LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 469/05 depositato il 23 febbraio 2005, avverso cartella di pagamento n. esecuz.ne imm.re IRPEF contro Concessionario Gest Line riscossioni S.p.a. - Agenzia Entrate - Ufficio Genova 1, proposto dal ricorrente Capra Ornella, via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova, difeso da Donega Franco, via XXV Aprile 46 - 16100 Genova, avverso cartella dl pagamento n. Esecuz.ne Imm.re TOSAP, contro Comune dl Genova proposto dal ricorrente Capra Ornella, via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova, difesa da Donega' Franco, via XXV Aprile, 46 - 16100 Genova. Svolgimento del processo Nel febbraio del 2005 Ornella Capra, reidente a Los Altos, California (USA) propose ricorso davanti a questa Commissione assumendo aver appreso casualmente che nei suoi confronti era in corso un'esecuzione forzata per asseriti debiti tributari - che aveva colpito un immobile di sua proprieta' in Genova, via Ravecca 5/1 - senza aver mai ricevuto alcuna notificazione od avviso. Dedusse di essere residente all'estero, essendo iscritta al relativo registro speciale tenuto dal comune di Genova, e di aver appreso, a seguito delle ricerche effettuate dopo aver avuto notizia della procedura in corso, che le notificazioni di legge erano state effettuate all'indirizzo di Vico Vele 10/17, dove ella aveva avuto precedentemente la residenza; immobile peraltro alienato vari anni prima, precisamente in data 26 giugno 1992. Chiese quindi la Capra che venisse dichiarata la nullita' della notificazione della cartella esattoriale emessa nei propri confronti, nonche' degli atti successivamente compiuti; ed eccepi' la prescrizione dei crediti vantati nei propri confronti dalle Amministrazioni convenute. Il comune di Genova si costitui' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, perche' l'impugnazione riguarda la notificazione delle cartelle esattoriali effettuata dal Concessionario della riscossione, Gest Line S.p.a. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, eccepi' dapprima la propria carenza di legittimazione passiva, non risultando esserle stato trasmesso il ricorso; mentre in momento successivo chiese dichiararsi inammissibile il ricorso stesso o la propria estromissione in quanto non esisteva la Agenzia delle Entrate di Genova e la Direzione regionale delle Entrate non emana accertamenti ne' effettua iscrizioni. La Gest Line S.p.a., costituitasi, eccepi' l'improcedibilita' della domanda perche' gia' proposta davanti al giudice ordinario, nonche' l'inammissibilita' della stessa per difetto di giurisdizione della Commissione tributaria provinciale; subordinatamente nel merito dedusse la regolarita' della notificazione delle cartelle esattoriali in quanto avvenuta ai sensi degli articoli 58, 59 e 60 del d.P.R. n. 600/1973, richiamando espressamente la presunzione iuris el de iure di domiciliazione di ogni contribuente nel territorio dello Stato, e la conseguente regolarita' della notificazione, in caso di cittadino iscritto all'A.I.R.E., effettuata presso l'ultimo domicilio noto in Italia. Questa Commissione, con ordinanza depositata il 18 luglio 2005, sollevo', in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' degli articoli 58, primo e secondo comma (recte: primo comma e secondo periodo del secondo comma), e 60, primo comma, lettere c) ed e), del d.PR. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui regolano le modalita' delle notificazioni in materia tributaria nei confronti dei cittadini residenti all'estero (recte: delle predette disposizioni del d.P.R. n. 600 del 1973 in combinato disposto con l'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito») osservando: che la notificazione era stata eseguita nell'«ultima residenza» della contribuente nel territorio dello Stato «da tempo venuta meno addirittura con la alienazione dell'immobile di cui si tratta»; che tale notificazione si era risolta «in un mero deposito alla Casa comunale non seguito nemmeno dalla spedizione di un avviso con lettera raccomandata» e, pertanto, le cartelle non erano di fatto pervenute a conoscenza della destinataria; che le modalita' di notificazione delle cartelle seguite nella specie apparivano conformi alle norme «che disciplinano le notificazioni in materia' tributaria al cittadino residente all'estero»; ma che, tuttavia, era dubbia la conformita' di tali norme a Costituzione come risultava da analoghe questioni di legittimita' costituzionale sollevate davanti alla Corte costituzionale. Con ordinanza depositata in data 26 maggio 2006 la Corte costituzionale dichiaro' la manifesta inammissibilita' della questione prospettata restituendo gli atti a questa Commissione per l'ulteriore corso. Osservo' la Corte che tra le norme censurate da questa Commissione e richiamate daIl'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 non era stato espressamente contestato l'art. 60, primo comma, lettera f), del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale, unitamente alla lettera c) dello stesso comma, evidenzia l'intenzione del legislatore di non prendere affatto in considerazione luoghi di notificazione degli atti tributari diversi da quello del domicilio fiscale in un comune dello Stato, stabilendo che alla notificazione degli atti tributari non si applica l'articolo 142 del codice di procedura civile, e cioe' proprio la norma che riguarda il caso, oggetto di esame, della notificazione di atti a persona che non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio. In mancanza dell'espressa esclusione disposta dalla citata lettera f) del primo comma dell'art. 60, il citato art. 142 c.p.c. sarebbe stato applicabile, nella specie, in virtu' del generale