IL GIUDICE DI PACE

    Letti gli atti,

                            O s s e r v a

    Parte  ricorrente,  fra  i motivi di opposizione, tra l'altro, ha
sostenuto che, al momento della contestazione, non indossava il casco
protettivo  in  quanto  affetto da una patologia che, l'uso del casco
avrebbe ulteriormente aggravata.
    Siffatta  esimente:  presenza  di  una  specifica patologia nella
persona  del conducente e dell'eventuale passeggero, tuttavia, non e'
compresa  tra  quelle  indicate dall'art. 171, 1-bis del codice della
strada;  laddove  l'art. 172  stesso codice, alla lettera f), indica,
fra  le  persone  esentate  dall'obbligo  di  indossare le cinture di
sicurezza,  le  persone  che  risultino, sulla base di certificazione
rilasciata  dall'unita'  sanitaria  locale...  affette  da  patologie
particolari  che  costituiscono  controindicazione specifica dell'uso
delle cinture di sicurezza.
    Alla  luce  di  siffatta  considerazione, e' di tutta evidenza la
disparita'  di trattamento che le norme sopra richiamate hanno creato
tra  i  conducenti  (e  gli  eventuali  passeggeri ) di ciclomotori e
motoveicoli,  e  i  conducenti  e  i  passeggeri  dei  veicoli  delle
categorie  indicate  nel  n. 1 dell'art. 172 del codice della strada,
apprestando,  a  favore  di questi ultimi, un rimedio: certificazione
medica, che consente loro di superare, ricorrendone i presupposti, il
dettato  di  cui alla lettera c) dell'art. 172, e nulla disponendo in
ordine ai primi.
    Cio' in evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.