ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
26 gennaio    2005    (doc.    IV-quater,    n. 52)   relativa   alla
insindacabilita',  ai  sensi  dell'art. 68,  comma  1,  Cost.,  delle
opinioni  espresse  dal  deputato Vittorio Sgarbi nei confronti della
dott.ssa  Ilda Boccassini promosso con ricorso della Corte di appello
di Roma - Sezione I civile depositato in cancelleria il 17 marzo 2007
ed  iscritto  al  n. 4  del registro conflitti tra poteri dello Stato
2007, fase di ammissibilita'.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  16 marzo  2007,  la Corte di
appello  di  Roma  ha  sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato  nei  confronti  della Camera dei deputati, in relazione
alla  delibera  adottata  dalla  stessa il 26 gennaio 2005 (doc. IV -
quater,  n. 52), con la quale - in difformita' rispetto alla proposta
della  Giunta per le autorizzazioni a procedere - e' stato dichiarato
che  i  fatti  per  i  quali  il  magistrato  Ilda  Boccassini  aveva
intrapreso  azione  risarcitoria  contro  il deputato Vittorio Sgarbi
riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue
funzioni parlamentari, come tali insindacabili ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
        che  l'attrice  aveva  convenuto dinanzi al Tribunale di Roma
l'on.  Sgarbi  e  la  societa'  R.T.I. titolare della rete televisiva
Canale 5, per sentirli condannare al risarcimento per la diffamazione
subita nel corso della trasmissione «Sgarbi quotidiani» del 2 gennaio
1998;
        che,  in  particolare,  nel corso di tale trasmissione, l'on.
Sgarbi  aveva dichiarato che « [...] dalle vicende Boccassini dipende
anche  la  morte  di  uno  dei magistrati piu' seri d'Italia, Michele
Coiro.  Michele  Coiro  e' stato ucciso. E' stato cacciato, il CSM ha
stabilito  che  non  poteva  essere  piu' procuratore e quindi lui ha
scelto  prontamente  di  andare al Ministero e poi e' morto. Morto di
crepacuore.  Questa  e'  la conseguenza di un'azione iniqua di cui la
Boccassini  potrebbe  essere  perseguita non solo per abuso, ma anche
come  stimolatrice  di  una  conseguenza tragica, come chi tenendo in
carcere  taluno lo induca al suicidio, fra chi porta un tale male nel
cuore  di un uomo, con la volonta' di inquisire e opprimere un potere
che  e'  quello simboleggiato dalla Procura di Roma, che in quel caso
il  Procuratore era Coiro e contro di lui andava l'azione di principi
che partiva da Milano [...]»;
        che, costituitosi in giudizio, l'on. Sgarbi aveva eccepito di
aver  agito  quale  membro  del Parlamento, esprimendo valutazioni di
carattere   politico   in   ordine  alla  vicenda,  sicche'  invocava
l'applicazione dell'immunita' di cui all'art. 68 Cost;
        che  il  Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando i
convenuti,  in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, di ". 50
milioni oltre alla rifusione delle spese di lite;
        che  tale  decisione  veniva  impugnata  sia  dalla  societa'
convenuta  sia  dall'on. Sgarbi, il quale eccepiva l'insindacabilita'
delle opinioni espresse e comunque la loro inoffensivita', invocando,
in subordine, la riduzione della somma liquidata dal Tribunale;
        che,  nelle more del giudizio di appello veniva depositata la
delibera  adottata dalla Camera dei deputati, a tenore della quale:«i
fatti  oggetto  del  procedimento  concernono  opinioni  espresse dal
deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari»;
        che, secondo il giudice a quo, l'on. Sgarbi, nella conduzione
della  trasmissione  televisiva che portava il suo nome, non svolgeva
alcuna   funzione  parlamentare,  nemmeno  sub  specie  di  attivita'
connessa,  ma  esercitava un'attivita' professionale di conduttore ed
opinionista   televisivo,   nell'ambito   di   un  rapporto  d'opera,
retribuito  in  forza di un contratto concluso con una parte privata;
di qui l'inapplicabilita', nel caso concreto, dell'art. 68 Cost.
    Considerato  che  sussistono, nella fattispecie, sia il requisito
soggettivo che quello oggettivo del conflitto;
        che,   quanto   al  requisito  soggettivo,  devono  ritenersi
legittimati  ad  essere  parti del presente conflitto sia la Corte di
appello  di  Roma,  in quanto organo giurisdizionale, in posizione di
indipendenza  costituzionalmente  garantita,  competente ad esprimere
definitivamente  la volonta' del potere cui appartiene, sia la Camera
dei    deputati,   in   quanto   organo   competente   a   dichiarare
definitivamente  la  propria  volonta'  in  ordine all'applicabilita'
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  quanto  al  profilo  oggettivo, sussiste la materia del
conflitto,  dal  momento  che  il ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte
della citata deliberazione della Camera dei deputati di cui si chiede
l'annullamento.