Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore on. Salvatore Cuffaro, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 94 del 20 marzo 2007 (doc. 1), rappresentato e difeso - come da procura a margine del presente atto - sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. generale della Regione, Francesco Castaldi e dall'avv. prof. Federico Sorrentino, giusta delibera di incarico S241/785.6 del 21 marzo 2007 (doc. 2), con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio della Regione siciliana, in via Marghera n. 36; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri per la risoluzione del conflitto di attribuzione, con istanza di sospensione insorto per effetto dei decreti interministeriali adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute prott. n. Gab/Dec/26, 27, 28, 29, 30 del 13 febbraio 2007, notificati alla Regione siciliana in data 21 febbraio 2007, con i quali sono state sospese le autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermini, Paterno' e Modica (doc.ti 3, 4, 5, 6, 7) ed e' stato disposto l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, da parte della Commissione ministeriale IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). F a t t o 1. - Con l con d.P.C.m. 22 gennaio 1999 e stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico e ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ripetutamente prorogato per oltre 7 anni, lo stato di emergenza rifiuti e' formalmente terminato il 31 maggio 2006, avendo la Regione siciliana chiesto la proroga solo per le bonifiche e la tutela delle acque. 2. - Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 veniva nominato Commissario straordinario delegato per l'emergenza rifiuti il Presidente della Regione siciliana «per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza» in conformita' ai criteri stabiliti dall'art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1). 3. - Con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 - aggiornata con ordinanza n. 1260 del 30 settembre 2004 veniva quindi adottato il Piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia. Il piano nelle sue linee essenziali prevede la realizzazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti - intendendo per gestione integrata la gestione ottimizzata delle risorse - che si fonda, a monte, sull'incentivazione della raccolta differenziata, e, a valle - per il residuo della raccolta differenziata - sul trattamento del rifiuto ai fini del recupero energetico mediante termovalorizzazione. 4. - I soggetti attuatori del piano sono diversi. La raccolta differenziata e' affidata a cd. societa' d'ambito, costituite dall'aggregazione di comuni e province per ambiti territoriali ottimali (ATO); loro compito e' quello di attuare la gestione integrata dei rifiuti nei comuni costituenti l'ATO. Il recupero energetico del rifiuto a valle della raccolta differenziata mediante termovalorizzazione e' viceversa affidato agli operatori industriali, individuati mediante procedure di evidenza pubblica. La termovalorizzazione e', pertanto, uno dei due aspetti fondamentali della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e la realizzazione dei sistemi per l'utilizzo della frazione residuale a valle della raccolta differenziata mediante la costruzione dei relativi impianti costituisce elemento imprescindibile per l'attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti. 5. - Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - n. 3190 del 22 marzo 2002, e' stata conferita al Commissario delegato, la competenza a stipulare convenzioni, della durata massima di venti anni, per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti solidi urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino a trattare in appositi impianti la frazione residua dei rifiuti ed a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia (art. 4, comma 1). 6. - Al fine di individuare gli operatori industriali, veniva quindi pubblicato, nella G.U.R.S. del 9 agosto 2002, n. 32 parte II, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella Regione siciliana, l'avviso pubblico per la stipula delle convenzioni. 7. - A seguito dell'espletamento della gara, veniva affidata la concessione relativa al servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti a quattro raggruppamenti che, prima della stipula delle convenzioni, hanno costituito delle societa' consortili mantenendo le stesse quote sociali delle A.T.I. In particolare, hanno ottenuto la concessione: 1) La societa' Platani Energia Ambiente, in riferimento agli ambiti territoriali ottimali AGi, AG2, AG3, CL1, CL2, PA4 (con esclusione dei Comuni di Altavilla Milizia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia e Villabate), ridenominata PA4 sud, TP2 per una popolazione di 968.000 abitanti; 2) la societa' Tifeo Energia Ambiente, relativa agli ambiti territoriali ottimali CT4, CT5, SR1, SR2, EN1, RG1 per una popolazione di 1.382.662 abitanti; 3) la societa' Palermo Energia Ambiente, relativa agli ambiti territoriali ottimali PA1, PA2, PA3, PA4 nord, PA5, TP1 per una popolazione di 1.672.066 abitanti; 4) la societa' Sicil Power relativa agli ambiti territoriali ottimali ME1, ME2, ME3, ME4, CT1, CT2, CT3 per una popolazione di 1.289.114 abitanti. 8. - In qualita' di concessionari del servizio di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata, i quattro operatori industriali chiedevano al Commissario delegato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997, l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dei progetti relativi a! sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata ciascuno per gli ATO di rispettiva pertinenza, progetti che sono stati denominati «Sistema Palermo», «Sistema Augusta», «Sistema Agrigento», «Sistema Paterno». 