IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  ruolo  generale  delle  opposizioni  con  il  n. 59377 anno 2003,
trattenuta  in  decisione  all'udienza del 13 dicembre 2005, pendente
tra Azienda Policlinico Umberto I, elettivamente domiciliata in Roma,
viale  del  Policlinico  n. 155,  presso  l'avvocatura  dell'azienda,
rappresentata  e  difesa dagli avv. Antonio Capparelli e Paola Baglio
giusta  procura  generale  alle liti per atto notaio Squillaci del 22
marzo 2001, rep. n. 20471 ed atto notaio Vassalli del 14 maggio 2003,
rep.   n. 10618,  opponente,  e  Alse  Medica  S.r.l.,  elettivamente
domiciliata  in  Roma,  via  Michele  Mercati  n. 51 presso lo studio
dell'avv. Ennio  Luponio  che la rappresenta e difende giusta procura
speciale  alle liti per atto notaio Marinaro del 25 giugno 2002, rep.
n. 145793, opposto.
    Oggetto: opposizione all'esecuzione n. 037942/02 R.E. (P.P.T.)
    Premesso  che  con  ricorso  depositato  in  cancelleria  in data
24.07.2003   e   notificato,  unitamente  al  decreto  di  fissazione
dell'udienza  per  la  comparizione delle parti, in data 22 settembre
2003, alla Alse Medica S.r.l., opposta, ed alla Banca di Roma S.p.a.,
terzo  pignorato l'Azienda Policlinico Umberto I, ha proposto formale
opposizione   avverso   il   procedimento  esecutivo  037942/02  R.E.
nell'ambito  del  quale  la Alse Medica srl, creditore procedente, ha
sottoposto  a  pignoramento tutte le somme dovute dalla Banca di Roma
S.p.a., terzo pignorato, all'Azienda Policlinico Umberto I, fino alla
concorrenza di Euro 2.985.599,79;
        che  con  la  predetta opposizione, l'opponente ha chiesto al
giudice   di   accertare   e   dichiarare   il   proprio  difetto  di
legittimazione  passiva  in  quanto  il  titolo azionato, pur essendo
formalmente  emesso nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I,
si  riferirebbe,  in  realta',  ai  debiti  della soppressa, omonima,
Azienda  universitaria  Policlinico  Umberto I e, pertanto, ancorche'
formatosi dopo l'entrata in vigore del decreto legge 1° ottobre 1999,
n. 341,  convertito,  con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999,
n. 453 e, precisamente, in data 7 dicembre 2000, non sarebbe comunque
azionabile  nei  confronti  dell'opponente  in  quanto i debiti della
soppressa   Azienda   universitaria   potrebbero  essere  soddisfatti
esclusivamente  nell'ambito  della  speciale procedura amministrativa
prevista dall'art. 2, comma 3 della citata legge n. 453/1999;
        che  l'opposta,  costituitasi  in  giudizio,  ha  chiesto  il
rigetto  della  domanda  in  quanto  il  decreto azionato, emesso dal
Tribunale  di  Roma  in  data  7  dicembre  2000  (n. 19825/01), reso
esecutivo in data 20 aprile 2001 per mancata opposizione e notificato
all'Azienda  in forma esecutiva in data 18 maggio 2001, sarebbe ormai
coperto   dal  giudicato  e  la  questione  sollevata  dall'opponente
avrebbe,  al  piu',  potuto  costituire  oggetto  di  opposizione, ex
art. 645  c.p.c.,  e  non  certo  motivo  di opposizione di fronte al
giudice dell'esecuzione;
        che  nelle  more del giudizio e' intervenuto il decreto legge
31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31
marzo  2005,  n. 43 che, per cio' che in questa sede rileva, prevede,
all'art. 7-quater,  commi  1  e  2,  che  i decreti ingiuntivi di cui
all'art. 641  del  c.p.c.  e  le  sentenze  divenuti  esecutivi  dopo
l'entrata  in  vigore  del  decreto  legge  1°  ottobre 1999, n. 341,
convertito,  con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999,. n. 453,
sono  inefficaci  nei  confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico
Umberto  I,  qualora  gli stessi siano relativi a crediti vantati nei
confronti   della   soppressa   omonima   azienda  universitaria  per
obbligazioni  contrattuali  anteriori  alla data di istituzione della
predetta  azienda  ospedaliera  Policlinico Umberto I, secondo quanto
disposto  dall'art. 2,  comma 1  del  citato decreto-legge n. 341 del
