IL GIUDICE DI PACE

    A  scioglimento  della  riserva  che  precede,  ha pronunciato la
seguente  ordinanza  nella causa civile iscritta al n. 1786/2006 R.G.
promossa  da  Sota  Malvin,  residente  in  Mossano (VI), Via Riviera
n. 15, ricorrente;
    Contro prefetto di Vicenza:
        1)  Con  ricorso  presentato in data 23 giugno 2006 il signor
Sota  Malvin  proponeva  ricorso  ai  sensi  dell'art. 204-bis c.d.s.
avverso  il  verbale  di  contestazione  n. 701049095  elevato  dalla
Polizia  stradale di Vicenza in data 18 maggio 2006 ed immediatamente
notificato al ricorrente.
    Con   il   precitato  verbale  veniva  contestato  allo  Sota  la
violazione  dell'art. 170,  comma  6,  c.d.s.  per  essere  stato  il
medesimo  trovato  alla guida di un ciclomotore trasportando un'altra
persona    e    conseguentemente   veniva   disposto   il   sequestro
amministrativo   del   mezzo   ai   fini   della  confisca  ai  sensi
dell'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s.
    Ai  sensi  invero di tale disposizione, introdotta con il decreto
legge  n. 115/2005,  convertito  nella legge n. 168/2005 viene sempre
disposta  la  confisca  in  tutti  i  casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo  sia  stato adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative  di  cui  agli  articoli  169,  commi 2 e 7, 170 e 171
(...).
    Il  ciclomotore,  scontato  il  periodo  di fermo amministrativo,
veniva   restituito   nella   disponibilita'   del   ricorrente   con
mantenimento  del  provvedimento  di sequestro ai fini della confisca
amministrativa  che  sarebbe  stata  attivata  non  appena esauriti i
ricorsi  giurisdizionali  o decorsi inutilmente i termini per la loro
proposizione.
        2)    Il   ricorrente   all'udienza   dell'11 dicembre   2006
evidenziava  che  con  la  conversione  in  legge  del  decreto legge
n. 262/2006  e'  stata abrogata la disposizione che prevedeva in ogni
caso  la  confisca  del  ciclomotore  o  del  motoveicolo  in caso di
violazione  alle  norme  sul  trasporto  del  secondo  passeggero. In
particolare  esponeva  che con decorrenza 29 novembre 2006 in caso di
violazione  amministrativa  cui  al  presente procedimento oltre alla
sanzione  pecuniaria consegue unicamente quale sanzione accessoria il
fermo amministrativo per sessanta giorni.
    Chiedeva  pertanto  il ricorrente di applicarsi la normativa piu'
favorevole appena introdotta dal c.d. «collegato alla finanziaria» ed
in  subordine  lo  stesso, in via incidentale, sollevava questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 213,  comma  2-sexies, codice
della  strada  nella versione vigente ratione temporis nella parte in
cui  prevede  in  ogni  caso  la  confisca del ciclomotore in caso di
violazione    dell'art. 170   c.d.s.   per   violazione   dell'art. 3
Costituzione   per   palese   irragionevolezza  e  ingiustizia  della
fattispecie previgente.
        3)  In  relazione  alle doglianze formulate dal ricorrente in
relazione  all'art. 213,  comma  2-sexies,  c.d.s.  si osserva quanto
segue.
        3.1)  Con  riferimento  all'applicazione  nella  specie della
disciplina  piu'  favorevole al ricorrente la stessa non puo' trovare
accoglimento nel presente giudizio di merito. Benche' invero la legge
posteriore   stabilisca  una  sanzione  di  entita'  diversa  e  piu'
vantaggiosa  per  il  responsabile  rispetto  a quella prevista dalla
legge   in   vigore   al  momento  della  violazione,  tale  modifica
legislativa non potrebbe incidere in senso favorevole al Sota, a cio'
ostando,  in  materia  di  illeciti  amministrativi,  i  principi  di
legalita',  di  irretroattivita'  e  di  divieto dell'analogia, quali
espressi,    secondo   costante   giurisprudenza   di   legittimita',
dall'art. 1   della   legge   n. 689   del   1981,   con  conseguente
inapplicabilita'  della  disciplina posteriore piu' favorevole in tal
senso affermati costantemente da codesta Corte (ex multis Corte cost.
n. 245/2003).
        3.2)  La  sollevata  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 213,  comma  2-sexies,  c.d.s.  nella  versione  vigente al
momento  della  commessa  violazione  appare  tuttavia  meritevole di
accoglimento per quanto di seguito esposto.