9. - Avviavano quindi i procedimenti per ottenere tutte le autorizzazioni ambientali richieste, seguendo le particolari e derogatorie prescrizioni dettate per far fronte alla situazione di emergenza. In particolare, riguardo alla VIA, l'art. 2, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3334/2004, prevede che «il commissario delegato, per la valutazione della compatibilita', ambientale dei progetti relativi ai sistemi per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana, da destinare agli impianti di termovalorizzazione, con recupero di energia, si avvale in deroga rispettivamente all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche e integrazioni, agli artt. 1 e 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e relativi regolamenti di attuazione, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, successive modifiche ed integrazioni che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta». I quattro concessionari acquisivano allora il parere della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, la quale si pronunciava in senso favorevole dettando una serie di prescrizioni (parere n. 590 del 10 giugno 2004 - doc. n. 8). 10. - Dopo aver convocato le conferenze di servizi istruttorie per l'esame dei progetti, e acquisiti i relativi pareri, il Commissario delegato, a conclusione dei relativi procedimenti, emanava ordinanze con le quali esprimeva il giudizio positivo di compatibilita' ambientale dei progetti, approvava, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 22/1997 gli elaborati progettuali costituenti il sistema di gestione integrata per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata, e infine ne autorizzava la successiva gestione. In particolare, con ordinanza n. 1455 del 29 novembre 2004 (doc. 9), pubblicata nella G.U.R.S. - parte prima - n. 3 del 21 gennaio 2005, e' stato approvato ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997 il sistema relativo al termovalorizzatore di Palermo (Sicilia occidentale); con ordinanza n. 1688 del 29 dicembre 2004 (doc. 10), pubblicata nella G.U.R.S. - parte prima - n. 5 del 4 febbraio 2005, e' stato approvato il sistema relativo al termovalorizzatore di Augusta (Sicilia sud-orientale); con ordinanza del 1° marzo 2005 (doc. 11), pubblicata nella GURS - parte prima - n. 15 dell'8 aprile 2005, e' stato approvato il sistema relativo al termovalorizzatore di Paterno' (Sicilia nord-orientale); con Ordinanza del 22 aprile 2005 (doc. 12), pubblicata nella G.U.R.S. - parte prima - n. 24 del 3 giugno 2005, e' stato approvato il sistema relativo al termovalorizzatore di Casteltermini (Agrigento) (Sicilia occidentale). 11. - La validita' delle citate ordinanze era subordinata all'acquisizione da parte dei concessionari, prima della messa in esercizio degli impianti, dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al d.P.R. n. 203/1988. 12 - Nei mesi di maggio e agosto del 2004, le imprese concessionarie facevano istanza, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto, all'Assessorato regionale territorio e ambiente, per il tramite della competente C.P.T.A. (Commissione provinciale tutela ambiente), per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni per gli impianti appartenenti ai quattro sistemi. 13. - Nel novembre-dicembre del 2005, le societa' proponenti i quattro sistemi, considerato che l'Assessorato al territorio e ambiente non aveva riscontrato le superiori richieste e che erano trascorsi i termini assegnati per pronunciarsi sulla domanda, presentavano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio perche' lo stesso, avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 203/1988, si pronunciasse sulla domanda di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni. 14. - Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attivita' produttive, «visto l'art. 17 - Disposizioni transitorie - del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/1991/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - ai sensi del quale, i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo sono portati a termine dalla medesima autorita' procedente presso i quali sono stati avviati; visto il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 - di attuazione della direttiva 2000/1976/CE, in materia di incenerimento rifiuti - e preso atto che gli artt. 4 e 5 rinviano espressamente alle disposizioni del citato d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; (...) acquisito il favorevole parere dei competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;» considerata l'inerzia del competente ufficio dell'Assessorato regionale territorio e ambiente e valutata la regolarita' della richiesta avanzata dalle imprese, provvedeva alla concessione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di termovalorizzazione e dagli impianti di preselezione dei quattro sistemi, emanando i seguenti decreti (doc. 13-23): d.m. n. 76/2006 del 27 aprile 2006 (pretrattamento Mazzarra); d.m. n. 34/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Catania); d.m. n. 31/2006 del 10 febbraio 2006 (termovalorizzatore Paterno); d.m. n. 33/2006 del 10 febbraio 2006 (termovalorizzatore Augusta); d.m. n. 32/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Modica); d.m. n. 35/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Augusta); d.m. n. 30/2006 del 9 febbraio 2006 (termovalorizzatore Casteltermini); d.m. n. 29/2006 del 9 febbraio 2006 (pretrattamento Favara); d.m. n. 28/2006 del 9 febbraio 2006 (pretrattamento Casteltermini); d.m. n. 42/2006 del 15 febbraio 2006 (termovalorizzatore Bellocampo); d.m. n. 41/2006 del 15 febbraio 2006 (pretrattamento Bellocampo). 15. - Il Commissario delegato, preso atto che anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera era stata rilasciata, fissava quindi per ciascuna societa' la data di inizio del servizio di trattamento, assegnando un nuovo termine per l'inizio dei lavori; gli operatori industriali, di conseguenza, iniziavano i suddetti lavori, dandone comunicazione ai comuni ove sono ubicati gli impianti medesimi. 