IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al ruolo generale delle opposizioni con il n. 59377 anno 2003, trattenuta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2005, pendente tra Azienda Policlinico Umberto I, elettivamente domiciliata in Roma, viale del Policlinico n. 155, presso l'avvocatura dell'azienda, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Capparelli e Paola Baglio giusta procura generale alle liti per atto notaio Squillaci del 22 marzo 2001, rep. n. 20471 ed atto notaio Vassalli del 14 maggio 2003, rep. n. 10618, opponente, e Alse Medica S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Michele Mercati n. 51 presso lo studio dell'avv. Ennio Luponio che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti per atto notaio Marinaro del 25 giugno 2002, rep. n. 145793, opposto. Oggetto: opposizione all'esecuzione n. 037942/02 R.E. (P.P.T.) Premesso che con ricorso depositato in cancelleria in data 24.07.2003 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, in data 22 settembre 2003, alla Alse Medica S.r.l., opposta, ed alla Banca di Roma S.p.a., terzo pignorato l'Azienda Policlinico Umberto I, ha proposto formale opposizione avverso il procedimento esecutivo 037942/02 R.E. nell'ambito del quale la Alse Medica srl, creditore procedente, ha sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute dalla Banca di Roma S.p.a., terzo pignorato, all'Azienda Policlinico Umberto I, fino alla concorrenza di Euro 2.985.599,79; che con la predetta opposizione, l'opponente ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il titolo azionato, pur essendo formalmente emesso nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I, si riferirebbe, in realta', ai debiti della soppressa, omonima, Azienda universitaria Policlinico Umberto I e, pertanto, ancorche' formatosi dopo l'entrata in vigore del decreto legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453 e, precisamente, in data 7 dicembre 2000, non sarebbe comunque azionabile nei confronti dell'opponente in quanto i debiti della soppressa Azienda universitaria potrebbero essere soddisfatti esclusivamente nell'ambito della speciale procedura amministrativa prevista dall'art. 2, comma 3 della citata legge n. 453/1999; che l'opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto il decreto azionato, emesso dal Tribunale di Roma in data 7 dicembre 2000 (n. 19825/01), reso esecutivo in data 20 aprile 2001 per mancata opposizione e notificato all'Azienda in forma esecutiva in data 18 maggio 2001, sarebbe ormai coperto dal giudicato e la questione sollevata dall'opponente avrebbe, al piu', potuto costituire oggetto di opposizione, ex art. 645 c.p.c., e non certo motivo di opposizione di fronte al giudice dell'esecuzione; che nelle more del giudizio e' intervenuto il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43 che, per cio' che in questa sede rileva, prevede, all'art. 7-quater, commi 1 e 2, che i decreti ingiuntivi di cui all'art. 641 del c.p.c. e le sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999,. n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 341 del 1999 come interpretato dall'art. 8-sexies del decreto legge 28 maggio 2004; n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 2) I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio; che la predetta norma non puo' non trovare applicazione anche nel giudizio a quo in quanto, da un lato, la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento e pertanto anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre, dall'altro, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento dovrebbe comunque portare il giudice a dichiarare che la Alse Medica S.r.l. non puo' procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I; che il Tribunale all'udienza del 13 dicembre 2005 ha trattenuto la causa in decisione; Ritenuto che l'art. 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43 quando prevede che «i decreti ingiuntivi di cui all'art. 641 del c.p.c. e le sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 341 del 1999 come interpretato dall'art. 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 2) I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio», impone la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme in esso contenute in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 comma secondo, della Costituzione; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-quater, commi 1 e 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, appare senz'altro rilevante in quanto non solo la predetta norma risulta applicabile alla controversia de qua, ma l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' inciderebbe sull'esito del ricorso in opposizione e del relativo procedimento esecutivo. Considerato, infine, che questo tribunale ritiene non manifestamente infondata la predetta questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 primo comma, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 secondo comma, della Costituzione in quanto le norme, almeno, nella parte relativa ai decreti ingiuntivi, sanciscono l'inefficacia di titoli ormai coperti dal giudicato e pertanto incidono su conflitti giuridici irrimediabilmente definiti secondo l'ordinamento giuridico vigente, scardinando, cosi', elementari principi di civilta' giuridica, consacrati nelle norme costituzionali richiamate, quali il principio di ragionevolezza delle leggi, il principio di eguaglianza dei cittadini, il principio del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario, il principio della difesa giurisdizionale dei diritti e degli interessi che verrebbe sicuramente annullato se la legge potesse incidere retroattivamente sul giudicato.