ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 556,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006),  promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e
Friuli-Venezia   Giulia,   notificati   il  24  e  27 febbraio  2006,
depositati  in  cancelleria  il  3  ed il 4 marzo 2006 ed iscritti ai
nn. 35, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  17 aprile  2007  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri;
    Uditi  gli  avvocati  Emiliano  Amato  per  la  Regione Piemonte,
Giandomenico   Falcon   e   Franco   Mastragostino   per  la  Regione
Emilia-Romagna,  Giandomenico  Falcon  per  la Regione Friuli-Venezia
Giulia  e  l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto che le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia
Giulia   hanno   promosso,   con   distinti   ricorsi,  questioni  di
legittimita'  costituzionale  di  numerose  disposizioni  della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2006) e, tra
queste, del comma 556 dell'art. 1;
        che  il censurato comma 556 dispone quanto segue: «Al fine di
prevenire  fenomeni  di  disagio giovanile legato all'uso di sostanze
stupefacenti,  e'  istituito  presso il Dipartimento nazionale per le
politiche  antidroga  della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri,
l'«Osservatorio    per    il    disagio    giovanile    legato   alle
tossicodipendenze».  Presso  il Dipartimento di cui al presente comma
e' altresi' istituito il «Fondo nazionale per le comunita' giovanili»
per favorire le attivita' dei giovani in materia di sensibilizzazione
e  prevenzione  del  fenomeno  delle  tossicodipendenze. La dotazione
finanziaria del Fondo per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro
che,  nella  misura  del  5  per  cento, e' destinata ad attivita' di
comunicazione,  informazione e monitoraggio relativamente al rapporto
tra  giovani  e  tossicodipendenza  con  particolare riguardo a nuove
forme  di  associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il
disagio  giovanile  legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per
cento  del Fondo viene destinato alle comunita' giovanili individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale
decreto,  di  natura  non  regolamentare, vengono determinati anche i
criteri  per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle
istanze»;
        che  la  Regione  Piemonte  ha  impugnato la norma citata per
violazione degli artt. 97, 117, 118 e 120 della Costituzione;
        che,   a   detta  della  medesima  ricorrente,  il  comma 556
comporterebbe  «l'esplicazione  di  puntuali  ed esclusivi interventi
diretti  di  organi  statali»  in  materie  di  competenza regionale,
individuate nella tutela della salute e nelle politiche sociali;
        che,   in  particolare,  l'attivita'  di  individuazione  dei
soggetti  destinatari  di  contributi «si sovrappone e si sostituisce
alle  funzioni  regionali e locali in materia, con puntuale contrasto
anche  con  i  principi  di  sussidiarieta'  e  buon  andamento della
pubblica amministrazione»;
        che  sarebbe  violato inoltre l'art. 117, sesto comma, Cost.,
in quanto la suddetta attivita' di individuazione dei beneficiari dei
contributi,  in  una  materia  che  non  e'  di  competenza esclusiva
statale,  e'  rimessa  ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  che, secondo la difesa regionale, pur essendo definito «di
natura    non    regolamentare»,    avrebbe    «chiaramente»   natura
regolamentare;
        che,  sempre a parere della Regione Piemonte, sarebbe violato
il   principio   di   leale  collaborazione,  poiche'  nel  comma 556
mancherebbe  «la  previsione  di qualsiasi forma di coordinamento fra
l'attivita'  dell'istituendo Osservatorio nazionale e quella dei gia'
istituiti osservatori regionali»;
        che  le  Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno
promosso  questioni  di  legittimita'  costituzionale  del  comma 556
dell'art. 1   della   legge  n. 266  del  2005  in  riferimento  agli
artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione;
        che  le  medesime  ricorrenti  precisano  di  non  contestare
l'istituzione   dell'Osservatorio   nazionale,   ritenendo  piuttosto
illegittima   l'omessa   previsione  dell'intesa  con  la  Conferenza
Stato-Regioni    sulle   caratteristiche   di   composizione   e   di
organizzazione dell'Osservatorio stesso;
        che, in merito al Fondo nazionale per le comunita' giovanili,
istituito  dal censurato comma 556, le difese delle Regioni da ultimo
citate  non  contestano la destinazione del 5 per cento del fondo per
le  attivita'  di  comunicazione  svolte dall'Osservatorio, bensi' la
previsione  secondo  cui  il  95  per  cento  dello  stesso  fondo e'
destinato  alle  comunita'  giovanili  individuate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto si tratterebbe di un
fondo settoriale in materia di competenza regionale;
        che,   secondo  le  medesime  ricorrenti,  la  norma  sarebbe
illegittima anche qualora «si giustificasse temporaneamente» un fondo
settoriale  nel  campo  della  prevenzione  delle  tossicodipendenze,
poiche' il Fondo de quo non e' ripartito tra le Regioni e la relativa
disciplina attuativa e' affidata ad un atto normativo ministeriale;
        che,  in ulteriore subordine, quand'anche «si ritenesse [...]