16. - Con nota del 29 agosto 2006, prot. GAB/2006/7061/MIX, il Ministero dell'ambiente, del tutto inopinatamente, convocava una conferenza di servizi per l'annullamento d'ufficio delle sopracitate autorizzazioni ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990 (doc. 24). Sia nella prima riunione (tenutasi il 14 settembre 2006 - doc. 25), sia nella seconda (del 22 novembre 2006 - a quanto risulta, non verbalizzata), il Presidente della Regione siciliana, che ha partecipato su invito alla conferenza dei servizi anche nella veste di Commissario delegato, pur non essendogli recapitata la formale comunicazione di avvio del procedimento, ha contestato l'irritualita' della convocazione e l'asserita decisorieta' della conferenza ed ha altresi' espresso parere fortemente negativo in ordine all'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, che, si e' appreso in quella sede, essere motivato dall'asserita necessita' di verificare la compatibilita' ambientale degli impianti gia' autorizzati, alla stregua dei d.lgs. nn. 59/2005 e 133/2005 e dell'ivi prevista autorizzazione integrata ambientale. 17. - Cio' nonostante, con i dd.mm. oggetto dell'attuale giudizio, comunicati alla Regione siciliana in data 21 febbraio 2007, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita' produttive, considerato che - trattandosi di impianti che rientrano nelle categorie di attivita' di cui all'allegato I al citato d.lgs. n. 59/2005 - l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera deve essere rilasciata attraverso un approccio integrato, che tenga conto di tutte le diverse matrici ambientali coinvolte», e, al dichiarato fine di procedere «ad una istruttoria per il complessivo esame delle matrici ambientali coinvolte, ai sensi del decreto legislativo' n. 59/2005, da concludersi entro sessanta giorni dalla effettiva attivazione della procedura da parte della Commissione IPPC», ha disposto contestualmente: 1) la sospensione dei precedenti decreti autorizzatori ex artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 203/1988 fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 59/2005; 2) l'avvio del procedimento per il rilascio della suddetta autorizzazione da parte della Commissione ministeriale IPPC; 3) il termine ultimo di durata della disposta sospensione al 15 aprile 2007, data a partire dalla quale le precedenti autorizzazioni riprendono piena efficacia. Piu' in particolare: con d.m. GAB/DEC/26/2007 del 13 febbraio 2007, sono stati sospesi gli effetti dei decreti GAB/ DEC/33/2006 del 10 febbraio 2006 (termovalorizzatore Augusta), GAB/DEC/32/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Modica), GAB/DEC/35/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Augusta), rilasciati alla Societa' Tifeo Ambiente S.p.A.; con d.m. GAB/DEC/27/2007 del 13 febbraio 2007 sono stati sospesi gli effetti del decreto GAB/ DEC/31/2006 del 10 febbraio 2006 (termovalorizzazione Paterno), del decreto n. GAB/DEC/34/2006 del 10 febbraio 2006 (pretrattamento Catania) e del decreto GAB/DEC/76/2006 del 27 aprile 2006 (pretrattamento Mazzara), rilasciati alla societa' Sicil Power S.p.A.; con d.m. GAB/DEC/28/2007 del 13 febbraio 2007 sono sati sospesi gli effetti del decreto GAB/ DEC/28/2006 del 9 febbraio 2006 (pretrattamento Casteltermini) e del decreto GAB/DEC/30/2006 del 9 febbraio 2006 (termovalorizzatore Casteltermini) rilasciati alla Societa' Platani Energia Ambiente S.p.A.; con d.m. GAB/DEC/29/2007 del 13 febbraio 2007 sono stati sospesi gli effetti del decreto GAB/ DEC/29/2006 del 9 febbraio 2006 (pretrattamento Favara), rilasciato alla Societa' Catanzaro Costruzioni S.r.l.; con d.m. GAB/DEC/30/2007 del 13 febbraio 2007 sono stati sospesi gli effetti del decreto GAB/DEC/41/2006 del 15 febbraio 2006 (pretrattamento Bellocampo - comune di Palermo) e del decreto GAB/ DEC/29/2006 del 15 febbraio 2006 (termovalorizzatore Bellocampo - comune di Palermo), rilasciati alla Societa' Palermo Energia Ambiente S.p.A.; 18. - A seguito dei citati decreti, l'ing. Bruno Agricola, in qualita' di Presidente della Commissione istruttoria IPPC, ha dapprima individuato nell'ambito della Commissione appositi gruppi istruttori (lettera IPPC/2007/00003 del 19 febbraio 2007), quindi ha richiesto agli operatori industriali e alla stessa Presidenza della Regione di voler fornire nel termine di 7 giorni alcuni documenti richiesti dai gruppi istruttori per lo svolgimento delle valutazioni tecniche relative agli impianti di trattamento rifiuti da realizzare in Sicilia (nota del 28 febbraio 2007, ricevuta dalla Presidenza della Regione Sicilia il successivo 6 marzo 2007 - doc. 26 e 27). 19. - Avverso i citati decreti di sospensione e di contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA, le societa' concessionarie hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con annessa richiesta di sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati, giudizio nel quale e' intervenuta ad adiuvandum l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione siciliana per lamentare anch'essa le numerose illegittimita' procedimentali e sostanziali che inficiano gli atti impugnati e che rischiano di compromettere l'attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, con ordinanze nn. 1581, 1582, 1583 del 4 aprile 2007 ha accolto le menzionate istanze cautelari. 