ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del
27 maggio 2003 (doc. IV-quater, n. 73) relativa alla
insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei
confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di
Bologna con ricorso notificato il 24 marzo 2005, depositato in
cancelleria il 7 aprile 2005 ed iscritto al n. 19 del registro
conflitti 2005.
Visti l'atto di costituzione della Camera dei deputati nonche'
l'atto di intervento di Giancarlo Caselli;
Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore
Francesco Amirante;
Uditi gli avvocati Giuseppe Giampaolo per Giancarlo Caselli e
Roberto Nania per la Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 27 ottobre 2004 il Tribunale di Bologna ha
promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei
confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera
adottata il 27 maggio 2003 (doc. IV-quater, n. 73) con la quale - in
conformita' alla proposta della Giunta per le autorizzazioni - e'
stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi
e' sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a
mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest'ultimo
nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi,
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Premette il Tribunale che il deputato Sgarbi e' stato rinviato a
giudizio, assieme al direttore del quotidiano «Il Resto del Carlino»,
per aver offeso - con dichiarazioni asseritamente diffamatorie
contenute in un articolo apparso sul menzionato quotidiano in data
31 dicembre 1998 - la reputazione del dott. Giancarlo Caselli,
all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, indicandolo espressamente quale causa della morte del
magistrato Luigi Lombardini, avvenuta per suicidio in data 11 agosto
1998, in quanto avrebbe tenuto nei confronti di quest'ultimo un
comportamento di violenza intollerabile, tale da condurlo alla
disperazione e, quindi, al suicidio.
Instauratosi, a seguito di querela da parte del dott. Caselli, il
procedimento penale nei confronti del parlamentare, la Camera dei
deputati, con la delibera oggetto di conflitto, ha affermato che le
dichiarazioni sopra riportate devono ritenersi rientranti nella
prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost., facendo proprie
le conclusioni cui era pervenuta la Giunta per le autorizzazioni
secondo cui tali dichiarazioni, oltre ad inserirsi nel contesto di
una perdurante polemica politica condotta dal deputato nei confronti
dell'operato di alcuni magistrati, trovavano anche una sostanziale
corrispondenza nell'interrogazione a risposta orale presentata dal
medesimo in data 15 settembre 1998 (Atto Camera n. 3-02843).
Il giudice a quo rammenta poi che, nelle more del procedimento,
e' entrata in vigore la legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni
per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia
di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato),
precisando di aver sollevato, nel corso del medesimo giudizio, una
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 di detta legge,
ritenuto esorbitante rispetto ai limiti fissati dall'art. 68, primo
comma, Cost. per l'immunita' parlamentare. A seguito della decisione
da parte della Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2004,
della menzionata questione incidentale, il Tribunale di Bologna
ritiene di aver conservato intatto il proprio potere di sollevare
conflitto di attribuzione nei confronti della delibera di
insindacabilita', in quanto nella citata sentenza e' stato
sostanzialmente ribadito il precedente orientamento della Corte
secondo cui non tutte le affermazioni rese dai componenti del
Parlamento possono godere della prerogativa costituzionale
dell'insindacabilita', essendo invece sempre necessario che le
opinioni rese siano legate dal citato nesso con l'attivita' di
funzione. Da tanto - ad avviso del rimettente - consegue che, nel
pensiero della Corte costituzionale, le attivita' di ispezione,
divulgazione, critica e denuncia politica - che l'art. 3, comma 1,
della legge n. 140 del 2003 riconduce all'art. 68, primo comma, Cost.
- non rappresentano un indebito ampliamento della prerogativa
costituzionale, perche' devono comunque essere connesse con
l'esercizio delle funzioni parlamentari. Tale nesso funzionale
costituisce il punto di equilibrio tra le garanzie dei parlamentari,
il principio di uguaglianza ed i diritti dei terzi oggetto delle
dichiarazioni contestate.
Questi principi sono stati ulteriormente confermati dalla piu'
recente sentenza n. 246 del 2004, nella quale e' stato ribadito che
la portata del nesso funzionale deve essere valutata caso per caso.
