ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
della  deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006,
con  la  quale  e'  stato  approvato  il  decreto  di  indizione  del
referendum sul distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e
la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, da svolgersi domenica
18 marzo  2007;  del decreto del Presidente della Repubblica, emanato
in data 22 dicembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 2 del 3 gennaio 2007, con il quale e' stato indetto, per
il  giorno 18 marzo  2007,  il referendum popolare nel territorio del
comune  di  Carema  per il distacco del predetto comune dalla Regione
Piemonte  e  la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta e di ogni
atto  presupposto  o  conseguente, promosso con ricorso della Regione
Valle   d'Aosta,   notificato  il  20 febbraio  2007,  depositato  in
cancelleria  il  28 febbraio  2007  ed  iscritto al n. 1 del registro
conflitti tra enti 2007.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che, con ricorso notificato il 20 febbraio 2007 al solo
Presidente  del Consiglio dei ministri e depositato in cancelleria il
successivo  28  febbraio,  la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei confronti dello Stato, in
relazione: all'Ordinanza emessa il Ufficio centrale per il referendum
presso  la  Corte  di  cassazione, il 28 settembre 2006, dichiarativa
della  legittimita' della richiesta di referendum per il distacco del
comune   di   Carema   dalla  Regione  Piemonte  e  per  la  relativa
aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta;  alla  deliberazione del
Consiglio  dei  ministri  del 22 dicembre 2006, con la quale e' stato
approvato  il  decreto  di  indizione del referendum sul distacco del
comune  di  Carema  dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla
Regione  Valle d'Aosta, da svolgersi il 18 marzo 2007; al decreto del
Presidente  della  Repubblica,  adottato  in  data 22 dicembre 2006 e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n. 2,  del
3 gennaio 2007, con il quale e' stato indetto, per il giorno 18 marzo
2007,  il  referendum sul distacco del comune di Carema dalla Regione
Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta;
        che, secondo la ricorrente, gli atti impugnati lederebbero il
riparto  delle competenze costituzionali e statutarie, previste dagli
artt. 6,  57,  terzo  comma,  116,  primo  comma, della Costituzione,
nonche'  dagli  artt. 1,  secondo  comma, 44, terzo comma, e 50 dello
statuto  speciale,  adottato  con la legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n. 4,  e  meriterebbero  pertanto  di essere annullati, previa
declaratoria  di  non  spettanza allo Stato del potere di attivare il
procedimento  di modifica del territorio della Regione Valle d'Aosta,
ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione;
        che,  ad  avviso  della difesa regionale, il territorio della
Regione Valle d'Aosta e' stato delimitato dallo statuto, con riguardo
alle  circoscrizioni  e  ai  comuni  che  vi  appartenevano alla data
dell'11 marzo  1948, ossia ai comuni tassativamente individuati nella
tabella  allegata  al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta);
        che   per   effetto   di  tale  «costituzionalizzazione»,  le
variazioni territoriali potrebbero essere introdotte solo mediante il
procedimento   di   revisione   dello   statuto,  anziche'  in  forza
dell'art. 132 della Costituzione;
        che  alla  luce  degli  artt. 6  e  116,  primo  comma, della
Costituzione,  la  necessita'  di «idonei strumenti di garanzia delle
peculiarita'  linguistiche  e  culturali  della comunita' valdostana»
verrebbe   lesa   dall'alterazione   dell'ambito  territoriale  della
Regione,  e si ripercuoterebbe sulle competenze costituzionali «sotto
il profilo della relativa sfera spaziale di efficacia»;
        che,  prosegue la ricorrente, una indiscriminata possibilita'
di  aggregazione  alla  Regione Valle d'Aosta potrebbe determinare un
incremento  della  popolazione  residente,  rilevante sul piano della
attribuzione  dei  seggi  senatoriali, ai sensi dell'art. 57, secondo
comma, della Costituzione;
        che,  infine,  in violazione dell'art. 44, terzo comma, dello
statuto, il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato l'indizione del
referendum  in  assenza,  e  comunque senza preavviso, del Presidente
della  Regione,  cui  spetta  invece  di  intervenire alle sedute del
Consiglio  medesimo  quando  sono  trattate  questioni che riguardano
particolarmente la Regione;
        che,     considerati     gli     effetti     finanziari     e
politico-istituzionali imputabili allo svolgimento del referendum, la
Regione  ricorrente  ha  chiesto  la sospensione dell'efficacia degli
atti  oggetto  di  conflitto, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87
del 1953;
        che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non si e'
costituito;
        che,  in  prossimita'  della  camera di consiglio, la Regione
ricorrente  ha  depositato in cancelleria, il 17 maggio 2007, atto di
rinuncia   al   ricorso,   in   forza  della  deliberazione  assunta,
l'11 maggio 2007, dalla Giunta regionale.
    Considerato  che,  in  mancanza di costituzione in giudizio della
parte   resistente,   la  rinuncia  al  ricorso  comporta,  ai  sensi
dell'articolo 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del processo (ex
plurimis, sentenza n. 167 del 2006; ordinanze n. 217 del 2005, n. 245
del 1998 e n. 524 del 1995).