20. - Con il presente atto la Regione impugna i menzionati decreti innanzi all'ecc.ma Corte costituzionale per far accertare che gli stessi, attribuendo ad organi statali una competenza spettante ad essa, realizzano una lesione della propria sfera di competenza costituzionalmente garantita dagli artt. 14, lettere f), i) ed n), e 17, lett. b) dello Statuto regionale e delle correlate norme di attuazione nonche' del principio di sussidiarieta' enunciato dall'art. 118 cost, anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. D i r i t t o I decreti impugnati si collocano nell'ambito di un procedimento di autotutela avviato d'ufficio dal Ministero dell'ambiente, finalizzato, piu' che all'annullamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in precedenza rilasciate in via sostitutiva dallo stesso Ministero dell'ambiente, ex art. 7, comma 2 d.P.R. n. 203/1988, al dichiarato intento di effettuare una «nuova valutazione complessiva dell'inquinamento riconducibile all'esercizio degli impianti». Secondo la stessa autoqualificazione dei decreti, essi si configurano infatti come provvedimenti cautelari, di sospensione temporanea dell'efficacia dei provvedimenti autorizzatori precedentemente assentiti, finalizzati dalla necessita' di «procedere ad una istruttoria per il complessivo esame delle matrici ambientali coinvolte, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005, da concludersi entro sessanta giorni dalla effettiva attivazione della procedura da parte della Commissione IPPC». La sospensione delle autorizzazioni viene quindi disposta in funzione dello svolgimento delle attivita' istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale delle quali viene contestualmente disposta l'attivazione da parte della Commissione IPPC. In disparte i profili di illegittimita' amministrativa degli atti impugnati, che, come detto, vengono fatti valere innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con il presente ricorso la Regione deduce l'incompetenza del Ministro dell'ambiente a disporre la sospensione delle autorizzazioni in precedenza rilasciate al fine di assoggettare gli impianti in questione alla procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonche' l'incompetenza della Commissione IPPC a compiere qualsiasi atto istruttorio o ad acquisire qualsiasi documentazione inerente all'AIA. Vizi, questi, che si risolvono nell'invasione delle competenze della ricorrente. I. Violazione degli artt. 14, lettere f), i) ed n), e 17, lett. b) dello Statuto regionale e violazione del principio di sussidiarieta' ex art. 118 Cost. I decreti impugnati, affermando sostanzialmente la competenza dello Stato in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per gli impianti in questione, violano le competenze assegnate alla Regione siciliana da norme di rango costituzionale. Infatti gli artt. 14, lettere f), i) ed n), e 17, lett. b), dello Statuto regionale assegnano alla Regione siciliana, a titolo di potesta' legislativa esclusiva, le materie dell'assetto del territorio, delle acque pubbliche e della tutela del paesaggio, nonche' a titolo di competenza concorrente, la materia dell'igiene e della sanita' pubblica. Ancorche' all'atto dell'emanazione dello Statuto regionale la materia dell'ambiente non avesse una sua definizione e connotazione specifica, tuttavia la stessa resta indiscutibilmente e variamente ricompresa nelle predette materie nelle quali la Regione siciliana ha competenza primaria o concorrente. Ed infatti, nel tempo, la Regione siciliana ha normato e si e' data un assetto ordinamentale e organizzativo nelle materie ambientali, in particolare con l.r. 17 giugno 1977, n. 39 e l.r. 4 agosto 1980, n. 78 - recanti «Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento», nonche' con l.r. 1° agosto 1977, n. 80 recante «Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali e ambientali nella regione siciliana». Pertanto, in virtu' del cd. «principio del parallelismo» tra competenze legislative e funzioni amministrative, tutt'ora valido nella Regione siciliana - come in tutte le Regioni a statuto speciale - per effetto del combinato disposto degli artt. 118 cost., dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001 e dell'art. 20 dello Statuto (cfr. in tal senso la sent. n. 236/2004), nessun dubbio puo' porsi in ordine alla competenza regionale relativamente alla procedura di AIA degli impianti in questione. Ne' in contrario sarebbe opponibile che l'attuale art. 117 primo comma, della Costituzione assegna alla competenza esclusiva dello Stato, la materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», non solo perche' l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha fatto salve alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le piu' ampie forme di autonomia gia' attribuite, ma anche perche', come ha avuto gia' modo di specificare codesta ecc.ma Corte, evidenziando l'intrinseca trasversalita' della materia, l'inserimento della materia «tutela dell'ambiente» nel novero di quelle di competenza esclusiva dello Stato non e' inteso ad eliminare la pluralita' di titoli di legittimazione per interventi regionali che si attengano alle proprie competenze (cfr. da ultimo sent. n. 398/2006 in tema di valutazione di impatto ambientale strategica). Peraltro, se anche in ipotesi si ritenesse che la piu' ampia materia dell'«ambiente» non sia integralmente ricompresa nelle sopraindicate norme statutarie, in virtu' del principio di sussidiarieta' enunciato dall'art. 118 della Costituzione - la cui funzione e' quella di indicare una generale preferenza per il conferimento delle funzioni amministrative ai livelli di governo piu' vicini ai cittadini - lo stesso decreto legislativo n. 59/2005 ha disposto che le funzioni amministrative in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per impianti come quelli oggetto dei provvedimenti impugnati siano di competenza regionale. II. Violazione dell'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 59/2005 in riferimento all'allegato V e dell'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 59/2005. Violazione dell'art. 132 della l.r. Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001. Le competenze regionali delle quali si lamenta in questa sede la violazione risultano con tutta evidenza dalla stessa legislazione statale. Non pare allora superfluo ripercorrere le principali tappe che hanno portato ad una progressiva attribuzione delle funzioni dallo Stato alle regioni in ordine alle funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, alla luce delle quali si contestualizzano meglio le norme attributive della competenza regionale in riferimento all'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 59/2005. 1. - Viene anzitutto in considerazione il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 1) il cui art. 101 ha stabilito che «sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti: (...) c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione da quello prodotto da scarichi veicolari». L'art. 104 dello stesso decreto, inoltre, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico e alle province la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi relativi alla rilevazione delle emissioni e al controllo degli impianti industriali. Infine, in forza dell'art. 102 del decreto n. 616, allo Stato residuano le sole funzioni relative alla fissazione dei limiti minimi inderogabili di accettabilita' delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale e il coordinamento delle attivita' regionali. 2. - Il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ha poi dettato, in attuazione delle direttive comunitarie 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, «una disciplina (parzialmente) modificativa della ripartizione delle competenze fissate dal d.P.R. n. 616 del 1977», individuando «funzioni piu' specifiche rispetto alle scarne competenze genericamente delineate negli artt. 101 e 102 del decreto 616» (cosi' Corte costituzionale sent. n. 101/1989). Rilevano in particolare: l'art. 4, del citato decreto n. 203, il quale dispone che «fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato»; gli artt. 6 e 7, primo, terzo, quarto e quinto comma, i quali, nel ridisciplinare il potere di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti in grado di provocare inquinamento atmosferico al fine di adeguarlo alle direttive comunitari e, «ne mantengono, l'attribuzione alle regioni prevedendo, oltreche' taluni oneri di cooperazione con lo Stato (comunicazioni sulla periodicita' e tipologia dei controlli), i presupposti minimali per il rilascio della predetta autorizzazione» (cosi' sempre Corte costituzionale sent. 101/1989); infine l'art. 7, secondo comma, che prevede un potere sostitutivo, del Ministro dell'ambiente in relazione all'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti, ove decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta avanzata alla regione, l'interessato abbia riformulato, entro i successivi sessanta giorni, la stessa richiesta al predetto Ministro. Nel caso oggi all'attenzione di codesta ecc.ma Corte, le autorizzazioni sospese con i decreti impugnati sono state assentite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con quello dello sviluppo economico, proprio ai sensi del citato art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 203/1988, quindi in esercizio di un eccezionale potere di controllo sostitutivo, nei confronti della mancata adozione di un provvedimento vincolato, quanto meno nell'an, da parte dell'unico ente competente, ovvero la Regione siciliana. 3. - Le competenze amministrative regionali in materia ambientale sono state inoltre ulteriormente estese con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. In particolare rilevano: l'art. 29, comma 2, lettera g) in forza del quale sono conservate allo Stato «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1992, n. 22 (...)»; l'art. 71, che individua opere e impianti specificamente assoggettati alla valutazione di impatto ambientale statale, prevedendo per tutte le altre opere la competenza regionale per il rilascio della VIA; l'art. 84, che conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico non espressamente riservate allo Stato; l'art. 85, che, con riferimento alla materia della gestione dei rifiuti, opportunamente specifica che restano attribuiti allo Stato esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonche' quelli gia' attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, (...).». 4. - Infine vanno prese in considerazioni due norme di legge regionale che distribuiscono le competenze amministrative, nelle materie ambientali che qui interessano, tra i diversi livelli di governo. La prima e' l'art. 2 della l.r. Sicilia 18 giugno 1977 n. 39 che, proprio in riferimento alla materia ambientale, specifica che «restano salve le competenze degli organi ed autorita' statali concernenti attribuzioni non trasferite alla regione». Come vedremo, con riferimento agli impianti in questione, la competenza e' senz'altro regionale. La seconda e' l'art. 132 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6 che, gia' in vigenza del precedente decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, aveva disposto che ai fini dell'attuazione in Sicilia di tale decreto legislativo «l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e' l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente». 5. - L'IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) - ovvero l'autorizzazione integrata ambientale - e' stata introdotta in Italia con il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 in attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE, al fine di configurare un procedimento autorizzatorio tendenzialmente unico che consenta un approccio integrato al problema dell'inquinamento ambientale, in modo tale da prendere contemporaneamente in considerazione tutte le diverse matrici ambientali coinvolte. Non a caso l'autorizzazione in questione incorpora, e sostituisce ad ogni effetto, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale tra cui anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al d.P.R. n. 203/1988 (art. 5, comma 11 e allegato II d.lgs. n. 59/2005). Proprio perche' si tratta di un'autorizzazione che ne racchiude altre, il procedimento per il rilascio dell'AIA - attivabile solo su iniziativa degli operatori industriali, e non, come nel caso di specie, d'ufficio dal Ministero dell'ambiente - risulta particolarmente complesso ed oneroso, nonche' particolarmente lungo, prevedendo oggi la legge una durata ordinaria del procedimento di 150 giorni (art. 5, comma 12). 