ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 552,
della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2005),  promosso  con  ordinanza  del  16 marzo 2005 dal Tribunale di
Civitavecchia  sul  ricorso  proposto  dal comune di Ladispoli contro
l'ENEL  S.p.a.,  iscritta  al  n. 363  del  registro ordinanze 2005 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Visti gli atti di costituzione dell'ENEL S.p.a. e ENEL Produzione
S.p.a.,  del  CODACONS,  della  Provincia  di  Roma,  del  comune  di
Ladispoli, fuori termine, nonche' l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore
Luigi Mazzella;
    Uditi  gli  avvocati  Carlo  Rienzi  e  Enrico  Verenuso  per  il
CODACONS,  Massimiliano  Sieni  per la Provincia di Roma, Giuseppe De
Vergottini e Pietro Guerra per l'ENEL S.p.a. e ENEL Produzione S.p.a.
e  l'avvocato  dello  Stato  Antonio Palatiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ordinanza depositata il 16 marzo 2005, il Tribunale di
Civitavecchia  ha  sollevato,  in  riferimento agli articoli 103 e 25
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,   comma 552,   della   legge  30 dicembre  2004,  n. 311
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria 2005), nella parte in cui devolve
alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice   amministrativo  le
controversie  aventi  ad  oggetto  le procedure ed i provvedimenti in
materia  di  impianti  di  energia  elettrica di cui al decreto-legge
7 febbraio  2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema  elettrico  nazionale),  convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, e le relative questioni risarcitorie.
    Secondo  il  rimettente,  la  norma  censurata  pone  un criterio
assolutamente  indiscriminato  di  attribuzione  della  giurisdizione
esclusiva,   in   quanto   individua  il  campo  di  azione  di  tale
giurisdizione  prescindendo  del  tutto dalla natura delle situazioni
soggettive  coinvolte,  ed adotta, quale criterio di riparto, il dato
puramente  oggettivo  del  coinvolgimento  di  un rilevante interesse
pubblico,  senza  che  la  P.A. abbia il potere di operare scelte che
comportino  il  rischio  concreto  di  compromettere  la salute degli
amministrati.
    In  punto di rilevanza, osserva il giudice a quo che il comune di
Ladispoli  ha  chiesto,  con ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700
del codice di procedura civile, l'emissione - nei confronti dell'ENEL
S.p.a.   -   di   un  provvedimento  di  sospensione  dei  lavori  di
riconversione  a  carbone  della  centrale  termoelettrica  di  Torre
Valdaliga Nord di Civitavecchia, a protezione del diritto alla salute
ed alla salubrita' ambientale dei propri cittadini.
    Nel  corso del procedimento - con l'intervento della Provincia di
Roma,  dei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Cerveteri e Tarquinia,
del  Codacons,  di  Legambiente-Onlus,  di  Legambiente-Lazio  Onlus,
nonche'  della  Federlazio, del Ministero delle attivita' produttive,
del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e della
S.p.a.  ENEL  produzione -, disposta consulenza tecnica d'ufficio, e'
entrata in vigore la norma denunciata.
    A  fronte  dell'eccezione  di  improcedibilita'  del  ricorso per
difetto  di  giurisdizione  del  giudice ordinario, sollevata da piu'
parti,   il   Tribunale   di   Civitavecchia,   ritenuta  l'immediata
applicabilita',  ai  sensi  dell'art. 5  cod. proc. civ. della nuova,
disposizione    processuale,    ha    sollevato   la   questione   di
costituzionalita'  del  citato  art. 1,  comma 552, nei termini sopra
esposti, per violazione non solo degli artt. 103 e 25 Cost., ma anche
dei  principi  affermati  dalla  Corte costituzionale con la sentenza
n. 204 del 2004.