che  il  principio di sussidiarieta' imponga la gestione centrale del
Fondo»,  la  norma  sarebbe  comunque  illegittima,  in quanto non e'
prevista  l'intesa  con  la  Conferenza Stato-Regioni sul decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  che individua le comunita'
giovanili  destinatarie del finanziamento, i criteri per l'accesso al
Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito
in  tutti  i  giudizi,  chiedendo  che  le questioni siano dichiarate
infondate;
        che,  in  particolare,  la difesa erariale sottolinea come la
lotta  alle  tossicodipendenze  incida  su svariati ambiti materiali,
quali  la  tutela  della  salute  e  le  politiche  sociali  ma anche
l'ordinamento  penale,  l'ordine pubblico e la sicurezza ed i livelli
essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti sociali, materie,
queste ultime, di esclusiva competenza statale;
        che,  pertanto,  l'Osservatorio  ed  il  Fondo,  «non  a caso
incardinati  nella  Presidenza  del Consiglio», sarebbero «funzionali
alla  regia  unitaria  di  una  politica nazionale» per la lotta alle
tossicodipendenze,  «con  conseguente  insussistenza  di un qualunque
vulnus alla autonomia regionale»;
        che,  in  prossimita'  della  data  fissata per l'udienza, il
Presidente  del Consiglio dei ministri ha depositato memorie in tutti
i  giudizi,  chiedendo  che  sia  dichiarata  cessata  la materia del
contendere;
        che  siffatta  richiesta  e' argomentata evidenziando come la
disposizione   censurata   sia  stata  completamente  sostituita  dal
comma 1293   dell'art. 1   della   legge   27 dicembre  2006,  n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - legge finanziaria 2007), e come la norma impugnata non
abbia avuto alcuna applicazione;
        che,  in merito a quest'ultimo profilo, l'Avvocatura generale
dello  Stato  ha allegato alle suddette memorie una nota del 23 marzo
2007   del   Capo dell'Ufficio   legislativo   del   Ministero  della
solidarieta'  sociale,  dalla quale risulta che l'Osservatorio per il
disagio giovanile non e' mai stato istituito e che il Fondo nazionale
per  le  comunita'  giovanili  non  e'  mai  stato utilizzato, con la
conseguenza  che  la  somma  al  riguardo  stanziata e' stata versata
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere successivamente
riassegnata al Ministero della solidarieta' sociale;
        che  anche  le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia
hanno   depositato   memorie   integrative   con  le  quali  svolgono
considerazioni  analoghe  a  quelle  della difesa erariale poco sopra
riportate,  chiedendo  che  sia  dichiarata  cessata  la  materia del
contendere.
    Considerato  che,  con  distinti  ricorsi,  le  Regioni Piemonte,
Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia  Giulia hanno promosso questioni di
legittimita'  costituzionale  di  numerose  disposizioni  della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006);
        che,    riservata    a   separate   pronunce   la   decisione
sull'impugnazione  delle  altre  disposizioni  contenute  nella legge
n. 266  del  2005, vengono in esame in questa sede quelle relative al
comma 556 dell'art. 1;
        che  puo'  essere  disposta  la riunione dei relativi giudizi
poiche'  le  ricorrenti  impugnano  il  citato  comma 556  rispetto a
parametri costituzionali sostanzialmente coincidenti;
        che  la  disposizione di cui al comma 556 e' stata sostituita
dal  comma 1293  dell'art. 1  della  legge  27 dicembre  2006, n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007), a partire dal 1° gennaio 2007;
        che  il  nuovo  testo  del  comma 556  prevede  l'istituzione
dell'«Osservatorio  per il disagio giovanile legato alle dipendenze»,
la  cui  composizione  e  la cui organizzazione sono disciplinate con
decreto  del  Ministro  della  solidarieta'  sociale, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
        che  la  nuova  norma istituisce altresi' il «Fondo nazionale
per le comunita' giovanili», la cui dotazione finanziaria, fissata in
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, e'
destinata,  per  il  25  per  cento,  ai  compiti  istituzionali  del
Ministero  della  solidarieta'  sociale,  relativi  alle attivita' di
comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per
le  quali  lo stesso Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio
per il disagio giovanile legato alle dipendenze;
        che il restante 75 per cento e' destinato alle associazioni e
reti  giovanili  individuate  con decreto, «di natura regolamentare»,
del  Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano;
        che,  con  tale decreto, sono determinati anche i criteri per
l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze;
        che,  pertanto,  il  comma 556 dell'art. 1 della legge n. 266
del   2005   e'  stato  significativamente  innovato  dal  comma 1293
dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;
        che,  d'altronde,  la  norma impugnata nel periodo di vigenza
non  ha  avuto  alcuna  applicazione, in quanto l'Osservatorio per il
disagio giovanile non e' stato istituito ed il Fondo nazionale per le
comunita' giovanili non e' stato utilizzato;
        che,  conseguentemente,  la  somma  al  riguardo stanziata e'
stata  versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
successivamente riassegnata al Ministero della solidarieta' sociale;
        che  pertanto,  in  conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte   (ex   plurimis,  sentenze  n. 98  e  n. 89  del  2007),  deve
dichiararsi cessata la materia del contendere.