6. - Originariamente prevista per i soli impianti., esistenti (art. 1, comma 2 d.lgs. n. 372/1999), l'AIA e' stata poi estesa anche agli impianti di nuova realizzazione «relativi alle attivita' industriali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996» (art. 77, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - finanziaria 2003), cioe' gli impianti di nuova realizzazione gia' soggetti alla procedura di impatto ambientale nazionale. Tra questi ultimi, in particolare, vi sono «le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW (...)» (art. 1, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 377/1988), ma non gli impianti con potenza termica inferiore. Fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2005, che ha ulteriormente allargato l'ambito degli impianti soggetti ad AIA, risultavano pertanto esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 372/1999, cosi' come integrato dall'art. 77 della legge finanziaria 2003, i nuovi impianti di competenza regionale - tra i quali quelli con potenza termica inferiore a 300MW - come quelli oggetto delle autorizzazioni oggi sospese con i decreti impugnati. A conferma di cio', si consideri inoltre che l'Assessorato regionale al territorio e ambiente, con propria decisione del 21 maggio 2004 «vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. Gab/2002/8567/B03 del 12 agosto 2002, che, in relazione ai problemi organizzativi correlati al rispetto delle scadenze fissate dal decreto legislativo n. 372/1999, invita a non procedere al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali in attesa dell'emanazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, assicurando nel contempo il massimo impegno a garantire in tempi brevi la pubblicazione delle stesse», ha stabilito il calendario per la presentazione delle istanze di AIA della Regione siciliana per le sole «attivita' industriali esistenti e di competenza non statale, meglio specificate nell'allegato I del citato d.lgs. n. 372/1999». Cio' spiega perche', nel caso di specie, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale non sia stata a suo tempo attivata e perche' la Regione abbia viceversa richiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al d.P.R. n. 203/1988 - subordinando, come e' stato in precedenza detto (cfr. punto 11 in fatto), al suo eventuale ottenimento, l'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997. Inoltre, non e' superfluo evidenziare che alla data di entrata in vigore della nuova normativa, gli operatori industriali avevano gia' conseguito da tempo la maggior parte delle autorizzazioni integrate nell'AIA. In particolare, relativamente all'autorizzazione all'emissione in atmosfera, le istanze erano state proposte sin dal maggio 2004 ai sensi dell'allora vigente d.P.R. n. 203/1998, il che ha determinato la conclusione del procedimento in base a tale disciplina e non al d.lgs. n. 59/2005 approvato solo l'anno successivo. Di piu'. Come giustamente sottolineato dalle stesse autorizzazioni sospese, il citato decreto legislativo 59, pur essendo stato emanato alla data della formalizzazione di quelle autorizzazioni, non era applicabile alle fattispecie ivi autorizzate in base alla norma transitoria dell'art. 17, comma 2, del medesimo decreto («i procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorita' presso la quale sono stati avviati), anche nella considerazione che il potere sostitutivo invocato - e azionato dai Ministeri - si fondava sulla specifica normativa del d.P.R. n. 203/1988 (art. 7, comma 2) senza trovare un corrispettivo nel d.lgs. n. 59/2005. 7. - Al di la' comunque degli evocati profili di illegittimita' dei decreti impugnati, qui preme sottolineare che, in linea con il sopra descritto processo di attribuzione delle funzioni amministrativa alle Regioni, il d.lgs. n. 59/2005 - 2) applicabile ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 anche agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ove ne sussistano le condizioni - ed ancor prima il d.lgs. n. 372/1999, 3) ripartiscono la competenza al rilascio dell'autorizzazione Ne' tale distribuzione di competenza e' stata modificata per effetto dell'art. 77, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289 in forza del quale l'AIA «e' rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate», poiche', come ha avuto modo gia' di chiarire codesta ecc.ma Corte con sent. n. 4l2/2004, la citata disposizione non puo' essere interpretata nel senso che essa trasferisca alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che gia' appartengono alla competenza regionale. integrata ambientale tra Stato e Regioni a seconda del tipo di impianto che deve essere, precisando chiaramente quali ricadano nella competenza statale e quali de residuo rientrino nella competenza regionale. Dispone, infatti, l'art. 2, lett. i) del decreto n. 59 che e' «autorita' competente» «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell'allegato V o, per gli altri impianti, l'autorita' individuata, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma». Dunque sono di competenza statale i soli impianti individuati dall'allegato V del d.lgs. n. 59, e, poiche' gli impianti di gestione dei rifiuti dei quali si discute non vi rientrano, l'autorita' competente al rilascio dell'AIA e' senz'altro la regione. Invero il citato allegato V, individua tra gli impianti di competenza statale, le centrali termiche e gli altri impianti di combustione (tra cui vanno ricompresi i termovalorizzatori), con potenza