IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  n. 98/03 a carico di
Sardelli Luca nato in Pontedera (Pisa) il 26 dicembre 1961;
    Atteso  che  il  predetto  e'  chiamato  a rispondere con atto di
citazione  emesso  l'11  febbraio 2003 del reato di cui all'art. 590,
commi 1, 2, 3, 4 c.p.;
    Dato  atto  che  con  provvedimento  del  g.  di  p. coordinatore
n. 10/06  del  18  gennaio  2006  il  presente  procedimento e' stato
riassegnato all'odierno giudicante;
    Letta  la  memoria  del  difensore dell'imputato depositata il 19
febbraio  2007,  con  la  quale  si prospetta la necessita' che venga
sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 157,
comma  5 c.p., come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005 per
l'asservita violazione dell'art. 3 Cost.;
    Ritenuto  che  il  denunciato  profilo  di incostituzionalita' e'
rilevante e non manifestamente infondato;
        che,   a   tale   riguardo   va   richiamato   il   contenuto
dell'ordinanza  n. 29786  del  2006 della Corte suprema di cassazione
del  seguente tenore: «Ebbene, a proposito delle sanzioni applicabili
dal giudice di pace - o dal giudice comunque chiamato a giudicare dei
reati  di  competenza del giudice di pace, il d.lgs. n. 274 del 2000,
art.  52,  stabilisce  una  sorta  di summa divisio tra i reati per i
quali  e'  prevista  la  sola  pena della multa o dell'ammenda, per i
quali  continuano  ad  applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti
gli  altri  reati  per  i  quali  il  comma  2  dello stesso articolo
stabilisce  che,  in  luogo  delle  pene detentive, si applichi - con
meccanismi  differenziati  a seconda delle varie ipotesi ivi prese in
considerazione  - o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o
la  pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica
utilita' (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa
a  quella  pecuniaria,  le  sanzioni "paradetentive" sono applicabili
soltanto  se  la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi).
In  sostanza,  per  le  ipotesi  meno gravi, per le quali la sanzione
applicabile  e'  solo  la pena pecuniaria, il termine di prescrizione
e',  a  norma  del novellato art. 157 c.p., quello previsto dai primo
comma  (sei  anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta
di contravvenzione); nei casi di maggior gravita', quali quelli per i
quali  sono  applicabili  le  pene della permanenza domiciliare o del
lavoro  di pubblica utilita', il termine, inspiegabilmente, si riduce
a tre anni.
    La   previsione  che  qui  si  censura  appare  dunque  priva  di
razionalita'  intrinseca  e  tale  da  vulnerare,  ad  un  tempo,  il
principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza presidiati
dall'art. 3 Cost.».