ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  per  conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito
del  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca   del   31 gennaio   2006,   n. 775  (Progetto  Nazionale  di
Innovazione),   promossi   con   2  ricorsi  della  Regione  Toscana,
notificati  il 7 ed il 10 aprile 2006, depositati in cancelleria il 6
ed  il 12 aprile 2006 ed iscritti ai nn. 4 e 5 del registro conflitti
tra enti 2006.
    Visto  l'atto  di  costituzione  fuori termine del Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20 febbraio  2007  il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Udito l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  depositato  il 6 aprile 2006 e notificato il
giorno  successivo,  la  Regione  Toscana  ha  sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
in    relazione    al    decreto    del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'   e   della  ricerca  del  31 gennaio  2006,  n. 775
(Progetto Nazionale di Innovazione).
    2.  -  Con  un  secondo  ricorso  di uguale tenore, notificato il
10 aprile  2006  e  depositato  il  12 aprile  successivo, la Regione
Toscana ha nuovamente sollevato il medesimo conflitto.
    Ad  avviso della ricorrente, il decreto impugnato nell'anticipare
all'anno   scolastico   2006-2007   le  innovazioni  riguardanti  gli
ordinamenti  liceali  di  cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226   (Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni
relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo di istruzione e
formazione,  a  norma  dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53),
senza  aver  preventivamente  consentito  alle Regioni di adeguare al
nuovo  sistema la propria offerta formativa, violerebbe gli artt. 117
e  118  della Costituzione e, in particolare, la competenza regionale
in  materia  di  istruzione  e  formazione  professionale, nonche' il
principio di leale collaborazione.
    La  Regione  Toscana  osserva  che il d.lgs. n. 226 del 2005, nel
riformare  il  secondo  ciclo  del  sistema educativo di istruzione e
formazione,  ha inciso sulla offerta formativa e sulla programmazione
della  rete  scolastica.  In  ragione  di  cio', e tenuto conto delle
competenze  regionali  nelle  suddette  materie,  il  citato  decreto
legislativo  ha  previsto,  da  un lato, l'avvio della riforma solo a
partire  dall'anno  scolastico  2007-08  - in modo tale da consentire
alle  regioni  una preventiva organizzazione della rete scolastica -,
dall'altro,  che  il  primo  anno del percorso liceale debba avvenire
previa  approvazione, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza
unificata,  delle  tabelle  di  confluenza dei percorsi di istruzione
superiore,  delle  tabelle  di  corrispondenza  dei titoli di studio,
nonche'  dell'incremento  fino al 20% della quota dei piani di studio
rimessa alle istituzioni scolastiche (art. 27).
    Tale  riforma, a parere della ricorrente, in quanto ha ad oggetto
l'ordinamento  scolastico,  rende  necessario il coinvolgimento delle
regioni,  cui  spetta,  ai sensi dell'art. 138, comma 1, lettere a) e
b),  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
enti  locali,  in  attuazione  del  capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59),  il  compito di programmare l'offerta formativa integrata tra
istruzione  e formazione professionale e la programmazione della rete
scolastica.  In  ragione  di tali competenze, la ricorrente rileva di
avere gia' emanato norme atte a definire la programmazione della rete
scolastica  e che, in attuazione di esse, la Giunta regionale, con la
delibera  del  16 gennaio  2006,  n. 21, ha approvato quella relativa
all'anno 2006-2007.
    Cio'   premesso,   la   Regione  ritiene  che  l'atto  impugnato,
nell'incidere  sulle  proprie  competenze  in materia di istruzione e
formazione  professionale,  violi  entrambe  le  previsioni contenute
nell'art. 27 del d.lgs. n. 226 del 2005.
