Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta regionale in carica, con sede in Firenze, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Toscana del 19 febbraio 2007, n. 9, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 22 febbraio 2007, recante «modalita' di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti», con specifico riguardo agli articoli n. 3, 5 e 6, nonche' in via consequenziale agli articoli 1, 2, 4 e 7, per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 30 marzo 2007. 1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 2 luglio 2007, risulta pubblicata la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9, recante norme in materia di «modalita' di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatrici; dei medici veterinari e dei farmacisti». La legge regionale, dopo aver fissato i principi fondamentali in tema di liberta' di scelta terapeutica e di cura, nonche' di tutela dell'esercizio delle medicine complementari (art. 1) ed aver stabilito che esse sono l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia (art. 2), contiene una serie di disposizioni che, per migliore comprensione e completezza espositiva, vengono qui riportate. Art. 3. Elenchi dei medici esercenti medicine complementari. 1. - Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all'art. 2 della presente legge, e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c). 2. - Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 1, lettera c). 3. - Ai fini dell'iscrizione nei suddetti elenchi, gli ordini rilasciano la certificazione di cui al comma 1 nell'ambito di un protocollo di intese redatto con la Giunta regionale. Art. 4. Commissione per la formazione 1. - La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarieta', la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurgici, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti. (Omissis) Art. 5. Compiti della Commissione 1. - La commissione di cui all'art. 4 svolge i seguenti compiti: a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dall'art. 2, fermo restando la validita' dei titoli, diplomi, attestanti o ad essi equipollenti rilasciati dalle universita' ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo); b) determina le modalita' di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato dagli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio; c) definisce i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le medicine complementari, di cui all'articolo 2; d) determina le modalita' di istituzione e di tenuta dell'elenco toscano dei docenti nelle medicine complementari di cui all'art. 2, nonche' criteri necessari per l'iscrizione agli stessi; e) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati; f) definisce le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge; g) fornisce indicazioni alla regione in merito alle forme di collaborazione della regione con le universita' toscane per l'eventuale istituzione di corsi formativi. Art. 6. Formazione 1. - Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell'art. 5, comma 1 lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera e) possono ottenere l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla regione, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento. 2. - Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6, peraltro, non sembrano conformi ai principi costituzionali. Infatti, la legge regionale n. 9/2007 tratta dalle materie «professioni» e «tutela della salute» che rientrano, entrambe, nell'elenco di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. e, quindi, fra quelle di potesta' legislativa concorrente. In tali materie, invece, e' lo Stato ad avere competenza esclusiva in merito all'individuazione dei principi fondamentali spettando alle regioni la disciplina di dettaglio. Nel caso di specie, peraltro, la Regione Toscana istituisce, all'art. 3, appositi elenchi cui possono iscriversi medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti per l'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia, demandando nell'art. 5 ad un'apposita Commissione l'individuazione dei criteri per l'accertamento di struttura «extrauniversitarie» per la formazione nelle predette discipline, le modalita' di tenuta dei citati elenchi, la definizione e la verifica dei criteri per l'iscrizione agli stessi. Inoltre, all'art. 6 la regione prevede che taluni istituti, certificando la sussistenza di determinati requisiti, possano svolgere attivita' formativa dei professionisti di cui sopra. Queste disposizioni sembrano contrastare con l'art. 117, terzo comma Cost. anche in virtu' dell'ormai consolidata giurisprudenza in materia di codesta Corte costituzionale che, in particolare con la sentenza n. 57/2007, ha avuto modo di precisare, che l'istituzione di un registro, l'individuazione dei requisiti professionali per l'iscrizione in esso e la previsione di corsi a tali fini rientrano nella materia «professioni», cioe' in una materia di competenza legislativa concorrente, rispetto alla quale debbono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali (con i relativi profili ed ordinamenti didattici), la disciplina dei titoli necessari all'esercizio delle professioni, sia l'istituzione di nuovi albi. A tal proposito puo' essere richiamata anche la sentenza n. 355/2005 di codesta Corte costituzionale con la quale e' stato evidenziato che l'istituzione da parte delle regioni di nuovi e diversi albi o registri (rispetto a quelli istituti con legge statale) per l'esercizio di attivita' professionali, creando di fatto nuove professionalita', eccede i limiti della potesta' legislativa concorrente delle stesse regioni. Gli indicati articoli della legge regionale si pongono anche in contrasto con quanto stabilito dal d.l. 2 febbraio 2006, n. 30: in particolare, con il suo art. 1, terzo comma, il quale prevede che la potesta' legislativa regionale va esercitata nell'ambito di professioni gia' individuate e definite dalla normativa statale, e con il suo art. 4, secondo comma, che assegna alla legge statale il compito di fissare i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari all'esercizio di attivita' richiedenti una specifica preparazione a tutela di interessi pubblici generali, tra i quali rientra anche la tutela della salute. Pertanto, come gia' rilevato nella relazione allegata alla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della citata legge della Regione Toscana n. 9/2007, gli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale in esame, anche alla luce di quanto affermato da codesta Corte costituzionale (oltre che con le citate sentenze n. 57/2007 e n. 355/2005, anche con le sentenze nn. 353/2003, 319/2005, 405/2005, 425/2005, 40/2006, 153/2006 e 424/2006), si pongono in contrasto con il principio fondamentale, gia' vigente nella legislazione statale di riferimento, secondo cui tanto l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, quanto l'istituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli statuiti dalle leggi statali) albi, ordini o registri, sono attivita' riservate allo Stato, residuando alle regioni la disciplina di quelli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' territoriale. Piu' specificamente la legge regionale in esame si pone in contrasto con il principio, recentemente sottolineato da codesta Corte costituzionale nella sentenza n. 57/2007, secondo il quale «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, gia' di per se', una funzione individuatrice della professionale, preclusa alla competenza regionale». Codesta Corte inoltre, ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto principio fondamentale affermato inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 112/1998, nonche' dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999) - rilevando come tale limite si ponga quale vincolo «di ordine generale» allo svolgimento della legislazione regionale in materia di «professioni», stante il principio sancito nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005, secondo il quale «l'individuazione di una specifica tipologia o natura della "professione" oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza» ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti alla materia in esame. 3. - Un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale riguarda l'art. 3 della citata legge regionale, il quale, imponendo agli ordini professionali dei medici l'istituzione degli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari, attribuisce nuovi compiti ad enti pubblici statali, incidendo in tal modo nella competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», stabilita dall'art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione. 4. - Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame (art. 1, che tutela le medicine complementari, affidandone l'esercizio ai medici chirurghi ed odontoiatri, veterinari e farmacisti; art. 2, che individua le medicine complementari; art. 4, che istituisce la commissione per la formazione nelle medicine stabilendone la composizione; art. 7, che detta le previsioni transitorie finalizzate all'applicazione iniziale della legge) si pongono in indicibile connessione con quelle specificamente censurate perche' palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che l'illegittimita' costituzionale si estenda di conseguenza, anche a tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.