IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti, O s s e r v a Parte ricorrente, fra i motivi di opposizione, tra l'altro, ha sostenuto che, al momento della contestazione, non indossava il casco protettivo in quanto affetto da una patologia che, l'uso del casco avrebbe ulteriormente aggravata. Siffatta esimente: presenza di una specifica patologia nella persona del conducente e dell'eventuale passeggero, tuttavia, non e' compresa tra quelle indicate dall'art. 171, 1-bis del codice della strada; laddove l'art. 172 stesso codice, alla lettera f), indica, fra le persone esentate dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale... affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica dell'uso delle cinture di sicurezza. Alla luce di siffatta considerazione, e' di tutta evidenza la disparita' di trattamento che le norme sopra richiamate hanno creato tra i conducenti (e gli eventuali passeggeri ) di ciclomotori e motoveicoli, e i conducenti e i passeggeri dei veicoli delle categorie indicate nel n. 1 dell'art. 172 del codice della strada, apprestando, a favore di questi ultimi, un rimedio: certificazione medica, che consente loro di superare, ricorrendone i presupposti, il dettato di cui alla lettera c) dell'art. 172, e nulla disponendo in ordine ai primi. Cio' in evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.