    Secondo  il  giudice a quo, l'ambito delle controversie riservate
dalla  norma  censurata  alla  giurisdizione  esclusiva del Tribunale
amministrativo regionale risulta definito da una endiadi «procedure e
provvedimenti  in  materia  di  impianti  di  generazione  di energia
elettrica»  non  agevolmente  delimitabile,  sicche' essa finisce con
l'includere,  in  modo  del  tutto  indipendente dalla considerazione
degli  interessi lesi, qualsiasi controversia che interferisca con la
progettazione, la realizzazione, l'esistenza e il funzionamento di un
impianto  di  energia  elettrica,  e  cio'  contrariamente  a  quanto
stabilito dalla citata sentenza costituzionale n. 204 del 2004.
    2. - Si e' costituito, fuori termine, il comune di Ladispoli.
    3.  -  Si  e'  pure  costituita  la  Provincia di Roma, la quale,
aderendo   alle  motivazioni  addotte  dal  rimettente,  osserva  che
l'art. 103   Cost.,   pur   consentendo,  in  via  di  principio,  al
legislatore  ordinario  di  attribuire  al  giudice amministrativo la
cognizione  di  posizioni  qualificabili  immediatamente come diritti
soggettivi,  richiede,  comunque,  che  venga  rispettato  il  limite
costituzionale  della  peculiarita'  della controversia concretamente
individuata.  Di  conseguenza,  l'attribuzione  tout-court al giudice
amministrativo  di una intera materia, quale quella delle procedure e
dei  provvedimenti  indicati  dalla  norma  denunciata, costituirebbe
inversione   della   regola   posta   dal   dettato   costituzionale,
configurando  detto giudice come giudice ordinario delle controversie
in cui sia parte una pubblica amministrazione.
    Secondo  la  difesa  della  Provincia,  nella fattispecie, da una
parte  si  e' chiesto al giudice ordinario in intervenire a tutela di
diritti  soggettivi  assoluti  e  incomprimibili,  dall'altra  nessun
contenuto di specialita' sarebbe ravvisabile nella domanda del comune
ricorrente,  volta  all'emissione,  nei  confronti  dell'Enel,  di un
provvedimento  di  sospensione  dei  lavori  di  riconversione  della
indicata centrale termoelettrica.
    4.  -  Si  e', inoltre, costituito il CODACONS (Coordinamento dei
Comitati di Tutela dell'Ambiente e dei Consumatori), rilevando che la
devoluzione  al giudice amministrativo delle controversie relative al
diritto alla salute e all'ambiente, costituzionalmente protetti, e di
natura non esclusivamente risarcitoria, confligge con i principi gia'
enunciati dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale.
    5.  -  Nel  costituirsi  in  giudizio,  l'Enel  S.p.a.  e  l'Enel
Produzione  S.p.a.  hanno  sostenuto l' infondatezza della questione,
riservando ulteriori memorie al prosieguo.
    6.  -  E'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
eccepito,  in  via  preliminare,  l'irrilevanza  della questione, non
avendo  il  rimettente fatto alcun cenno alla pretesa risarcitoria di
soggetti  estranei agli atti o procedimenti autoritativi. Nel merito,
secondo la difesa erariale, la questione sarebbe infondata, in quanto
la   norma   censurata  non  ha  affatto  innovato  all'ordine  delle
competenze  giurisdizionali  in  tema  di  procedure  e provvedimenti
relativi   alla   generazione   di   energia   elettrica  di  cui  al
decreto-legge   n. 7   del   2002:   le  scelte  amministrative  e  i
procedimenti  circa l'an, il quando, e il quomodo della riconversione
della    centrale    elettrica   in   questione   comportano   sicura
discrezionalita',   sicche'   i   relativi   atti,   provvedimenti  o
procedimenti  appartengono  certamente all'ambito della giurisdizione
amministrativa.
    7.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  ha  depositato  memoria il
CODACONS, sostenendo che la controversia, in quanto riguarda il danno
all'ambiente    ed    alle    persone,    prescindendo    del   tutto
dall'annullamento  di provvedimenti amministrativi, va inquadrata tra
quelle meramente risarcitorie riservate al giudice ordinario.
