IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. F a t t o 1. - Questo Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Bocelli, a fronte della domanda di un provvedimento d'urgenza che evitasse l'esercizio del diritto d'opzione tra il rapporto esclusivo e la libera professione extra moenia, ex art. 15-quater, d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n. 229/1999, con ordinanza 16 maggio 2000 aveva sollevato eccezione d'illegittimita' costituzionale e sospeso il giudizio cautelare. Tale ordinanza in punto di diritto osservava quanto segue: «Il comma 5 dell'art. 15-quinquies prevede che i carichi di direzione di struttura semplice o complessa (intendendosi per struttura l'articolazione organizzativa per la quale e' prevista responsablilta' di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie, ed in particolare per struttura complessa i dipartimenti e quella che il ricorrente attualmente dirige: art. 15-quinquies, commi 5 e 6) presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo e quindi il divieto di esercizio di libera professione extramuraria. Con l'aggiunta che nel silenzio si presume la scelta per il rapporto esclusivo (art. 15-quater, comma 3, ultima parte), e che l'eventuale passaggio al rapporto esclusivo e' irreversibile (art. 15-quater, comma 4). L'art. 1 del d.lgs. n. 49/2000 conferma tale impostazione. I principi costituzionali di buon andamento e ragionevolezza (art. 97 Cost.) impongono che l'esercizio dell'opzione di cui trattasi, fra regimi professionali giuridici ed economici assolutamente diversi e con l'alternativa fra la possibilita' di esercizio dell'attivita' libero-professionale extramuraria (che attualmente e da tempo il ricorrente svolge) ed all'opposto la possibillta' di svolgere unicamente la libera professione intramuraria, venga richiesto soltanto allorche' siano state organizzate dall'az. USL le strutture e le attrezzature che effettivamente permettano l'esercizio della libera professione intramuraria nelle forme previste dall'art. 15-quinquies del d.lgs. n. 229/1999 (si veda, in particolare, il secondo comma). Tanto piu' ove all'eventuale scelta per la continuazione dell'attivita' libero-professionale extra moenia si accompagnino penalizzazioni economiche e funzionali. Si consideri al riguardo che il richiamato art. 15-quinquies, commi 2, lett. a), del d.lgs. n. 502/1992 riconosce esso stesso il diritto soggettivo del dirigente sottoposto al rapporto esclusivo di svolgere la libera professione nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale, ed anzi testualmente precisa che il rapporto di lavoro esclusivo "comporta" il diritto all'esercizio della libera professione intra- moenia. Nessuna opzione puo' essere imposta prima che l'USL abbia oggettivamente predisposto ed attivato le strutture interne (spazi, attrezzature, personale) per l'esercizio della libera professione intra moenia che costituisce diritto soggettivo del dirigente medico e corollario ineliminabile di quel rapporto esclusivo che rappresenta uno dei due versanti dell'opzione. Prima di allora, al dirigente medico che gia' svolga la libera professione esterna viene in realta' richiesto non di optare fra la continuazione di tale attivita' libero-professionale esterna e l'esercizio della libera professione interna, ma di scegliere fra la libera professione esterna (con le immediate penalizzazioni economiche ed incompatibilita' funzionali) d una sempilce aspettativa (situazione ben diversa dal diritto soggettivo riconosciuto dall'art. 15-quinquies), di carattere del tutto incerto nell'an e nel quando, di possibillta di esercizio di libera professione intra moenia (con la certezza di perdere, nel frattempo, la clientela acquisita con la libera professione extra moenia). Si consideri che in concreto l'az. USL n. 9 non ha predisposto le strutture: cfr. verbale in data 16 maggio 2000. Trattasi di circostanze e conseguenze che non rispondono ad alcun criterio di ragionevolezza, equita' e buon andamento (art. 97 Cost.). Si tenga anche presente che le nuove norme rinviano ai contratti collettivi di lavoro numerosi aspetti che costituiscono parte essenziale della disciplina della libera professione intramuraria, quali: a) il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti con rapporto esclusivo (art. 15-quater, comma 5); b) le modalita' di svolgimento della libera professione intra moenia ed i criteri di partecipazione ai relativi proventi (art. 15-quinquies, comma 2); c) la definizione del corretto equilibrio fra attivita' istituzionale e attivita' libero-professionale (art. 15- quinquies, comma 3). Imporre l'opzione prima della compiuta disciplina contrattuale di tali profili e' ulteriormente irragionevole ed incostituzionale (art. 4 e 97 Cost.). Inoltre : l'art. 15-quater, comma 4, prevede che l'opzione per il rapporto esclusivo sia irreversibile, mentre l'opzione per la libera professione extramuraria e quindi per il rapporto non esclusivo (alternativa concessa a chi, come il ricorrente, era gia' in servizio al 31 dicembre 1998 con facolta' di esercizio di libera professione esterna: commi 2 e 3 dell'art. 15-quater) viene espressamente qualificata come revocabile (art. 15-sexies). Tale irreversibilita stabilita per l'opzione a favore del rapporto esclusivo viola il canone fondamentale di uguaglianza (art. 3 Cost.), non rinvenendosi alcun ragionevole motivo per differenziare (nel senso della definitivita) il regime dell'opzione per l'esclusivita' rispetto a quello dell'opzione per la non esclusivita' del rapporto. Ne consegue parimenti violato il principio di buon andamento e ragionevolezza (art. 97 Cost.), in quanto non risponde ad alcuna logica; impedire in una direzione cio' che e' consentito nell'altra. Ancora: l'art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000 ha stabilito al 14 marzo 2000 il termine per l'opzione di cui all'art. 15-quuater del decreto legislativo n. 502/1992; il decreto legislativo n. 49/2000 e' stato pubbilcato nella Gazzetta Ufficiale in data 10 marzo 2000, n. 58, vale a dire quattro giorni prima della scadenza del termine per l'opzione; si delinea in modo palese l'irragionevolezza di detto art. 1, d.lgs. n. 49/2000, contraria al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, e, dunque, contraria al disposto di cui all'art 97 della Costituzione; e' appena il caso di sottolineare, infatti, che e' interesse della pubblica amministrazione, e del regolare funzionamento di essa, che lo spatium deliberandi in proposito fosse piu' ampio, e commisurato al principio di gradualita' nell'introduzione del rapporto esclusivo ricavabile dalla lett. q) dell'art. 2 della legge n. 419 del 1998. Tutto quanto sopra premesso, si rileva che le indicate censure di illegittimita' costituzionale non sono manifestamente infondate e che la decisione relativa alla loro legittimita' costituzionale si pone come rilevante al fine della decisione della controversia in oggetto, la quale risulterebbe adottata in virtu' di norme non conformi alla Carta costituzionale;