termica di almeno 300MW, lasciando alla competenza regionale i procedimenti di AIA degli impianti di potenza termica inferiore, come quelli autorizzati con i provvedimenti sospesi. Non solo nessuno degli impianti autorizzati ha una potenza termica superiore ai 300 MW, ma a ben vedere la stessa sommatoria della potenza termica dei quattro impianti di termovalorizzazione autorizzati nella Regione Siciliana, non raggiunge comunque quel valore. E infatti: il termovalorizzatore di Paterno', 3 linee - autorizzato alla societa' Sicil Power con d.m. n. 31/2006 - ha una potenzialita' di 68.75 MW x linea con una capienza di 450.000 tonn/anno; il termovalorizzatore di Augusta, 3 linee - autorizzato alla societa' Tifeo Energia Ambiente con d.m. n. 33/2006 - ha una potenzialita' di 63 MW x linea con una capienza di 406.000 tonn/anno; il termovalorizzatore di Casteltermini, 2 linee - autorizzato alla societa' Platani Energia Ambiente con d.m. 30/2006 - ha una potenzialita' di 63 MW x linea con una capienza di 272.000 tonn/anno; il termovalorizzatore di Bellolampo, 3 linee - autorizzato alla societa' Palermo Energia Ambiente con d..m. 42/2006 - ha una potenzialita' di 77 MW x linea con una capienza di 546.000 tonn/anno. 8. - Nessuna amministrazione statale ha, dunque, competenza in materia di AIA sugli impianti in questione. Piu' in particolare, il Ministero dell'ambiente: 1) non e' competente all'adozione del provvedimento finale di rilascio o diniego dell'AlA in riferimento agli impianti in questione; 2) non ha alcun titolo per assumere iniziative in ordine all'instaurazione di una nuova valutazione complessiva dell'inquinamento riconducibile all'esercizio degli impianti, tanto piu' che gli stessi hanno gia' ottenuto tutte le autorizzazioni oggi integrate nell'AIA. Non essendo «autorita' competente» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 59/2005, il Ministero dell'ambiente non puo' a maggior ragione, disporre che le attivita' istruttorie per il rilascio dell'AIA siano attivate e svolte dalla Commissione IPPC. Tale Commissione, infatti, istituita originariamente presso lo stesso Ministero dell'ambiente dall'art. 5, comma 9 del d.lgs. n. 59/2005 - e ora assorbita ex art. 48 del d.lgs. n. 152/2006 nella Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'art. 6 dello stesso decreto - e' competente esclusivamente per «lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazione di competenza statale». Giammai dunque essa si potra' occupare dell'istruttoria relativa agli impianti de quo, operando essa esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di rilascio dell'AIA di competenza statale. Per gli impianti di competenza regionale, viceversa, il d.lgs. n. 372/1999, oggi abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 59/2005, ha devoluto alle Regioni l'individuazione dell'autorita' competente per il rilascio di AIA. Nella Regione siciliana tale autorita' e' stata individuata, ex art. 132 della l.r. n. 6 del 3 maggio 2001, dell'Assessoralo regionale del territorio e ambiente, unica autorita' competente a svolgere l'istruttoria in relazione agli impianti individuati dai decreti impugnati. 9. - In conclusione, dunque, nel disporre la sospensione delle precedenti autorizzazioni al fine di attivare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del d.lgs. n. 59/2005, il Ministro dell'ambiente e gli altri Ministri concertanti, hanno provveduto in difetto dell'attribuzione nel riparto della funzione, che ai sensi della normativa da essi stessi richiamata compete, invece, sicuramente alla Regione siciliana. Cio' in virtu' della disposizione transitoria di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 59/2005; ed in ogni caso della disposizione di cui all'art. 2, comma 1. lett. i), dello stesso d.lgs. n. 59, in riferimento all'allegato V, da cui risultano assoggettate ad AIA statale soltanto le centrali termiche e gli altri impianti di combustione (termovalorizzatori) con potenza termica di almeno 300 MW, mentre per regola generale, i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di potenza termica inferiore, come quelli autorizzati con i provvedimenti sospesi, debbono essere svolti dall'autorita' regionale a cio' preposta, individuata nella Regione siciliana ex art. 132 dalla l.r. n. 6 del 3 maggio 2001, nell'Assessorato regionale del territorio e ambiente. 10. - Ne', evidentemente, e' in grado di inficiare la tesi qui esposta, la considerazione che le autorizzazioni oggi sospese siano state rilasciate in via sostitutiva dallo stesso Ministro dell'ambiente ovvero la considerazione che i provvedimenti impugnati siano stati adottati nell'ambito di un procedimento di autotutela. Quanto al primo profilo si e' gia' avuto modo di evidenziare che il d.lgs. n. 59/2005, a differenza del d.P.R. n. 203/1988, non attribuisce poteri sostitutivi allo Stato; inoltre, l'esercizio del potere sostitutivo in relazione al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera, non ha comportato, ne' avrebbe potuto comportare, lo spostamento di competenze dalla Regione allo Stato in ordine al differente procedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, stante 1) il carattere intrinsecamente «straordinario» e «aggiuntivo» dei poteri sostitutivi, nonche' 2) la necessita' di una disciplina legale - qui come detto assente - la quale oltre ad autorizzare l'esercizio del potere sostitutivo, ne definisca presupposti sostanziali e procedurali (cfr. sent. n. 43/2004). Ne consegue - in relazione al secondo profilo - che ai fini della questione di competenza qui prospettata nessuna rilevanza puo' avere la circostanza che i provvedimenti impugnati siano stati emanati nell'ambito di un procedimento di autotutela. Se e' vero, come e' dimostrato, che la regione ha competenza, sia con riferimento al procedimento avviato in relazione al decreto n. 203 del 1988 (competenza regionale esercitata dallo Stato solo in via sostitutiva), sia con riferimento al d.lgs. n. 59/2005 (competenza qualificabile come «esclusiva» in relazione agli impianti in questione, non essendo previsto alcun potere sostitutivo statale), ne consegue che anche l'eventuale esercizio del potere di autotutela sia di competenza regionale, essendo la regione stessa il soggetto deputato a valutare le eventuali «ragioni di interesse pubblico» che ne giustificherebbero l'esercizio. Pertanto, i sopra richiamati decreti di sospensione di autorizzazioni ex d.