    Secondo  il  deducente,  alla  luce  delle  sentenze  della Corte
costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, la norma denunciata
avrebbe superato i limiti posti dall'art. 103 Cost., sia perche' essa
pone  un  criterio indiscriminato di attribuzione della giurisdizione
esclusiva  prescindendo  dalla  natura  delle  situazioni  soggettive
coinvolte,  sia  perche'  l'esecuzione  delle  opere  necessarie alla
riconversione  della  centrale  di  Torre  Valdaliga Nord e' affidata
all'Enel  produzione S.p.a., proprietaria dell'impianto, la quale non
e' piu' ente di diritto pubblico, ne' agisce come pubblica autorita'.
    8.  -  Anche le societa' Enel ed Enel Produzione hanno depositato
memoria,  rilevando  che  i  provvedimenti  ministeriali in forza dei
quali  la  centrale di Torre Valdaliga Nord e' stata autorizzata sono
stati impugnati - con le medesime doglianze - dal comune di Ladispoli
anche  dinanzi  al  Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio il
quale,  dopo  aver  respinto,  con due ordinanze (nn. 2207 e 2208 del
2004),  le istanze di sospensione, con altrettante sentenze (nn. 5481
e  6267  del 2005), ha respinto i ricorsi, riconoscendo, tra l'altro,
che  la  riconversione  a  carbone di detta centrale si e' realizzata
«assicurando la protezione della salute e dell'ambiente». Entrambe le
sentenze  del Tribunale amministrativo regionale Lazio sono state poi
confermate dal Consiglio di Stato (sentenze nn. 117 e 118 del 2007).
    Entrambe  le  societa'  deducono,  poi,  l'inammissibilita' della
questione,   perche'   l'ordinanza   di   rimessione   non   descrive
compiutamente la fattispecie in esame, aggiungendo altresi' una serie
di  ulteriori  rilievi,  concernenti: a) il difetto di legittimazione
del  comune ricorrente, per avere questo agito a tutela di un diritto
soggettivo  individuale  appartenente  a  ciascun  cittadino, e non a
terzi;   b)  l'inammissibilita'  della  tutela  preventiva  la  quale
presuppone  che  si  possa  «accertare»  la  possibile  situazione di
pericolo  alla salute con la messa in esercizio dell'impianto, mentre
alla   data  del  deposito  del  ricorso  introduttivo  del  giudizio
principale   esisteva  solo  un  progetto,  debitamente  autorizzato,
rispetto al quale non era possibile, neppure in astratto, svolgere un
accertamento  in  ordine  ai rischi paventati; c) l' inammissibilita'
del  ricorso  in via cautelare del comune di Ladispoli, perche' privo
di ogni esplicazione delle ragioni di urgenza; d) l'irrilevanza della
questione  di  costituzionalita', in quanto la norma censurata non e'
innovativa  rispetto  al  quadro  di riparto della giurisdizione gia'
delineato  dal  combinato  disposto  degli  artt. 33 e 35 del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione   e   di  rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche,  di  giurisdizione  nelle  controversie  di  lavoro  e  di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11,
comma 4,   della   legge  15 marzo  1997,  n. 59):  in  sostanza,  la
questione,  anche  senza  la norma denunciata, avrebbe dovuto trovare
soluzione  nei  termini  enunciati  dalle  sentenze n. 204 del 2004 e
n. 191  del  2006  della  Corte costituzionale; e) l'inammissibilita'
della  questione, poiche' il rimettente non ha adempiuto l'obbligo di
esplorare  la  possibilita' di una interpretazione costituzionalmente
conforme   della   norma   censurata;   f)  l'inammissibilita'  della
questione,  in quanto l'ordinanza di rimessione e' del tutto priva di
motivazione  in ordine alla asserita violazione dell'art. 25 Cost; g)
l'infondatezza  della  questione,  in  quanto la norma denunciata, in
piena  coerenza con il dettato dell'art. 103 Cost., fa riferimento ad
un   ambito   («procedure   e   provvedimenti»)   non   generico,  ma
specificamente delineato dal legislatore.