    La  norma censurata invero sembra non manifestamente infondata in
relazione  all'art. 3 Costituzione nella parte in cui prevede in ogni
caso  l'applicazione  della  misura della confisca in tutti i casi di
violazione,    per   quanto   attiene   al   presente   procedimento,
dell'art. 170  c.d.s. (trasporto di persone su veicoli a motore a due
ruote).
    La  precitata  normativa  applicabile ratione temporis al caso di
specie   e'  stata  introdotta  con  il  decreto  legge  n. 115/2002,
convertito  nella  legge  n. 168/2005,  con l'intento di applicare la
misura  della confisca in tutti i casi di utilizzo di motoveicoli per
la commissione di reati.
    Nella versione definitiva tuttavia, unitamente a tale fattispecie
sanzionatoria  tuttora  in vigore, veniva disposta la predetta misura
definitiva  della  confisca  in tutti i casi di violazione alle norme
sul  casco  e  sul  trasporto  di  passeggeri su veicoli a due ruote,
apparentemente senza una spiegabile ragione.
    Da  subito  il legislatore aveva sentito l'esigenza di modificare
tale  disposizione,  limitatamente  alle  fattispecie  di  violazioni
amministrative cui agli artt. 169, 170 e 171 c.d.s., tanto che veniva
approvata,  solo  da un ramo del parlamento, la parziale modifica del
richiamato art. 213, comma 2-sexies, c.d.s.
    Veniva    percepita   la   particolare   irragionevolezza   della
disposizione  nella  parte  in  cui,  in  relazione  alle  richiamate
violazioni  al  codice della strada e a differenza di quanto accadeva
per  altre  violazioni  di pari gravita' e anche piu' gravi (talvolta
poste   altresi'   a   tutela  dell'incolumita'  dei  terzi  e  della
circolazione  in  genere),  prevedeva la perdita definitiva del mezzo
senza   possibilita'   di   valutazione   di  specifiche  e  concrete
circostanze di fatto.
    Tale   situazione  e'  stata  definitivamente  eliminata  con  la
conversione  in  legge del decreto legge n. 262/2006 laddove la norma
cui   all'art. 213,  comma  2-sexies,  c.d.s.  viene  definitivamente
modificata prevedendo l'ipotesi di confisca nei soli casi di utilizzo
del veicolo per la commissione di reati.
    Il  legislatore tuttavia non ha provveduto alla previsione di una
normativa  transitoria  che disciplinasse i casi avvenuti nel periodo
di vigenza della mutata disposizione che pertanto deve ritenersi allo
stato  applicabile  a  tutte  le violazioni commesse antecedentemente
alla precitata modifica legislativa.
    Il   differente   trattamento   riservato   dall'art. 213,  comma
2-sexies,  c.d.s.  alle  richiamate  violazioni  amministrative ed in
particolare   ai  casi  previsti  dall'art. 170  c.d.s.,  cosi'  come
formulato  ratione  temporis,  appare  tuttavia non sorretto da alcun
criterio di ragionevolezza in relazione alle finalita' perseguite dal
legislatore.
    Come   ben  noto  la  possibilita'  di  trattare  con  diversita'
situazioni  analoghe  non contrasta con i precetti costituzionali ove
la  differenziazione  in  relazione a circostanze del tutto identiche
trovi  una  sua spiegazione logica con riferimento ad altre finalita'
ugualmente meritevoli di tutela.
    Nel  caso  in  esame  non  si  comprende  la  logica  operata dal
legislatore nel sanzionare con una misura cosi' grave e definitiva le
sole  violazioni  amministrative  derivanti  dall'inosservanza  delle
disposizioni  cui  agli artt. 169, 170 e 171 c.d.s. che si appalesano
senz'altro  di  una  certa rilevanza ma debbono sicuramente ritenersi
meno  gravi  di  altre  fattispecie  talvolta punite con la sola pena
pecuniaria.
    Ne  consegue  che  la norma, nella sua stesura vigente al momento
della  rilevata  violazione,  non  pare  sottrarsi  alla  lesione del
principio  costituzionale stabilito all'art. 3, comma 1, Costituzione
attesa  la  previsione  della  piu' grave e definitiva sanzione della
confisca amministrativa solo in relazione alle tre richiamate ipotesi
di  violazione  del codice della strada e solo peraltro nei confronti
di  conducenti  motociclisti e con esclusione invece di tale sanzione
in  relazione a condotte del tutto analoghe previste nel codice della
strada  (di  pari  o  maggiore  gravita'  e  stabilite  per  analoghe
finalita'  preventive)  quali  ad  esempio  la guida senza cintura di
sicurezza.
