ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2005 (doc. IV-quater, n. 52) relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, comma 1, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti della dott.ssa Ilda Boccassini promosso con ricorso della Corte di appello di Roma - Sezione I civile depositato in cancelleria il 17 marzo 2007 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilita'. Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che, con ordinanza del 16 marzo 2007, la Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dalla stessa il 26 gennaio 2005 (doc. IV - quater, n. 52), con la quale - in difformita' rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere - e' stato dichiarato che i fatti per i quali il magistrato Ilda Boccassini aveva intrapreso azione risarcitoria contro il deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, come tali insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che l'attrice aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l'on. Sgarbi e la societa' R.T.I. titolare della rete televisiva Canale 5, per sentirli condannare al risarcimento per la diffamazione subita nel corso della trasmissione «Sgarbi quotidiani» del 2 gennaio 1998; che, in particolare, nel corso di tale trasmissione, l'on. Sgarbi aveva dichiarato che « [...] dalle vicende Boccassini dipende anche la morte di uno dei magistrati piu' seri d'Italia, Michele Coiro. Michele Coiro e' stato ucciso. E' stato cacciato, il CSM ha stabilito che non poteva essere piu' procuratore e quindi lui ha scelto prontamente di andare al Ministero e poi e' morto. Morto di crepacuore. Questa e' la conseguenza di un'azione iniqua di cui la Boccassini potrebbe essere perseguita non solo per abuso, ma anche come stimolatrice di una conseguenza tragica, come chi tenendo in carcere taluno lo induca al suicidio, fra chi porta un tale male nel cuore di un uomo, con la volonta' di inquisire e opprimere un potere che e' quello simboleggiato dalla Procura di Roma, che in quel caso il Procuratore era Coiro e contro di lui andava l'azione di principi che partiva da Milano [...]»; che, costituitosi in giudizio, l'on. Sgarbi aveva eccepito di aver agito quale membro del Parlamento, esprimendo valutazioni di carattere politico in ordine alla vicenda, sicche' invocava l'applicazione dell'immunita' di cui all'art. 68 Cost; che il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, di ". 50 milioni oltre alla rifusione delle spese di lite; che tale decisione veniva impugnata sia dalla societa' convenuta sia dall'on. Sgarbi, il quale eccepiva l'insindacabilita' delle opinioni espresse e comunque la loro inoffensivita', invocando, in subordine, la riduzione della somma liquidata dal Tribunale; che, nelle more del giudizio di appello veniva depositata la delibera adottata dalla Camera dei deputati, a tenore della quale:«i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari»; che, secondo il giudice a quo, l'on. Sgarbi, nella conduzione della trasmissione televisiva che portava il suo nome, non svolgeva alcuna funzione parlamentare, nemmeno sub specie di attivita' connessa, ma esercitava un'attivita' professionale di conduttore ed opinionista televisivo, nell'ambito di un rapporto d'opera, retribuito in forza di un contratto concluso con una parte privata; di qui l'inapplicabilita', nel caso concreto, dell'art. 68 Cost. Considerato che sussistono, nella fattispecie, sia il requisito soggettivo che quello oggettivo del conflitto; che, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia la Corte di appello di Roma, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente ad esprimere definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati di cui si chiede l'annullamento.