ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 4,
della  legge  della Regione Sardegna 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema
integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale
n. 4   del  1998  -  Riordino  delle  funzioni  socio-assistenziali),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
notificato  il  2 marzo 2006, depositato in cancelleria il successivo
7 marzo ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2006.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
    Udito   nell'udienza   pubblica  dell'8 maggio  2007  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Udito l'avvocato Laura Rainaldi per la Regione Sardegna.
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 marzo 2006 e depositato
il  successivo  7  marzo,  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato,  in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l),
e  118,  terzo  comma,  della Costituzione, l'art. 45, comma 4, della
legge   della   Regione  Sardegna 23 dicembre  2005,  n. 23  (Sistema
integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale
n. 4   del  1998  -  Riordino  delle  funzioni  socio-assistenziali),
nellaparte  in cui stabilisce che il Comitato di gestione del fondo -
costituito,  ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge-quadro  sul  volontariato),  «presso  le  regioni  al  fine di
istituire,  per  il  tramite  degli enti locali, centri di servizio a
disposizione  delle  organizzazioni  di  volontariato,  e  da  queste
gestiti,  con  la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita» -
«provvede  alla  suddivisione dei finanziamenti del fondo speciale su
base  provinciale,  prevedendo l'istituzione di centri di servizi per
il volontariato provinciali e distrettuali a partire dall'anno 2006»;
        che,  secondo  il  ricorrente,  la  norma impugnata eccede le
competenze   legislative   attribuite  alla  Regione  autonoma  della
Sardegna  dallo  statuto  speciale, adottato con legge costituzionale
26 febbraio  1948,  n. 3,  e  invade la materia «ordinamento civile»,
riservata  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato dall'art. 117,
secondo   comma,  lettera l),  Cost.,  poiche'  la  previsione  della
suddivisione   dei   finanziamenti   «su   base  provinciale»,  anche
attraverso  l'istituzione  di  centri  di servizi per il volontariato
«provinciali  e distrettuali», incide illegittimamente sulla liberta'
di  scelta  del  Comitato  medesimo,  che ha natura giuridica di ente
privato, quale organismo di indirizzo delle fondazioni bancarie;
        che,   ad   avviso   del   ricorrente,   tale  «intollerabile
limitazione  dell'autonomia negoziale» del Comitato e dei privati che
lo   compongono   contrasta   altresi'  con  le  stesse  disposizioni
dell'art. 15, commi 1 e 3, della legge n. 266 del 1991, in attuazione
delle  quali  e'  stato  emanato  il  decreto del Ministro del tesoro
8 ottobre  1997 (Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per
il   volontariato   presso  le  regioni),  il  cui  art. 2,  comma 6,
stabilisce, alla lettera a), che il comitato di gestione «provvede ad
individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o
piu'  centri  di servizio nella regione» e, alla lettera e), che esso
«ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la
regione,  le  somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente
articolo»;
        che  la  Regione  autonoma della Sardegna, in persona del suo
Presidente  pro  tempore,  costituitasi  in giudizio, ha chiesto alla
Corte di dichiarare la questione inammissibile e, comunque, infondata
nel merito;
        che  -  preso  atto  della  sopravvenuta modifica della norma
impugnata  ad  opera dell'art. 27, comma 3, della legge della Regione
Sardegna 11 maggio  2006,  n. 4  (Disposizioni  varie  in  materia di
entrate,   riqualificazione  della  spesa,  politiche  sociali  e  di
sviluppo)  e del conseguente venir meno delle motivazioni del ricorso
-  il  Consiglio  dei  ministri,  con delibera del 21 luglio 2006, ha
deciso di rinunciare all'impugnativa;
        che  l'Avvocatura  generale dello Stato ha quindi depositato,
in  data  3 aprile 2007, atto di rinuncia al ricorso, notificato alla
Regione,  e  che  questa,  con  delibera  della  Giunta regionale del
19 aprile  2007, depositata il successivo 2 maggio, ha accettato tale
rinuncia.
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione   della   controparte,  comporta  l'estinzione  del
processo.