    Le  societa'  ribadiscono  infine  la legittimita' costituzionale
della norma censurata, nella quale le posizioni di diritto soggettivo
e  di  interesse  legittimo  si intrecciano inevitabilmente tra loro,
perche'  la lesione delle prime non sarebbe che la conseguenza di una
attivita' amministrativa ritenuta illegittima.
    9.  -  Nella  sua  memoria,  ritualmente  depositata,  la  difesa
erariale  critica  l'ordinanza  di  rimessione, quale espressione del
pregiudizio  che  il  giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva  estesa  alle azioni risarcitorie sia meno «affidabile» del
giudice  ordinario.  Al  contrario, la sentenza n. 204 del 2004 della
Corte  costituzionale sottolinea la chiara opzione del Costituente in
favore  del  riconoscimento  al  giudice  amministrativo  della piena
dignita'  di  giudice, il quale assicura le medesime garanzie, quanto
alla effettivita' delle tutele, del giudice ordinario.
    10.   -  A  sua  volta,  la  Provincia  di  Roma,  nella  memoria
tempestivamente   depositata,   ribadisce   le  critiche  alla  norma
censurata, gia' formulate in sede di costituzione in giudizio.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Tribunale di Civitavecchia dubita, in riferimento agli
articoli 103    e   25   della   Costituzione,   della   legittimita'
costituzionale  dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), nella parte in cui
devolve  alla  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo le
controversie  aventi  ad  oggetto  le procedure ed i provvedimenti in
materia  di  impianti  di  energia  elettrica di cui al decreto-legge
7 febbraio  2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema  elettrico  nazionale),  convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55 e le relative questioni risarcitorie.
    2.  -  Sulle eccezioni di carattere preliminare sollevate da piu'
parti si osserva quanto segue.
    Una  prima  eccezione  -  di  cui si fa carico il giudice a quo -
attiene  al fatto che la disposizione censurata, in quanto entrata in
vigore  nel  corso  del  procedimento cautelare a quo, non sarebbe in
questo  applicabile,  in quanto il rimettente, in base all'art. 5 del
codice  di  procedura  civile,  avrebbe  conservato  la giurisdizione
attribuitagli  dalla  normativa vigente al momento della proposizione
della domanda.
    Sul punto, il rimettente sostiene - non implausibilmente - che la
norma  denunciata, modificativa della giurisdizione, sarebbe comunque
rilevante  nel  giudizio  cautelare a quo, in quanto il provvedimento
cautelare  eventualmente  concesso  sarebbe inevitabilmente destinato
alla inefficacia per l'impossibilita' di promuovere (art. 669-novies,
primo comma, cod. proc. civ.) il giudizio di merito.
    Infondata e' l'eccezione, sollevata dalle societa' resistenti, di
carenza  di  legittimazione  del  comune  ricorrente: una consolidata
giurisprudenza   del   giudice  di  legittimita'  afferma  che  «deve
riconoscersi  al  comune che deduca un danno o pericolo di danno alla
salute  dei  cittadini  la  facolta'  di  agire  davanti  al  giudice
ordinario».
    Altrettanto  infondata e' l'eccezione del CODACONS in ordine alla
rilevanza.  Secondo  tale associazione, l'azione cautelare del comune
di  Ladispoli,  in  quanto  rivolta  nei confronti di societa' avente
natura privatistica, sarebbe sufficiente ad escludere ogni ipotesi di
giurisdizione amministrativa.
    La Corte osserva che la controversia riguarda un'attivita' svolta
da  societa' concessionarie di un pubblico servizio, in esecuzione di
provvedimenti  amministrativi  ai  quali  direttamente  si imputano i
danni temuti dai ricorrenti.
    Inammissibili,  in  quanto concernenti aspetti di merito, sono le
ulteriori  eccezioni formulate dalle societa' Enel ed Enel produzione
in ordine sia all'asserita impossibilita' di accertare la consistenza
della  situazione  di  pericolo alla salute dipendente dalla messa in
esercizio  della  centrale  elettrica de qua; sia alla sussistenza di
effettive   ragioni   di  urgenza  giustificative  del  ricorso  alla
procedura  promossa  dal  comune  di  Ladispoli  davanti al Tribunale
rimettente.