Nella fattispecie, la delibera di insindacabilita' si fonda,
secondo il Tribunale, su due presupposti: la sostanziale
corrispondenza tra le dichiarazioni oggetto del processo penale e
l'interrogazione parlamentare sopra richiamata, nonche'
l'interpretazione dell'art. 68, primo comma, Cost., fornita dalla
Camera dei deputati, secondo la quale la prerogativa in questione
ricomprende l'attivita' di denuncia e di critica da parte del
parlamentare. Tali presupposti, pero', appaiono al Tribunale in netto
contrasto con la giurisprudenza costituzionale, e cio' da un lato
perche' non c'e' corrispondenza tra le dichiarazioni rese alla stampa
e l'atto di funzione invocato, dall'altro perche' tali dichiarazioni
solo genericamente possono ricondursi ad un'attivita' di denuncia e
di critica.
La non piena corrispondenza tra contenuto dell'interrogazione e
dichiarazioni pubblicate dalla stampa emerge nella parte
dell'articolo di giornale in cui il parlamentare prova ad immaginare
una situazione opposta rispetto a quella da lui criticata, ossia
immagina «Caselli a Palermo che, indagato per avere sequestrato
innocenti con indagini insufficienti, come e' realmente accaduto
(Musotto, Lombardo, Scalone), viene interrogato da un pool di
magistrati cagliaritani ... guidati da Lombardini. Quale sarebbe
stato l'umore di Caselli?». Queste ulteriori dichiarazioni, secondo
il Tribunale di Bologna, non possono in alcun modo essere considerate
divulgazione del contenuto dell'interrogazione parlamentare
richiamata nella delibera della Camera, in quanto «assumono valenza
di significato autonomo, ancorche' riconducibile solo in parte alla
medesima vicenda, nonche' ricollegabili al medesimo oggetto di
critica, ovvero l'operato di taluni magistrati». Richiamando le gia'
citate sentenze n. 10 e n. 420 del 2000 della Corte costituzionale,
il Tribunale rammenta che, quando vi sia una corrispondenza solo
parziale e generica tra l'atto di funzione e le successive
dichiarazioni, l'art. 68, primo comma, Cost. non puo' essere
invocato. Nel caso di specie, l'interrogazione presentata dal
deputato Sgarbi in data 15 settembre 1998 muoveva specifici rilievi
sull'operato dei magistrati della Procura di Palermo, tra i quali il
dott. Caselli, in ordine a presunte irregolarita' che avrebbero
caratterizzato l'interrogatorio del dott. Lombardini, all'epoca
Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Cagliari; secondo
l'interrogante, infatti, i metodi tenuti nell'interrogatorio
avrebbero costituito la causa determinante del suicidio del dott.
Lombardini. Nell'articolo dal contenuto asseritamente diffamatorio,
invece, la vicenda del magistrato cagliaritano viene affiancata ad
una serie di considerazioni diverse, in particolare riguardanti una
responsabilita' del dott. Caselli «per avere sequestrato innocenti
con indagini insufficienti», punto che non avrebbe nulla a che vedere
con la vicenda del dott. Lombardini, ove e' predominante il richiamo
generico ad un uso distorto della custodia cautelare come strumento
di pressione per indurre l'indagato a fornire la propria
collaborazione (solo su questo punto, infatti, sussisterebbe un
collegamento tra l'interrogazione parlamentare ed il contenuto
dell'articolo contestato). E la semplice comunanza di argomento, come
s'e' detto, non potrebbe essere sufficiente per invocare la
prerogativa costituzionale dell'insindacabilita'.
L'interrogazione parlamentare, d'altra parte, precede di circa
tre mesi l'articolo di giornale oggetto del processo penale,
pubblicato in un contesto in cui manca ogni riferimento all'attivita'
svolta dal parlamentare nella specifica qualita'.
Precisa, poi, l'Autorita' giudiziaria di essere legittimata a
sollevare conflitto di attribuzione, essendo organo competente a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere di appartenenza, a
nulla rilevando che il ricorso abbia la forma dell'ordinanza.
Conclude il Tribunale di Bologna, quindi, nel senso che la
delibera di insindacabilita' opposta dalla Camera dei deputati e' da
ritenere lesiva delle attribuzioni costituzionali dell'autorita'
giudiziaria, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta alla
Camera emettere una simile deliberazione, con conseguente
annullamento della medesima.
2. - Il conflitto cosi' proposto e' stato dichiarato ammissibile
da questa Corte con ordinanza n. 94 del 2005, depositata in data
8 marzo 2005. Tale provvedimento, comunicato al ricorrente, e' stato,
a cura di questi, notificato alla Camera dei deputati, unitamente al
ricorso, il 24 marzo 2005, ed il successivo deposito presso la
cancelleria di questa Corte e' avvenuto, a mezzo posta, il 7 aprile
2005.
