IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 222 del 2004 proposto da Condominio Residenza Francesca, in persona dell'amministratore pro tempore, Matteotti Ginetta e Menapace Rosalba, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Vecchietti con domicilio presso la segreteria del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, via Calepina n. 50; Contro il Comune di Riva del Garda, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio, e nei confronti di: ITAL.CO.GE. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Luongo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Serafini n. 9; Francesca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Benini e Andrea Dalponte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento, via SS. Trinita' n. 14; Lazzara Moreno, non costituito in giudizio, per l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria del 1° luglio 2004 rilasciata a societa' Ital.Co.Ge. S.r.l. dal comune di Riva del Garda sub n. prot. 20040022981 - reg. CUT 257/2004. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle societa' controinteressate intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 23 novembre 2006 - relatore il consigliere Stelio Iuni - l'avv. Paolo Devigili, in delegata sostituzione dell'avv. Mauro Vecchietti, per i ricorrenti e l'avv. Andrea Dalponte per la controinteressata Francesca S.r.l.; nessuno comparso per la controinteressata ltal.Co.Ge. S.r.l.; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F a t t o e d i r i t t o Con ricorso n. 222/04, riassunto in data 19 maggio 2006, il Condominio «Residenza Francesca» ed i condomini Matteotti Ginetta e Menapace Rosalba hanno impugnato il provvedimento di concessione edilizia in sanatoria dd. 1° luglio 2004, rilasciato alla societa' Ital.Co.Ge. S.r.l. dal comune di Riva del Garda. Il tribunale ha deciso con sentenza parziale in ordine sia all'eccezione di legittimazione attiva dei ricorrenti sollevata da parte resistente, sia alla censura dedotta con il primo motivo di gravame ed ha lasciato impregiudicata la censura di cui al secondo motivo di gravame, ritenendo rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma posta a base del provvedimento impugnato (art. 129, comma ottavo, della l.p. n. 22/1991, come modificato dall'art. 66 della l.p. n. 10 del 1998). Al riguardo, va richiamata la sentenza n. 231/1993, con la quale il giudice delle leggi aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale della citata norma (art. 129, commi primo e secondo, l.p. n. 22/1991) che, nella precedente formulazione, disponeva la sanabilita' dell'opera abusiva conforme ai soli strumenti urbanistici in vigore all'epoca del rilascio della concessione in sanatoria, in contraddizione con i principi posti dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985, il quale invece richiede la conformita' dell'opera alla normativa vigente sia al tempo della sua realizzazione, sia a quello del rilascio della concessione (cd. doppia conformita). Ora, nella formulazione introdotta dall'art. 66, l.p. n. 10 del 1998, l'art. 129 in questione prevede, al primo comma, la sanabilita' dell'opera abusiva quando essa «risulta conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda»; mentre al comma ottavo dispone che «resta salvo il potere di rilasciare la concessione edilizia quando sia regolarmente richiesta e conforme al momento del rilascio alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale e' richiesta sia gia' stata realizzata abusivamente». Cio' posto, giova precisare - come del resto si evince dalla parte motiva del provvedimento impugnato - che il comune di Riva del Garda ha inteso concedere la sanatoria dell'opera abusiva de qua sulla base del citato comma ottavo dell'art. 129, l.p. n. 22/1991 e cioe' sulla base della semplice conformita' dell'opera (abusiva) alla normativa urbanistica vigente al momento della domanda. Se cosi' e', appare evidente che la norma adottata a fondamento della concessione in sanatoria, per un verso si profila in palese contrasto con la statuizione posta dalla suddetta sentenza di codesta Corte in ordine al requisito della duplice conformita' secondo i principi fissati dall'art. 13 della legge n. 47/1985 e recepiti dall'al. 36 del t.u. n. 380 del 2001, per altro verso essa appare confliggente con il comma 1 dello stesso art. 129, che appunto richiede per la concessione in sanatoria a c.d. duplice conformita'. Ne consegue che l'introdotta innovazione legislativa, e la sua applicazione nei termini prospettati, viene a presentare - ad avviso del Collegio - le stesse connotazioni di illegittimita' costituzionale evidenziate a suo tempo con riguardo al mancato rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, ai quali anche la potesta' esclusiva provinciale deve soggiacere, secondo il preciso dettato statutario (art. 4 e 8 Statuto speciale di autonomia T.A.A.). Il Collegio ha motivo, pertanto, di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma (art. 129, comma ottavo, della L.P. n. 22/1991), innegabile essendo d'altra parte la sua rilevanza ai fini della decisione definitiva della vertenza de qua.