    2.1.  -  Fondata e', invece, l'eccezione - sollevata da due delle
parti   private   -  di  difetto  di  motivazione  dell'ordinanza  di
rimessione,  in  ordine alla dedotta violazione all'articolo 25 Cost.
Su  tale  parametro,  infatti,  l'ordinanza  non si sofferma affatto,
limitandosi ad enunciarlo.
    Sotto questo profilo la questione e', pertanto, inammissibile.
    3.    -   Con   riferimento   all'altro   parametro,   costituito
dall'art. 103,   primo   comma,  Cost.,  il  rimettente  ricorda  che
l'art. 1,  comma 552 della legge n. 311 del 2004 - nella parte in cui
dispone  che  «Le  controversie  aventi  ad oggetto le procedure ed i
provvedimenti  in  materia  di  impianti  di  generazione  di energia
elettrica  di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003 [recte: 2002], n. 55, e
le  relative  questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione
esclusiva  del giudice amministrativo» - consente di ricomprendere la
fattispecie  in esame, pur in considerazione delle peculiarita' degli
interessi  fatti  valere  con  il  ricorso  introduttivo del giudizio
cautelare. Cio', sia perche' la norma censurata include espressamente
le  azioni  risarcitorie  (rispetto  alle  quali  l'azione inibitoria
promossa    dal   comune   ricorrente   si   colloca   in   posizione
anticipatoria),  sia  perche'  l'ambito  delle controversie riservate
alla  giurisdizione  esclusiva del Tribunale amministrativo regionale
risulta  definito  da  una  «endiadi  (procedure  e  provvedimenti in
materia  di  impianti) non agevolmente delimitabile». In tal modo - a
giudizio  del  rimettente - la norma finisce con l'includere, in modo
del  tutto  indipendente dalla natura degli interessi lesi, qualsiasi
controversia  interferente  con  la  progettazione, la realizzazione,
l'esistenza e il funzionamento di un impianto di energia elettrica. E
cio', in violazione dell'art. 103, primo comma Cost.
    La questione non e' fondata.
    Il   progetto   di  riconversione  della  centrale  in  questione
prevedeva  la realizzazione di un impianto di potenza superiore a 300
MW  termici,  per  la  cui  approvazione  si  era  fatto  ricorso  al
procedimento   di   autorizzazione  unica  previsto  dall'art. 1  del
decreto-legge n. 7 del 2002, convertito dalla legge n. 55 del 2002.
    Secondo  l'art. 1,  comma 1, del citato decreto-legge, emanato in
conformita' con la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  19 dicembre  1996,  (concernente  norme comuni per il
mercato  interno  dell'energia  elettrica),  attuata  con  il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «la costruzione e l'esercizio degli
impianti  di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,
gli  interventi  di  modifica  o  ripotenziamento,  nonche'  le opere
connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili  all'esercizio  degli
stessi,  sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad una
autorizzazione   unica   rilasciata  dal  Ministero  delle  attivita'
produttive,  la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti
di  assenso  comunque denominati, previsti dalle norme vigenti [....]
costituendo   titolo  a  costruire  e  ad  esercitare  l'impianto  in
conformita' al progetto approvato».
    Per  effetto  del  comma 2  l'autorizzazione di cui al comma 1 e'
rilasciata  «a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
le  Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto
dei  principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge
7 agosto  1990,  n. 241  e  successive modificazioni, d'intesa con la
regione interessata».
    Il   procedimento   seguito   nel   caso   di  specie  s'inquadra
perfettamente  nella formulazione della norma denunciata che parla di
«procedure   e   [...]   provvedimenti  in  materia  di  impianti  di
generazione   di   energia  elettrica»,  proprio  per  indicare  quel
procedimento   complesso,  in  ragione  del  coinvolgimento  di  piu'
soggetti pubblici, il quale si conclude con i provvedimenti specifici
riguardanti  le singole modalita' attuative degli interventi inerenti
gli impianti in questione.
