IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza.
Nella causa promossa da Torrente Carmelo, quale procuratore
generale di Bozzo Ambrogio, residente in Santo Domingo, Porto Plata,
Calle Antera Mota, ed elettivamente domiciliato in Genova, via
Maragliano, 7/10, presso lo studio dell'avv. Claudio Russo, che lo
rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce all'atto
introduttivo ricorrente;
Contro Gest Line S.p.A., in persona del legale rappresentante
Iodice Piergiorgio, residente in Caserta ed elettivamente domiciliato
in Genova, in via Maragliano, 10/6, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Causi, che la rappresenta e difende in giudizio come da
mandato in calce alla comparsa di costituzione, convenuta opposta.
Premesso che il concessionario della riscossione dei tributi Gest
Line S.p.A. iniziava, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
l'esecuzione forzata su un immobile di proprieta' Bozzo Ambrogio sito
in Genova, via Santa Croce, 17;
con ricorso ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c.,
depositato il 7 luglio 2005, Bozzo Ambrogio (il quale agiva tramite
il procuratore generale Torrente Carmelo) proponeva opposizione
avverso detta procedura esecutiva;
in via preliminare, l'opponente denunciava la mancata
notificazione dell'avviso di vendita nonche' degli atti prodromici
rappresentati dalle cartelle di pagamento richiamate dall'avviso;
costituendosi in giudizio, la Gest Line S.p.A. replicava
eccependo la inammissibilita' della opposizione sollevata con
riferimento alla mancata notificazione delle cartelle di pagamento,
nonche' l'infondatezza dell'opposizione concernente la mancata
notificazione dell'avviso di vendita: tale notificazione, infatti,
era stata regolarmente effettuata ai sensi degli articoli 58, 59 e 60
d.P.R. n. 600/1973;
la parte opponente chiedeva allora che questo giudice
sollevasse davanti alla Corte costituzionale la questione sulla
legittimita' costituzionale delle norme che disciplinano la
notificazione degli atti in materia tributaria.
Rilevato che l'opposizione proposta nel presente processo
concerne i vizi da cui sarebbero affette la notificazione delle
cartelle di pagamento e la notificazione dell'avviso di vendita;
ove il motivo di opposizione concernente la notificazione
delle cartelle dovesse risultare inammissibile ai sensi dell'art. 57
d.P.R. n. 602/1973 (secondo il quale in materia tributaria non
possono essere sollevate opposizioni inerenti alla regolarita' della
notificazione del titolo esecutivo), ai fini della decisione
diverrebbe pertanto dirimente la questione concernente la regolarita'
della notificazione dell'avviso di vendita;
tale atto risulta notificato al debitore, in data 9 aprile
2005, mediante deposito ed affissione presso la Casa comunale di
Recco;
e' pacifico, oltre a risultare dalla documentazione prodotta,
che al momento in cui veniva effettuata la notifica Bozzo Ambrogio
era residente nella Repubblica Dominicana;
tale situazione risultava dall'iscrizione all'AIRE dei
contribuente, effettuata fin dal 12 ottobre 2000, ed era nota allo
stesso notificante, posto che di essa si dava atto nella
certificazione del Comune di Recco allegata all'avviso di vendita;
il concessionario per la riscossione ha effettuato la
notificazione, con le modalita' sopra descritte, ai sensi degli
articoli 58 e 60, lett. c), e) ed f) del d.P.R. n. 600/1973, secondo
i quali:
(Art. 58) Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui
redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello
Stato, giusta le disposizioni seguenti. (...). Quelle non residenti
hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e' prodotto il
reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in
cui si e' prodotto il reddito piu' elevato. (...);
(Art. 60) La notificazione degli avvisi e degli altri atti
che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita
secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile, con le seguenti modifiche: (...) c) salvo il
caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del
destinatario; (...) e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del
c.p.c. si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini
della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita
nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; f) le
disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del
codice di procedura civile non si applicano;
la notificazione risulta dunque eseguita nel rispetto delle
norme che la disciplinano, posto che lo stesso opponente non ha
contestato che proprio nel Comune di Recco debba identificarsi, nella
specie, quello presso cui andava svolta l'attivita' di notificazione
ai sensi delle norme in esame;
l'opponente ha peraltro chiesto che venga sollevata la
questione di illegittimita' costituzionale delle norme sopra citate,
in relazione agli artt. 1, 3 e 24 Cost.;
la questione appare rilevante, in quanto attinente proprio
alle norme che disciplinano il compimento dell'atto notificatorio la
cui validita' e' oggetto di contestazione;
essa appare inoltre non manifestamente infondata, e deve anzi
essere arricchita di un'ulteriore profilo, posto che:
a) le norme in esame consentono che la notificazione
avvenga mediante il deposito dell'atto nella casa comunale di un
luogo diverso (e potenzialmente remoto, trattandosi di residenti
all'estero) rispetto a quello ove si trovano (a reale residenza o
l'effettivo domicilio del debitore; esse, allo stesso tempo, non
prevedono la spedizione a mezzo posta di una copia dell'atto, o
almeno di un avviso del deposito dell'atto;
b) e' di assoluta evidenza che, all'esito di una siffatta
procedura, residua una piu' che concreta possibilita' che il
destinatario dell'atto non abbia acquisito, e non possa acquisire
mai, alcuna notizia dell'avvenuta notificazione;
c) le norme in questione, in altri termini, consentono che
il processo esecutivo abbia inizio senza che l'esecutato abbia avuto
notizia di esso, e gli sottraggono, di fatto, la possibilita' di
esercitare il proprio diritto di difesa, garantito dall'art. 24
Cost.;
d) in questo senso, le norme di cui si tratta violano pure
l'art. 3 della Costituzione, perche' introducono una ingiustificata
disparita' di trattamento tra i cittadini sottoposti ad
espropriazione secondo le norme del codice di procedura civile, in
relazione alla quale vigono le ordinarie norme in materia di
notificazione degli atti, e quelli sottoposti alla esecuzione
«esattoriale», sottoposti al regime sopra descritto;
e) inoltre le norme in esame, nella misura in cui
consentono che un procedimento, destinato a concludersi con la
vendita forzata del bene del debitore, possa iniziare senza che
quest'ultimo ne abbia conoscenza, si pongono in contrasto con l'art.
42 Cost., comma secondo, secondo il quale la legge deve garantire la
proprieta' privata;
f) e' da ritenere che, con la normativa in esame, il
legislatore abbia inteso tutelare in maniera primaria l'interesse
dello Stato alla riscossione del tributi; ma e' evidente che tale pur
rilevantissimo interesse non puo' essere perseguito a prezzo del
sacrificio dei diritti costituzionalmente garantiti del cittadino, a
meno di porsi in contrasto con il principio della sovranita'
popolare, sancito dall'art. 1 della Costituzione;
occorre pertanto trasmettere gli atti alla Corte
costituzionale, contestualmente sospendendo il processo esecutivo e
quello di opposizione.