ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
20 febbraio  2006,  n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in
materia  di  inappellabilita'  delle  sentenze  di  proscioglimento),
sostitutivo  dell'art. 593  del  codice di procedura penale, promossi
con  ordinanze  del  13 marzo  e  del  29 maggio  2006 dalla Corte di
appello di Firenze, nei procedimenti penali a carico di Y. M. P. e di
M. A. ed altro, iscritte ai nn. 277 e 481 del registro ordinanze 2006
e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 36 e 45,
1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con  due  ordinanze,  di contenuto sostanzialmente
identico, la Corte di appello di Firenze ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge 20 febbraio
2006,  n. 46  (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita'  delle  sentenze di proscioglimento), nella parte in
cui, modificando l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il
potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze
di proscioglimento;
        che  il rimettente premette di essere chiamato a celebrare il
giudizio  d'appello  a seguito di impugnazione del pubblico ministero
avverso  sentenza  di  assoluzione  pronunciata  in primo grado e che
l'appello  proposto  dovrebbe essere dichiarato inammissibile in base
alla «normativa contestata»;
        che  la  disciplina  censurata  si porrebbe in primo luogo in
contrasto   con   il  principio  di  parita'  tra  le  parti  sancito
nell'art. 111,  secondo  comma,  Cost.,  a nulla rilevando, attesa la
diversita'  delle  rispettive  posizioni,  che  il limite all'appello
avverso  le  sentenze  di  proscioglimento  valga anche nei confronti
dell'imputato;
        che   sarebbe   violato   il  principio  dell'obbligatorieta'
dell'azione   penale  che  implica  la  possibilita'  di  «coltivare»
l'azione  «in  posizione  di  parita'  fino  all'esito definitivo del
giudizio»;
        che,  infine,  l'art. 593,  comma 2,  cod.  proc.  pen., come
novellato,  impedendo  al  pubblico  ministero  di rimuovere mediante
l'appello  una decisione ingiusta, ostacolerebbe irragionevolmente la
realizzazione   delle   «esigenze   di   giustizia»,   in  violazione
dell'art. 3 Cost.
    Considerato  che  il  dubbio  di  costituzionalita'  sottoposto a
questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica
dell'art. 593  del  codice  di  procedura penale ad opera dell'art. 1
della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46,  dell'appello delle sentenze
dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;
        che,  stante l'identita' delle questioni proposte, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte,  con  sentenza  n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   dell'art. 1  della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46
(Modifiche   al   codice   di   procedura   penale,   in  materia  di
inappellabilita'  delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in
cui,  sostituendo  l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude
che  il  pubblico  ministero  possa  appellare  contro le sentenze di
proscioglimento,    fatta   eccezione   per   le   ipotesi   previste
dall'art. 603,  comma 2,  del  medesimo  codice, se la nuova prova e'
decisiva»,  e  dell'art. 10,  comma 2,  della  citata legge n. 46 del
2006,  «nella  parte in cui prevede che l'appello proposto contro una
sentenza  di  proscioglimento dal pubblico ministero prima della data
di   entrata   in   vigore   della   medesima   legge  e'  dichiarato
inammissibile»;
        che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per
un nuovo esame della rilevanza delle questioni.