    La  norma  censurata,  d'altronde,  e'  conforme all'orientamento
espresso  nelle  sentenze  n. 204 del 2004 e, soprattutto, n. 191 del
2006  di  questa  Corte. Secondo tali pronunce, l'art. 103 Cost., pur
non  avendo  conferito  al  legislatore  ordinario  una  assoluta  ed
incondizionata    discrezionalita'   nell'attribuzione   al   giudice
amministrativo  di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,
gli ha riconosciuto il potere di indicare «particolari materie» nelle
quali  la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe
«anche»  diritti  soggettivi.  Deve  trattarsi  tuttavia,  di materie
determinate   nelle   quali   la   pubblica   amministrazione  agisce
nell'esercizio del suo potere.
    La richiamata giurisprudenza di questa Corte esclude, poi, che la
giurisdizione  possa competere al giudice ordinario per il solo fatto
che  la  domanda abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno
(sentenza  n. 191  del 2006). Il giudizio amministrativo, infatti, in
questi  casi  assicura la tutela di ogni diritto: e cio' non soltanto
per  effetto dell'esigenza, coerente con i principi costituzionali di
cui  agli  artt. 24  e  111 Cost., di concentrare davanti ad un unico
giudice  l'intera  protezione  del  cittadino avverso le modalita' di
esercizio  della  funzione pubblica, ma anche perche' quel giudice e'
idoneo   ad   offrire  piena  tutela  ai  diritti  soggettivi,  anche
costituzionalmente garantiti, coinvolti nell'esercizio della funzione
amministrativa.
    Nella    fattispecie   disciplinata   dal   censurato   comma 552
dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 ricorrono tutti i presupposti
che   questa   Corte   ha   ritenuto  sufficienti  a  legittimare  il
riconoscimento    di   una   giurisdizione   esclusiva   al   giudice
amministrativo.   L'oggetto   delle   controversie  e'  rigorosamente
circoscritto  alle particolari «procedure e provvedimenti», tipizzati
dalla  legge (decreto-legge n. 7 del 2002), e concernenti una materia
specifica (gli impianti di generazione di energia elettrica).
    Ne'  osta  -  va  ribadito  -  alla  validita' costituzionale del
«sistema»  in  esame  la natura «fondamentale» dei diritti soggettivi
coinvolti  nelle  controversie  de  quibus,  su  cui  pure insiste il
rimettente,   non  essendovi  alcun  principio  o  norma  nel  nostro
ordinamento   che  riservi  esclusivamente  al  giudice  ordinario  -
escludendone  il  giudice  amministrativo  -  la  tutela  dei diritti
costituzionalmente  protetti.  Peraltro,  l'orientamento  -  espresso
dalle  Sezioni unite della Corte di cassazione - circa la sussistenza
della  giurisdizione  del  giudice  ordinario  in  presenza di alcuni
diritti assolutamente prioritari (tra cui quello alla salute) risulta
enunciato   in   ipotesi  in  cui  venivano  in  considerazione  meri
comportamenti  della  pubblica  amministrazione,  e  pertanto esso e'
coerente  con  la sentenza n. 191 del 2006, con la quale questa Corte
ha   escluso   dalla   giurisdizione   esclusiva  la  cognizione  del
risarcimento   del  danno  conseguente  a  meri  comportamenti  della
pubblica  amministrazione.  Nel  caso  in esame, invece, si tratta di
specifici provvedimenti o procedimenti «tipizzati» normativamente.
    Deve,  dunque,  concludersi che legittimamente la norma censurata
ha riconosciuto esclusivamente al giudice naturale della legittimita'
dell'esercizio  della  funzione  pubblica poteri idonei ad assicurare
piena tutela, e quindi anche una tutela risarcitoria, per equivalente
o  in  forma  specifica, per il danno asseritamente sofferto anche in
violazione  di  diritti  fondamentali  in dipendenza dell'illegittimo
esercizio    del    potere   pubblico   da   parte   della   pubblica
amministrazione.