    Peraltro  si  osserva  che  il vigente sistema legislativo rimane
ancorato  al  principio  che  le  misure  patrimoniali  presuppongono
necessariamente  un  rapporto  tra  i beni ed i soggetti portatori di
pericolosita' sociale che ne dispongano o che siano avvantaggiati dal
loro   impiego   nell'abito   di   attivita'   illecite   essendo  la
pericolosita'   del  bene  considerata  dalla  legge  derivare  dalla
pericolosita'  della  persona  che ne puo' disporre (cfr. Corte cost.
n. 368/2004).
    Da  qui  l'esigenza  attuata  con  la  normativa  ora  vigente di
limitare  l'ipotesi  di confisca ai soli casi di utilizzo del veicolo
per  la  commissione di reati, trovando tale previsione la sua logica
ragionevolezza  nell'impedire  al  reo  l'utilizzo del veicolo per la
commissione  di  ulteriori reati fattispecie quest'ultima ben diversa
dagli illeciti amministrativi cui agli artt. 169, 170 e 171 c.d.s.
    Sul  punto  peraltro  si  osserva  che  la  lesione  al  precetto
costituzionale  cui all'art. 3 Costituzione appare non manifestamente
infondato in relazione alle richiamate violazioni cui agli artt. 169,
170  e  171.  c.d.s.  anche  poiche'  il  testo  normativo, nel testo
censurato,  non  consentiva alcuna discrezionalita' nella valutazione
dell'illecito  in  modo  tale  da  accertare l'insussistenza di alcun
collegamento  ad  ipotesi di reato. Ne conseguiva la generalizzata ed
indiscriminata  applicazione  della  confisca al mero accertamento di
una   violazione  cui  agli  artt. 169,  170,  e  171  c.d.s.,  senza
possibilita'  peraltro  di  valutare  la  maggiore  o minore gravita'
dell'episodio da parte dell'amministrazione preposta alla vigilanza e
all'osservanza delle disposizioni del codice della strada.
    Cio'  detto  la  guida  di  ciclomotore  trasportando una seconda
persona,  anche  alla  luce  degli  interventi legislativi avvenuti a
breve  distanza  dall'introduzione  della  confisca per le richiamate
violazioni   amministrative,  non  appare  adeguato  presupposto  per
l'applicazione  necessaria di una sanzione grave e definitiva qual'e'
la  confisca,  con evidente e conseguente lesione generale del canone
della  ragionevolezza.  A  cio'  si  aggiunga,  a  riprova  della non
ragionevolezza della disposizione nei limiti cui in narrativa, che la
disposizione  cui all'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. nella versione
ratione  temporis  prevedeva la confisca obbligatoria senza eccezione
alcuna   e  senza  valutazione  delle  diverse  situazioni  di  fatto
prospettabile all'autorita' amministrativa competente.
    Altresi'  si  evidenzia  che  la  palese iniquita' della norma e'
stata  riconosciuta dallo stesso legislatore il quale ha provveduto a
contenerne  gli  ambiti  di  applicazione  entro  limiti  conformi ai
principi dell'ordinamento giuridico.
    Da  ultimo si osserva che la questione cosi' come prospettata non
pare  ledere  l'ambito  di  discrezionalita' riservato al legislatore
ordinario  e che peraltro in via generale codesta Corte ha piu' volte
censurato la previsione della confisca obbligatoria in ipotesi che si
rivelavano   obiettivamente   ingiuste   ed   irrazionali   (sentenze
n. 110/1996, 371/1994, 259/1976 e 229/1974).
        4)   Per   quanto   esposto   la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 213,  comma 2-sexies, c.d.s. nella versione
vigente   al  tempo  della  commessa  violazione  appare  quindi  non
manifestamente  infondata  relazione  all'art. 3 Cost. nella parte in
cui  prevede che venga disposta la confisca in tutti i casi in cui un
ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una
delle  violazioni  amministrative  dall'art. 170 c.d.s., per evidente
lesione   del   canone   generale   della  ragionevolezza  desumibile
dall'art. 3, primo comma, Costituzione.
        5)  La  questione  di legittimita' costituzionale dedotta dal
ricorrente  appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi
ancora  effettivamente verificata l'ipotesi della confisca, stante la
pendenza  del  giudizio  di  opposizione,  in  quanto la decisione in
ordine  all'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe la automatica
confisca   del   motoveicolo  utilizzato  per  la  commissione  della
violazione amministrativa.
        6) Stante la non manifesta infondatezza e la sua rilevanza ai
fini   della  decisione  che  dovra'  essere  adottata  nel  presente
giudizio,   si   ritiene  debba  essere  sollevata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. nel
senso sopra specificato