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, oggetto del presente ricorso, attribuendo ad organi statali una competenza spettante alla Regione siciliana, determinano una lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione, anche in virtu' dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per violazione degli artt. 14, lettere f), i) ed n), e 17, lett. b), dello Statuto regionale e delle correlate norme di attuazione, nonche' del principio di sussidiarieta' enunciato dall'art. 118 della Costituzione. Istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati L'illegittimita' da cui gli atti impugnati risultano affetti e le conseguenze cui la loro esecuzione nelle more del giudizio darebbe luogo inducono, altresi', ad avanzare richiesta, a codesta ecc.ma Corte, affinche' disponga la sospensione dell'esecuzione dei medesimi nonche' di tutti gli atti istruttori consequenziali posti in essere dalla Commissione IPPC. Rappresentano «gravi ragioni» che depongono in favore della sospensione: 1) Le gravissime conseguenze che i decreti impugnati comportano per l'emergenza rifiuti in Sicilia, ed in particolare per i ritardi, nonche' le incertezze, che essi determinano nell'attuazione del Piano regionale dei rifiuti, tanto piu' che la realizzazione dei sistemi per l'utilizzo della frazione residuale a valle della raccolta differenziata mediante la costruzione dei relativi impianti di termovalorizzazione costituisce elemento imprescindibile per l'attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti. Se e' vero, infatti, che i decreti impugnati dispongono una sospensione solo temporanea delle precedenti autorizzazioni, e' altrettanto vero che essi si collocano nell'ambito di un procedimento di autotutela finalizzato all'annullamento delle stesse autorizzazioni e motivato dall'esigenza di sottoporre gli impianti al procedimento di AIA statale - contestualmente avviato - in spregio delle competenze regionali. 2) l'entita' del danno imprenditoriale che la regione dovra' risarcire agli operatori industriali, per l'arresto dei lavori di costruzione degli impianti conseguente alla sospensione dell'efficacia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, e per l'eventuale inibizione dell'accesso ai finanziamenti necessari attivati dalle imprese presso il sistema finanziario internazionale. 3) l'esigenza di evitare che una cosi' complessa istruttoria, quale quella che precede il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, venga svolta da un organo totalmente incompetente, quale e' la Commissione IPPC. E al riguardo va ribadito ancora una volta che i provvedimenti impugnati hanno un contenuto dispositivo ben piu' ampio della semplice sospensione delle precedenti autorizzazioni, poiche' preludono ad una nuova valutazione complessiva dell'inquinamento riconducibile all'esercizio degli impianti da effettuare in sede di verifica delle condizioni per il rilascio dell'AIA, verifica che viceversa e' di competenza regionale e che la Regione non manchera' di effettuare non appena sara' attivato il relativo procedimento dalla doverosa richiesta degli operatori industriali. Da ultimo, non si puo' fare a meno di evidenziare che l'esigenza cautelare fatta valere con il presente atto rimane ferma a prescindere dall'esito del parallelo giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale nonche' a prescindere dalla limitata efficacia temporale degli atti impugnati. Quanto al primo profilo, occorre tener conto che i decreti impugnati vengono qui contestati sotto profili diversi e comunque ulteriori rispetto a quelli fatti valere innanzi al GA e che la regione ha interesse, proprio in vista del prosieguo del procedimento, che venga prontamente indicata da codesta ecc.ma Corte come «autorita' competente» ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti in questione, in modo tale da evitare situazioni di incertezza nonche' inutili e dannosi ritardi nell'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti. Quanto al secondo profilo, si ribadisce che i decreti impugnati si collocano nell'ambito di un procedimento di autotutela finalizzato all'annullamento delle precedenti autorizzazioni; di qui l'esigenza di ottenere da subito una pronuncia di codesta ecc.ma Corte in modo tale da evitare l'illegittima conclusione del suddetto procedimento. 1) Come ha avuto modo di precisare codesta Corte con sentenza n. 437/1991, vigente il decreto n. 616/1977, era possibile comprendere tra le funzioni amministrative gia' trasferite alle Regioni a Statuto speciale tutte quelle rientranti, per ciascuna materia, nella definizione datane, per le Regioni ordinarie, da quello stesso decreto, in modo da «adeguare le competenze delle Regioni speciali alla consistenza delle corrispondenti attribuzioni riconosciute alle Regioni ordinarie dopo il rimodellamento e l'ampliamento operati a favore di queste ultime» dal sopra citato d.P.R. n. 616. 2) L'applicazione del d.lgs. 59/2005 rimane ferma anche oggi con l'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» per effetto dell'art. 208, comma 2 del citato decreto. 3) L'art. 2, numero 8 del d.lgs. n. 372 del 1999 individuava l'autorita' competente al rilascio dell'AIA nella «medesima autorita' statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l'autorita' individuata dalla regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale».