ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta  e  di  telecomunicazioni),  e  dell'art. 19  del  decreto
legislativo   22 luglio  1999,  n. 261  (Attuazione  della  direttiva
97/67/CE  concernente  regole  comuni  per  lo  sviluppo  del mercato
interno  dei  servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualita' del servizio), promosso con ordinanza del 27 aprile 2006 dal
Tribunale  di Trani, sezione distaccata di Molfetta, nel procedimento
civile vertente tra Fornari Ignazio e Poste Italiane s.p.a., iscritta
al  n. 613  del  registro  ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3 - 1ª serie speciale - dell'anno 2007.
    Visto l'atto di costituzione di Poste Italiane s.p.a;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 18 aprile 2007 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Trani,  sezione  distaccata  di
Molfetta, con ordinanza del 27 aprile 2006, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 6  del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni),  e dell'art. 19 del decreto legislativo 22 luglio
1999,  n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato  interno  dei servizi postali
comunitari  e  per  il miglioramento della qualita' del servizio), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
        che  il  giudice  a  quo  riferisce di essere investito della
causa  promossa da un utente del servizio postale nei confronti della
societa'  Poste  italiane s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento
dei  danni  asseritamente  patiti  per  il  mancato  recapito  al suo
domicilio di alcune missive inviate dall'INPS;
        che  l'art. 6  del  d.P.R. n. 156 del 1973, cui l'art. 19 del
d.lgs.   n. 261   del   1999   fa  rinvio  per  la  disciplina  della
responsabilita'  per  la  fornitura  del servizio postale universale,
dispone che l'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' per
i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei
casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge»;
        che,  secondo  il Tribunale, nel caso del mancato recapito di
corrispondenza  ordinaria  non raccomandata o assicurata, «in assenza
di   una  specifica  disciplina  diretta  a  sancire  limitazioni  di
responsabilita»,  e'  esclusa  ogni  responsabilita'  del gestore nei
confronti degli utenti del servizio postale;
        che,  conseguentemente,  il  rimettente censura le due citate
norme,  in  quanto,  in  violazione  dell'art. 3  della Costituzione,
avrebbero attribuito un irragionevole privilegio in capo al fornitore
del  servizio,  nonostante  il rapporto con l'utente, a seguito della
trasformazione    dell'Amministrazione    delle    Poste    e   delle
Telecomunicazioni in Poste italiane s.p.a., si sviluppi «non piu' con
connotazioni    autoritative,   [...]   ma   in   termini   puramente
contrattuali»,   determinando,  per  tale  via,  «una  disparita'  di
trattamento   tra   contraenti   in   seno   a  negozi  di  carattere
privatistico»;
        che  si  e'  costituita  in  giudizio  Poste italiane s.p.a.,
chiedendo  di  dichiarare la questione inammissibile, per aver omesso
il  rimettente  di  valutare gli effetti dell'abrogazione dell'art. 6
del  d.P.R.  n. 156  del  1973,  ad  opera  dell'art. 218 del decreto
legislativo   1° agosto  2003,  n. 259  (Codice  delle  comunicazioni
elettroniche), ovvero infondata.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Trani, sezione distaccata di
Molfetta, dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 6  del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni),  e dell'art. 19 del decreto legislativo 22 luglio
1999,  n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato  interno  dei servizi postali
comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio), nella
parte  in  cui  stabiliscono  che il gestore del servizio postale non
incontra   alcuna   responsabilita'   per   il  mancato  recapito  di
corrispondenza ordinaria non raccomandata o assicurata;
        che  la questione cosi' posta e' manifestamente inammissibile
per  difetto  di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza, in quanto
l'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 - cui l'art. 19 del d.lgs. n. 261
del  1999  fa  rinvio  per la disciplina della responsabilita' per la
fornitura  del  servizio  postale  universale  -  e'  stato  abrogato
anteriormente  alla  pubblicazione  dell'ordinanza  di rimessione, ad
opera  dell'art. 218  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), ed il rimettente ha omesso
ogni  argomentazione  in  ordine alla perdurante applicabilita' delle
norme impugnate ai fini della definizione del giudizio principale (v.
ordinanza n. 300 del 2006).
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.