ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006),  promosso  con  ordinanza  del 27 aprile 2006 dal Tribunale di
Bergamo,  sezione  distaccata di Treviglio, nel procedimento penale a
carico  di  G. A. ed altro, iscritta al n. 671 del registro ordinanze
2006  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª
serie speciale, dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 9 maggio 2007 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
    Ritenuto  che,  nel  corso di un giudizio penale, il Tribunale di
Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, con ordinanza del 27 aprile
2006,  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 547,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006),  il  quale  prevede che per le violazioni di cui all'art. 110,
comma 9,  del  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza), commesse in data
antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le
disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;
        che  il  rimettente  premette  che l'art. 1, comma 543, della
legge  n. 266  del  2005  ha sostituito l'art. 110, comma 9, del r.d.
n. 773  del  1931,  configurando quale illecito amministrativo, e non
piu'  quale  reato,  la  condotta  di  chi  distribuisce,  installa o
comunque  consente  l'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico o in
circoli  ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni
non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di cui ai commi 6
e 7 dell'art. 110 del detto regio decreto;
        che,  in deroga al principio di non ultrattivita' della legge
penale,  sancito  dall'art. 2 del codice penale, l'art. 1, comma 547,
della legge n. 266 del 2005 stabilisce che per le violazioni poste in
essere  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore della stessa
legge continua ad applicarsi la disciplina previgente;
        che,   ad   avviso  del  giudice  a  quo,  tale  disposizione
transitoria  si  pone  in  contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
poiche'  determina,  «in ragione di evenienze meramente occasionali e
non  predeterminate  dalla  legge»,  un'ingiustificata  disparita' di
trattamento  tra  soggetti  responsabili  di  identiche violazioni, a
danno  di  coloro  che, avendo commesso il fatto prima del 1° gennaio
2006, rimangono punibili in sede penale;
        che, invero, a fronte di una abolitio criminis fondata su una
«diversa valutazione da parte del legislatore del disvalore sociale e
penale  del  fatto», la deroga ai principi generali sulla successione
delle   leggi   penali  non  sarebbe  sorretta  da  alcuna  razionale
giustificazione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   chiedendo   di   dichiarare  la  questione  inammissibile  o
infondata.
    Considerato  che  il  Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di
Treviglio,  dubita,  in  riferimento  all'art. 3  della Costituzione,
della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), in forza
del  quale, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio
decreto  18  giugno 1931,  n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi   di   pubblica   sicurezza),   commesse  in  data  antecedente
all'entrata   in   vigore   della   citata  legge,  si  applicano  le
disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;
        che,  successivamente  alla  proposizione  dell'incidente  di
costituzionalita',  la  norma  di  depenalizzazione  cui  attiene  la
censurata disciplina transitoria - art. 110, comma 9, del r.d. n. 773
del  1931,  nel  testo introdotto dall'art. 1, comma 543, della legge
n. 266  del  2005  - e' stata sostituita dall'art. 1, comma 86, della
legge  27 dicembre  2006,  n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);
        che  il  mutato quadro normativo impone la restituzione degli
atti  al  giudice  a  quo,  perche'  proceda  ad un nuovo esame della
rilevanza della questione (ordinanza n. 48 del 2007).