richiamo, contenuto nell'alinea del primo comma dello stesso art. 60, alle «norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile»; e, in particolare, solo la dichiarazione di incostituzionalita' della non censurata lettera f) del primo comma dell'art. 60, oltre che delle censurate lettere c) ed e) dello stesso comma, avrebbe reso applicabili le forme di notificazione previste dall'art. 142 c.p.c. e, quindi, avrebbe potuto assicurare al contribuente - del quale risultasse anagraficamente la residenza all'estero - la conoscibilita' degli atti allo stesso destinati, garantita dagli evocati parametri costituzionali e richiesta, sia pure con norma non applicabile alle notificazioni di atti tributari, dallo Statuto dei diritti del contribuente (comma 1 dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»), nonche' dal principio, proprio dell'ordinamento comunitario, di non discriminazione tra residenti e non residenti che si trovino in una situazione comparabile. Pertanto - osservo' la Corte - i dubbi di illegittimita' costituzionale sollevati da questa Commissione con riguardo alle norme che disciplinano le modalita' di notificazione della cartella di pagamento al contribuente residente all'estero avrebbero dovuto investire il complesso di norme costituito, oltre che alle disposizioni censurate, anche dal predetto art. 60, primo comma, lettera f), del d.P.R. n. 600 del 1973; che l'omessa denuncia dellart. 60, primo comma, lettera f), del d.P.R. n. 600 del 1973 si risolveva nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura e comportava, secondo la costante giurisprudenza della Corte la manifesta inammissibilita' della questione. Infine - concluse - la richiesta di una pronuncia additiva diretta ad introdurre, con riguardo ai contribuenti residenti all'estero che non avessero eletto domicilio in Italia, forme di notificazione degli atti tributari diverse da quelle previste dall'art. 142 cod. proc. civ. rendeva, comunque, manifestamente inammissibile la questione, perche' le modalita' di notificazione suggerite da questa Commissione (invio alla residenza estera della cartella di pagamento o, in alternativa, dell'avviso di deposito nella Casa del comune del domicilio fiscale) non costituivano, per la loro atipicita', scelta costituzionalmente obbligata, restando riservata alla discrezionalita' del legislatore ogni determinazione in proposito. All'udienza odierna, uditi i rappresentanti delle parti, la presente vertenza e' stata trattenuta in decisione e definita come da dispositivo. Motivi della decisione Questa Commissione, nell'attuale fase del giudizio, non puo' che prendere atto delle indicazioni (e suggerimenti) forniti dalla Corte costituzionale nella decisione di inammissibilita' riassunta nelle premesse; e, permanendo i requisiti di non manifesta infondatezza della questione (implicitamente riconosciuti dalla stessa Corte nella propria decisione, con riferimento ad altra norma da denunciarsi) e rilevanza (poiche' solo la caducazione della norma gia denunciata consentirebbe un favorevole accoglimento del ricorso della Capra) ritiene di sollevare questione di legittimita' costituzionale, oltre che delle nomine gia' denunciate con la propria ordinanza di rimessione 18 luglio 2005, n. 120, che qui si intende integralmente richiamata, anche dell'art. 60, primo comma, lettera f), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. Detta esclusione evidenzia l'intenzione del legislatore di non prendere in considerazione luoghi di notificazione degli atti tributari diversi da quello del domicilio fiscale in un comune dello Stato, stabilendo l'inapplicabilita' di una norma (quella dell'articolo 142 del codice di procedura civile) che riguarda l'ipotesi - attinente proprio il caso di specie - della notificazione di atti a persona che non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio; norma (quella esclusa) che si preoccupa di assicurare per quanto possibile l'effettivo buon fine della notificazione prescrivendo da un lato che si applichino per quanto e' possibile le Convenzioni internazionali regolanti la materia e gli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, e in caso di inapplicabilita' delle stesse, che l'atto da notificarsi sia spedito per posta al destinatario con raccomandata e che altra copia sia consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona al quale e' diretta. Evidente e' quindi la garanzia che al notificando che non abbia residenza, dimora o domicilio nella Stato, e' assicurata dal legislatore in via generale (civile, amministrativa); non ravvisandosi quindi alcuna giustificazione (se non un inammissibile favor fisci) perche', nei rapporti, tributari, detta garanzia debba invece venir meno. Va richiamato, in proposito, il principio secondo cui in tema di notificazioni e' insopprimibile l'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilita' di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato (v. Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346) anche nei rapporti tributari; e va quindi registrata una palese violazione dei principi di eguaglianza e del diritto alla difesa da un sistema quale quello in esame che assicura diversamente tutela al contribuente penalizzandolo pesantemente del solo fatto che risieda o meno nel territorio nazionale. Va quindi riproposta nei sensi suespressi la questione di costituzionalita' suindicata (ivi compresa la questione relativa alle norme gia' denunciate con la precedente propria ordinanza) e gli atti ritrasmessi alla Corte costituzionale affinche' valuti se il complesso di norme denunciate e, segnatamente, l'art. 60, primo comma, lettera f), del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost.