IL TRIBUNALE

    Nella  causa  sub  R.G.  n. 817/2006  proposta  da Lizier Angelo,
rappresentato  ed  assistito  dagli  avv.  Enrico  Cornelio,  Claudia
Cornelio  e Mirella Ventura, nei confronti di Salmini Sturli Alberto,
Salmini  Sturli  Antonella,  Salmini  Sturli  Nicolo', Salmini Sturli
Stefano, contumaci; ha pronunciato la leguente ordinanza.
    Osserva  il  Collegio,  che, con la sentenza delle sezioni untite
n. 21287/05  la Corte di cassazione ha risolto il contrasto attinente
alla corretta esegesi dell'art. 276 c.c. in ordine all'individuazione
dei  sogetti  nei  cui  confronti  va  proposta  la  domanda  per  la
dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale nel caso
di  morte  del preteso genitore. La Corte, allineandosi alla dottrina
dominante  e alla precedente pronuncia del 17 febbraio 1987, n. 1693,
ha  ritenuto  che  la  legittimazione passiva in ordine all'azione in
esame spetti solo agli eredi del preteso genitore, con riconoscimento
agli  altri  soggetti,  comunque  portatori di un interesse contrario
all'accoglimento  della  domanda  della  facolta'  di intervenire nel
giudizio,  e  cio' sulla base del disposto normativo, particolarmente
chiaro,  della  omessa  indicazione, fra i leggittimati, degli aventi
causa  o  di «chiunque vi abbia interesse» e della considerazione che
l'azione  non  ha  finalita'  esclusivamente  successoria  qunado, in
particolare,  sia  proposta  da  discendenti  non  eredi. La Corte di
cassazione  ha poi evidenziato come tale interpretazione sia conforme
alla   «ratio»  del  legislatore  che  voluto  consentire  all'attore
un'agevole  individuazione  dei  soggetti  contro  i  quali  proporre
l'azione.
    Questo  Collegio  ritiene  inammissibile  la  richiesta svolta da
parte  attrive  di sospensione del giudizio per proporre la procedura
di  cui  all'art.  274  c.c.  per  la  nomina di curatore speciale al
genitore  sig. Nicolo' Salmini. Nel caso di specie il vuoto normativo
con  puo' essere colmato dall'interpretazione analogica dell'istituto
previsto dall'art. 274 c.c., potendo tale operazione ermeneutica aver
luogo solo in presenza di casi governativi della stessa «ratio».
    Cio' premesso, ad avviso del Collegio l'interpretazione dell'art.
276   c.c.,  come  peraltro  gia'  rilevato  dalla  stessa  Corte  di
cassazione,  comporta  la  possibile  incostituzionalita' della norma
nella parte in cui non prevede nel caso di morte del genitore e degli
eredi  diretti  di  questi, la possibilita', per colui che voglia far
accertare  la  propria  paternita'  o  maternita'  naturale, di agire
comunque  nei  confronti di un curatore speciale nominato dal Giudice
del defunto genitore.
    Verrebbe  infatti  in caso contrario a crearsi una ingiustificata
disparira'  di  trattamento  tra il figlio naturale di cui genitore o
eredi  siano  in vita, che potra' agire in giudizio per far accertare
il  proprio  «status»,  e  colui  che  voglia  agire  in giudizio per
ottenere  il  medesimo accertamento e non possa farlo per essere gia'
denfunti i leggittimati passivi del giudizio. Tale interpretazione si
pone  in cotrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto crea, tra
titolari   di   situazioni   giuridiche  uguali,  una  diversita'  di
trattamento    non    giustificabile    sulla   base   dei   principi
dell'ordinamento  giuridico  vigente,  nonche'  con  l'art.  24 della
Costituzione   in   quanto   confisca  ingustamente  al  soggetto  la
possibilita'  di aderire l'autorita' giudiziaria per far accertare il
prorio «status» di figlio naturale.
    In   considerazione   di   quanto   premesso  appare  quindi  non
manifestamente infondata la questione di leggittimita' costituzionale
dell'art. 276 c.c., cosi' come interpretata dalle sezioni unite della
Corte di cassazione della sentenza n. 212897/05 per contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione.