IL TRIBUNALE Nella causa sub R.G. n. 817/2006 proposta da Lizier Angelo, rappresentato ed assistito dagli avv. Enrico Cornelio, Claudia Cornelio e Mirella Ventura, nei confronti di Salmini Sturli Alberto, Salmini Sturli Antonella, Salmini Sturli Nicolo', Salmini Sturli Stefano, contumaci; ha pronunciato la leguente ordinanza. Osserva il Collegio, che, con la sentenza delle sezioni untite n. 21287/05 la Corte di cassazione ha risolto il contrasto attinente alla corretta esegesi dell'art. 276 c.c. in ordine all'individuazione dei sogetti nei cui confronti va proposta la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale nel caso di morte del preteso genitore. La Corte, allineandosi alla dottrina dominante e alla precedente pronuncia del 17 febbraio 1987, n. 1693, ha ritenuto che la legittimazione passiva in ordine all'azione in esame spetti solo agli eredi del preteso genitore, con riconoscimento agli altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda della facolta' di intervenire nel giudizio, e cio' sulla base del disposto normativo, particolarmente chiaro, della omessa indicazione, fra i leggittimati, degli aventi causa o di «chiunque vi abbia interesse» e della considerazione che l'azione non ha finalita' esclusivamente successoria qunado, in particolare, sia proposta da discendenti non eredi. La Corte di cassazione ha poi evidenziato come tale interpretazione sia conforme alla «ratio» del legislatore che voluto consentire all'attore un'agevole individuazione dei soggetti contro i quali proporre l'azione. Questo Collegio ritiene inammissibile la richiesta svolta da parte attrive di sospensione del giudizio per proporre la procedura di cui all'art. 274 c.c. per la nomina di curatore speciale al genitore sig. Nicolo' Salmini. Nel caso di specie il vuoto normativo con puo' essere colmato dall'interpretazione analogica dell'istituto previsto dall'art. 274 c.c., potendo tale operazione ermeneutica aver luogo solo in presenza di casi governativi della stessa «ratio». Cio' premesso, ad avviso del Collegio l'interpretazione dell'art. 276 c.c., come peraltro gia' rilevato dalla stessa Corte di cassazione, comporta la possibile incostituzionalita' della norma nella parte in cui non prevede nel caso di morte del genitore e degli eredi diretti di questi, la possibilita', per colui che voglia far accertare la propria paternita' o maternita' naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal Giudice del defunto genitore. Verrebbe infatti in caso contrario a crearsi una ingiustificata disparira' di trattamento tra il figlio naturale di cui genitore o eredi siano in vita, che potra' agire in giudizio per far accertare il proprio «status», e colui che voglia agire in giudizio per ottenere il medesimo accertamento e non possa farlo per essere gia' denfunti i leggittimati passivi del giudizio. Tale interpretazione si pone in cotrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto crea, tra titolari di situazioni giuridiche uguali, una diversita' di trattamento non giustificabile sulla base dei principi dell'ordinamento giuridico vigente, nonche' con l'art. 24 della Costituzione in quanto confisca ingustamente al soggetto la possibilita' di aderire l'autorita' giudiziaria per far accertare il prorio «status» di figlio naturale. In considerazione di quanto premesso appare quindi non manifestamente infondata la questione di leggittimita' costituzionale dell'art. 276 c.c., cosi' come interpretata dalle sezioni unite della Corte di cassazione della sentenza n. 212897/05 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.