    In particolare, la ricorrente osserva che i diversi provvedimenti
indicati   dalla   citata  disposizione  sono  stati  adottati  senza
acquisire  il  parere  della  Conferenza  unificata  e che il decreto
impugnato,  nell'anticipare di un anno l'avvio della sperimentazione,
non  avrebbe  consentito  alle  Regioni  di  adeguare e modificare la
propria offerta formativa al nuovo sistema, vanificando, altresi', la
programmazione  della rete scolastica regionale per l'anno scolastico
2006-2007,  gia'  deliberata  dalla  Regione Toscana con l'atto della
Giunta sopra cennato.
    Quanto  alla violazione del principio di leale collaborazione, la
Regione  rileva  che  l'atto  impugnato  si  pone  in  contrasto  con
l'impegno   assunto   dallo  Stato,  nella  seduta  della  Conferenza
unificata  del  15 settembre  2005, di non promuovere sperimentazioni
del nuovo ordinamento.
    Per  tutti  i  sovraesposti  motivi,  la Regione Toscana chiede a
questa  Corte che dichiari che non spettava allo Stato, e per esso al
«Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  di
anticipare  all'anno  scolastico  2006-2007 l'innovazione del sistema
liceale,  ai  sensi  del  decreto legislativo n. 226/2005, senza aver
preventivamente  consentito alle Regioni di adeguare al nuovo sistema
la  propria  offerta formativa e la programmazione annuale della rete
scolastica»  e,  di  conseguenza,  annulli  l'impugnato  decreto  del
Ministro.
    3.  -  In prossimita' dell'udienza, la Regione Toscana, dopo aver
rilevato  che  l'atto  impugnato  e'  stato  sospeso  con decreto del
Ministro   dell'istruzione 31 maggio   2006,   n. 4018/FR,   e   che,
conseguentemente, la sperimentazione non e' stata applicata nell'anno
scolastico  2006-2007,  ha  depositato  memoria,  chiedendo che venga
dichiarata la cessata materia del contendere.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con  due  distinti ricorsi la Regione Toscana ha sollevato
conflitto  di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  in relazione al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'   e   della  ricerca  del  31 gennaio  2006,  n. 775
(Progetto Nazionale di Innovazione).
    2.  -  I  due  ricorsi  sollevano  identico  conflitto, sicche' i
relativi   giudizi  vanno  riuniti  per  essere  definiti  con  unica
decisione.
    3. - Il conflitto sollevato con il ricorso depositato il 6 aprile
2006 e' inammissibile.
    La  Regione  Toscana,  infatti,  in  contrasto con il consolidato
principio   affermato   da  questa  Corte,  secondo  cui  ai  giudizi
costituzionali  non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in
giudizio  dello Stato previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958,
n. 260  (Modificazioni  alle  norme  sulla rappresentanza in giudizio
dello  Stato),  ha  notificato  l'atto introduttivo del giudizio alla
sola  Avvocatura  generale  dello Stato e non anche al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  (sentenze  n. 42 del 2004, n. 135 del 1997,
n. 295  del 1993, n. 355 del 1992, n. 548 del 1989 e ordinanza n. 266
del 1995).
    4.  -  Quanto al conflitto sollevato con il ricorso depositato il
12 aprile   2006,  assumono  rilievo,  da  un  lato,  il  fatto  che,
successivamente  alla  proposizione dello stesso, l'atto impugnato e'
stato  sospeso  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione 31 maggio
2006,  n. 4018/FR  -  di  talche',  in  considerazione  della data di
emanazione  di tale ultimo provvedimento, la sperimentazione prevista
per   l'anno   scolastico   2006-2007  non  ha  avuto  attuazione  -,
dall'altro, la previsione contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto
impugnato, che ne limita l'operativita' al solo anno scolastico sopra
indicato.
    Tali  circostanze,  da  ritenersi  totalmente  satisfattive della
pretesa avanzata con il ricorso, fanno si' che, in conformita' con la
giurisprudenza  di  questa  Corte  (ex  plurimis, ordinanze n. 41 del
2007,  n. 477  del 2005 e n. 428 del 2005), deve essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere.