenza  non  hanno interessato la fattispecie di cui all'art. 187
del  codice  della strada (guida in stato di alterazione psico-fisica
per  uso  di  sostanze  stupefacenti),  con  la  conseguenza  che  la
competenza a giudicare tale reato e' rimasta al giudice di pace, alla
luce  dell'univoca  interpretazione  offerta  dalla giurisprudenza di
legittimita' e dagli organi amministrativi competenti;
        che,  secondo il rimettente, tale disparita' comporterebbe la
violazione del principio di uguaglianza di cui all'art 3, Cost., dato
che  le  fattispecie sanzionate rispettivamente dagli artt. 186 e 187
cod. strada sarebbero sostanzialmente identiche;
        che,  invero, l'unica differenza tra di esse risiederebbe nel
fatto  che  per  la  configurazione dell'alterazione da alcool, nella
fattispecie   di   cui  all'art. 186  cod.  strada,  si  richiede  il
superamento del tasso alcoolemico previsto dalla legge, mentre per la
configurazione dell'alterazione da sostanze stupefacenti nel reato di
cui  all'art. 187  dello  stesso  codice, il Legislatore non richiede
alcun  accertamento  sulla  quantita' di sostanza presente nel sangue
del reo;
        che,   ad  avviso  del  rimettente,  a  causa  della  diversa
competenza  a  giudicare, per la fattispecie di cui all'art. 187 cod.
strada  potrebbe essere applicata la causa di improcedibilita' di cui
all'art. 34  del  d.lgs.  n. 274  del  2000  e  sarebbe consentita la
definizione   del   procedimento   mediante   l'oblazione   a   norma
dell'art. 162-bis    del    codice    penale    possibilita'   invece
irragionevolmente  preclusa  per  la  fattispecie di cui all'art. 186
dello stesso codice;
        che  la  maggiore  severita'  del  trattamento  sanzionatorio
previsto  per  l'ipotesi  di cui all'art. 186 cod. strada, rispetto a
quello  previsto dall'art. 187 dello stesso codice, sarebbe anch'essa
palesemente  irragionevole,  posto  che  il  comportamento sanzionato
dall'art. 187 e' ritenuto dallo stesso Legislatore piu' grave, avendo
quest'ultimo  attribuito  rilevanza  penale alla condotta di guida in
stato  di  alterazione  da  sostanze  stupefacenti  a prescindere dal
superamento di parametri prefissati;
        che, secondo il rimettente, il descritto regime differenziato
contrasterebbe   anche  con  la  finalita'  rieducativa  della  pena,
evidenziata  dalla  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 341 del
1994,  ponendosi  in  contrasto  con l'art. 27, secondo comma (recte:
terzo comma), della Costituzione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   che   ha   eccepito   l'inammissibilita'   della  questione,
trattandosi  di  due fattispecie distinte per le quali la facolta' di
scegliere  il  regime della competenza e il trattamento sanzionatorio
rientrerebbe nella discrezionalita' del Legislatore; e ha invocato la
precedente   pronuncia  di  manifesta  inammissibilita'  della  Corte
costituzionale n. 264 del 2006.
    Considerato  che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale  di  Savona  dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 186 del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),   come   sostituito   dall'art. 5   del   decreto-legge   27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214,  nella  parte in cui ha attribuito al tribunale la cognizione
del  reato di guida in stato di ebbrezza, in precedenza attribuita al
giudice di pace;
        che,  secondo  il  rimettente,  la  norma  censurata presenta
profili   di   illegittimita'  costituzionale,  dato  che  il  regime
differenziato  della  competenza  previsto  per  il  reato  in  esame
rispetto  a  quello  di  cui  all'art. 187  dello stesso codice della
strada  non troverebbe giustificazione ne' in una minore gravita' del
reato  di  guida  in  stato  di  alterazione da sostanze stupefacenti
rispetto  a  quello  di  guida in stato di ebbrezza alcoolica, ne' in
altri criteri relativi all'attivita' istruttoria;
        che  il  rimettente,  pero',  non fornisce alcuna motivazione
sulle  ragioni  che  lo  hanno  indotto  a scartare l'interpretazione
alternativa, espressa in un recente orientamento della giurisprudenza
di  legittimita', secondo cui il richiamo dell'art. 186, comma 2, del
codice  della  strada,  contenuto nel comma 7 del novellato art. 187,
deve  ritenersi  riferito,  nell'intenzione  del  Legislatore, sia al
trattamento  sanzionatorio  che  alla disciplina sulla competenza, in
tal modo sottraendosi alla necessita' di motivare sull'impossibilita'
di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione (si vedano,
in  tal senso, con riferimento a fattispecie analoga in tema di guida
in  stato  di  ebbrezza, l'ordinanza n. 47 del 2007 e, con riguardo a
fattispecie  diverse,  le  ordinanze  n. 272, 187, 143 e 57 del 2006,
n. 306  del 2005, la sentenza n. 188 del 1995 e l'ordinanza n. 63 del
1989);
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.