ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 4,
del   decreto   legislativo  1° agosto  2003,  n. 259  (Codice  delle
comunicazioni  elettroniche),  promosso  con  ordinanza del 20 luglio
2006  dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso
proposto  dalla  Telecom  Italia S.p.a. contro il comune di Griffa ed
altra,  iscritta  al  n. 550 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale,
dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 giugno 2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,
con  ordinanza  del  20 luglio  2006,  nel  corso  di un procedimento
promosso dalla Telecom Italia s.p.a. contro il comune di Griffa e nei
confronti  di  T.  C.  L.,  ha  sollevato  questione  di legittimita'
costituzionale   dell'art. 87,   comma 4,   del  decreto  legislativo
1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        che  il  rimettente,  in  punto di fatto, riferisce di essere
investito  dell'impugnazione  del  provvedimento emesso dal comune di
Griffa, con il quale e' stato annullato il silenzio assenso formatosi
- ex art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003 - sulla denuncia di
inizio   attivita'   presentata   dalla   societa'   ricorrente   per
l'installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile;
        che  il  giudice  a  quo  osserva di non poter condividere le
motivazioni  poste  a  fondamento dell'atto impugnato, secondo cui il
procedimento  autorizzatorio  era  viziato  dalla  circostanza che la
denuncia  di  inizio  attivita'  non  era stata pubblicizzata secondo
quanto   previsto   dall'art. 7,  comma 1,  lettera d),  della  legge
regionale  3 agosto  2004,  n. 19  (Nuova  disciplina regionale sulla
protezione   dalle   esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici),  e  dall'art. 87,  comma 4,  del d.lgs. n. 259 del
2003;
        che,  a  parere  del  rimettente,  le  norme  sopra  cennate,
diversamente   da   quanto   ritenuto   dagli  organi  comunali,  non
prescrivono  alcun  onere  di  pubblicita'  per  il  procedimento  di
autorizzazione   all'installazione   di  impianti  radioelettrici  di
potenza  inferiore  a  20 Watt, come quello richiesto, per i quali e'
sufficiente la denuncia di inizio attivita';
        che,  in  ragione  di cio', secondo il rimettente, l'art. 87,
comma 4,  del  d.lgs. n. 259 del 2003, nel prevedere la pubblicazione
della  sola istanza relativa all'installazione e modifica di impianti
radioelettrici  di  potenza  superiore  a  20  Watt e non anche della
denuncia  di  inizio  attivita'  per  l'installazione  e  modifica di
impianti  di potenza uguale o inferiore a quella indicata, violerebbe
i parametri costituzionali evocati;
        che,  in  particolare,  secondo il giudice a quo, non sarebbe
idonea  a  giustificare  tale regime differenziato la diversa potenza
dell'impianto,   dovendosi   sempre   garantire,   tramite   apposita
pubblicita', la partecipazione al procedimento autorizzativo di tutti
quei  soggetti  portatori  di  un  interesse  qualificato,  in quanto
esposti  al  futuro  campo  magnetico  e interessati alla costruzione
dell'impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, manifestamente infondata;
        che,  in  via  preliminare,  la difesa erariale rileva che la
censura  formulata  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione non
risulta  adeguatamente  motivata,  non essendo a tal fine sufficiente
l'affermazione contenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui la
diversa  potenza  degli  impianti  non giustificherebbe la differente
disciplina prevista dalla norma censurata;
        che  la questione, a parere dell'Avvocatura, sarebbe comunque
infondata,  ponendosi  l'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003
nell'ambito  di  una  piu'  vasta  disciplina che, nel rispetto della
normativa  comunitaria,  tende  ad  incoraggiare  l'utilizzazione  di
apparecchiature  elettroniche  e  la  semplificazione delle procedure
necessarie alla realizzazione dei relativi impianti;
        che  la  previsione  di  due  diverse  modalita'  di rilascio
dell'autorizzazione  all'installazione di nuovi impianti tiene conto,
da  un  lato,  degli  indirizzi  della  normativa  comunitaria  sopra
indicati  e, dall'altro, del maggior impatto ambientale e del maggior
campo  magnetico  prodotto  dagli impianti di potenza superiore ai 20
Watt;
        che,  pertanto,  non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 3
della   Costituzione,   poiche'   la   diversita'   dei  procedimenti
autorizzatori  trova  la  sua  giustificazione  nella diversa potenza
degli  impianti, risultando inconferente il richiamo all'art 97 della
Costituzione, in quanto la norma censurata risulterebbe estranea alla
sfera dell'organizzazione dei pubblici uffici.
    Considerato   che   il  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Piemonte dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
della  legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto
legislativo   1° agosto  2003,  n. 259  (Codice  delle  comunicazioni
elettroniche),  nella  parte in cui «non prevede che anche le denunce
di  inizio attivita' per l'installazione o la modifica di impianti di
telecomunicazione di potenza inferiore ai 20 Watt siano soggette alle
stesse   forme   di   pubblicita'   previste  per  le  autorizzazioni
all'installazione  o  la modifica di impianti di telecomunicazione di
potenza superiore a tale valore»;
        che l'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel disciplinare il
procedimento  di  autorizzazione  alla  installazione  e  modifica di
impianti  radioelettrici  prevede, al comma 4, la pubblicazione della
sola  istanza  di  autorizzazione  relativa  ad  impianti  di potenza
superiore  a 20 Watt, e non anche della denuncia di inizio attivita',
richiesta  per  gli  impianti  di potenza uguale o inferiore a quella
indicata;
        che  il  rimettente  evoca  congiuntamente,  quali  parametri
asseritamente  lesi  dalla  norma  censurata,  gli artt. 3 e 97 della
Costituzione,  dovendosi  in  tal  modo intendere la censura riferita
alla presunta irragionevolezza della norma nella parte in cui prevede
due   diversi   procedimenti   per   il  rilascio  all'autorizzazione
all'installazione o modifica degli impianti radioelettrici;
        che,   in   particolare,   secondo   il  giudice  a  quo,  la
disposizione  censurata contrasterebbe con i parametri costituzionali
evocati,  in quanto la mancata previsione di adeguata pubblicita' per
i  procedimenti autorizzativi relativi ad impianti con potenza uguale
o  inferiore  a  20  Watt, precluderebbe ai soggetti interessati alla
costruzione  dell'opera  e  sottoposti  al  futuro campo magnetico di
partecipare ai suddetti procedimenti;
        che la questione e' manifestamente infondata;
        che,  come  ripetutamente  affermato  da  questa Corte (sent.
n. 265  del  2006,  n. 129  del 2006), l'art 87 del d.lgs. n. 259 del
2003,   nel   dare   attuazione  alla  delega  legislativa  contenuta
nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge 1° agosto 2002, n. 166
(Disposizioni  in  materia di infrastrutture e trasporti), stabilisce
moduli  di  definizione  del procedimento informati alle regole della
semplificazione  amministrativa  e  della  celerita',  espressivi, in
quanto  tali,  di  un  principio  fondamentale di diretta derivazione
comunitaria (direttiva 2002/21/CE);
        che  la  scelta  compiuta dal legislatore, in relazione ad un
diverso  onere  di  pubblicita',  a seconda della potenza, del tipo e
della  portata dell'impianto da realizzare, non risulta irragionevole
poiche',  oltre  a  costituire  un  criterio  oggettivo ai fini della
individuazione della disciplina applicabile, tiene conto della tutela
degli  eventuali interessi coinvolti, la cui soddisfazione e' appunto
piu'  efficacemente  garantita  attraverso  la diversificazione delle
forme di pubblicita' in ragione dei parametri sopraindicati.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.