1999 come interpretato dall'art. 8-sexies del decreto legge 28 maggio
2004;  n. 136,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 27 luglio
2004, n. 186. 2) I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei
titoli   di  cui  al  comma  1  perdono  efficacia  e  i  giudizi  di
ottemperanza  in  base  al  medesimo  titolo pendenti sono dichiarati
estinti anche d'ufficio;
        che la predetta norma non puo' non trovare applicazione anche
nel giudizio a quo in quanto, da un lato, la sopravvenuta inefficacia
del  titolo  esecutivo  e'  rilevabile anche d'ufficio dal giudice in
ogni  stato e grado del procedimento e pertanto anche nel giudizio di
opposizione   all'esecuzione,  mentre,  dall'altro,  la  sopravvenuta
inefficacia  del  pignoramento dovrebbe comunque portare il giudice a
dichiarare che la Alse Medica S.r.l. non puo' procedere ad esecuzione
forzata nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I;
        che   il  Tribunale  all'udienza  del  13  dicembre  2005  ha
trattenuto la causa in decisione;
    Ritenuto  che  l'art. 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31
gennaio  2005,  n. 7,  convertito,  con modificazioni, nella legge 31
marzo  2005,  n. 43  quando  prevede che «i decreti ingiuntivi di cui
all'art. 641  del  c.p.c.  e  le  sentenze  divenuti  esecutivi  dopo
l'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  1°  ottobre  1999, n. 341,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453,
sono  inefficaci  nei  confronti dell'Azienda ospedaliera Policlinico
Umberto  I  qualora  gli  stessi siano relativi a crediti vantati nei
confronti   della   soppressa   omonima   azienda  universitaria  per
obbligazioni  contrattuali  anteriori  alla data di istituzione della
predetta  azienda  ospedaliera  Policlinico Umberto I, secondo quanto
disposto  dall'art. 2,  comma  1  del citato decreto-legge n. 341 del
1999 come interpretato dall'art. 8-sexies del decreto-legge 28 maggio
2004,  n. 136,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 27 luglio
2004, n. 186.
    2) I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di
cui  al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base
al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio»,
impone   la   valutazione  della  rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza  della  questione  di  legittimita' costituzionale delle
norme  in  esso contenute in relazione agli artt. 3, primo comma, 24,
25, 97, 101, 102, 104 e 113 comma secondo, della Costituzione;
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 7-quater,  commi  1 e 2, del decreto legge 31 gennaio 2005,
n. 7,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  31 marzo 2005,
n. 43,  appare  senz'altro  rilevante  in quanto non solo la predetta
norma  risulta  applicabile  alla controversia de qua, ma l'eventuale
declaratoria   di   incostituzionalita'  inciderebbe  sull'esito  del
ricorso in opposizione e del relativo procedimento esecutivo.
    Considerato,   infine,   che   questo   tribunale   ritiene   non
manifestamente   infondata  la  predetta  questione  di  legittimita'
costituzionale per contrasto con gli artt. 3 primo comma, 24, 25, 97,
101,  102,  104  e 113 secondo comma, della Costituzione in quanto le
norme, almeno, nella parte relativa ai decreti ingiuntivi, sanciscono
l'inefficacia  di  titoli  ormai  coperti  dal  giudicato  e pertanto
incidono  su  conflitti  giuridici irrimediabilmente definiti secondo
l'ordinamento   giuridico  vigente,  scardinando,  cosi',  elementari
principi di civilta' giuridica, consacrati nelle norme costituzionali
richiamate,  quali  il  principio  di  ragionevolezza delle leggi, il
principio  di  eguaglianza  dei  cittadini, il principio del rispetto
delle  funzioni  riservate  al potere giudiziario, il principio della
difesa  giurisdizionale  dei  diritti  e degli interessi che verrebbe
sicuramente  annullato  se la legge potesse incidere retroattivamente
sul giudicato.