3. - Si e' costituita in giudizio la Camera dei deputati
chiedendo che il conflitto venga preliminarmente dichiarato
inammissibile e che, nel merito, si affermi la spettanza alla
medesima del potere di dichiarare l'insindacabilita' in relazione
alle opinioni espresse dal deputato, oggetto del giudizio penale
pendente dinanzi al Tribunale di Bologna.
La Camera afferma che alla prima conclusione potrebbe pervenirsi
sul rilievo che la proposizione del conflitto potrebbe essere
considerata una «modalita' surrettizia» per riproporre, dopo la
chiara sentenza n. 120 del 2004 di segno contrario, la tesi - da cui
muove l'atto introduttivo del presente giudizio - secondo cui le
dichiarazioni rese extra moenia, per essere coperte dalla garanzia
della insindacabilita', debbano riprodurre alla lettera gli atti
posti in essere in sede parlamentare.
Quanto al merito, la Camera sostiene che le dichiarazioni di cui
si tratta sono coincidenti con le opinioni espresse dallo stesso
deputato nell'interrogazione a risposta orale presentata il
15 settembre 1998 (atto Camera n. 3-02843), cui ha fatto espresso
riferimento la delibera di insidacabilita' in argomento. In entrambe,
infatti, si sostiene che la tragica fine del dottor Lombardini sia da
collegare alle modalita' di conduzione del procedimento penale a suo
carico e, in particolare, alla disposta perquisizione e al lungo
interrogatorio effettuato da parte di componenti dell'ufficio del
pubblico ministero.
Va, inoltre, considerato che in molte altre interrogazioni il
medesimo deputato ha manifestato critiche all'operato di alcuni
uffici giudiziari e, in particolare, della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo. Al riguardo si citano
l'interrogazione n. 3/01624 del 28 ottobre 1997, l'interrogazione
n. 3/02476 dell'8 giugno 1998, l'interrogazione n. 3/02766 del
30 luglio 1998, le interrogazioni n. 3/00009 e n. 3/00010 del
29 aprile 1994.
In sintesi, ad avviso della Camera, vi e' assoluta coincidenza
tra le opinioni esterne e la prima delle richiamate interrogazioni,
ma anche nelle altre vengono usate le stesse formule polemiche nei
confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo e ci si sofferma sulle «armi di pressione» utilizzate dai
magistrati di tale ufficio per acquisire informazioni dai soggetti
sottoposti ad indagine e si paventano epiloghi analoghi a quello che
si e' avuto nel caso del dottor Lombardini.
A fronte di tale situazione non vale opporre che nelle
dichiarazioni contenute nell'articolo di cui si tratta manca
qualsiasi riferimento ad attivita' parlamentari, dal momento che tale
menzione non e' richiesta ne' nell'art. 3, primo comma, della legge
n. 140 del 2003, ne' nella giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia (e, in particolare, nella sentenza n. 120 del 2004).
D'altra parte, non assumono alcun rilievo, ai fini
dell'applicazione della garanzia costituzionale
dell'insindacabilita', neppure le motivazioni - a detta del Tribunale
di Bologna polemiche nei confronti di taluni magistrati, tra i quali
il dottor Caselli - che avrebbero spinto il parlamentare a rilasciare
le dichiarazioni, come si desume da quanto affermato da questa Corte
nelle sentenze n. 320 e n. 321 del 2000.
Va, inoltre, sottolineato che, secondo quanto precisato nella
prima delle due richiamate sentenze, e' del tutto ininfluente la
circostanza che nelle dichiarazioni esterne vi sia una «descrizione
esemplificativa» dei metodi investigativi adottati nei confronti del
dottor Lombardini che non figura nella corrispondente interrogazione
n. 3/02843.
Ne', infine, ha importanza che non vi sia tra dichiarazioni rese
alla stampa e attivita' parlamentare una esatta corrispondenza
testuale.
4. - E' intervenuto il dott. Caselli che ha concluso per
l'accoglimento del conflitto, sostenendo l'ammissibilita' del proprio
«atto di costituzione», sul rilievo, che in caso contrario,
«finirebbe per risultare in concreto compromessa la stessa
possibilita' per la parte di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti», sicche' ricorrerebbe una situazione analoga a quella che ha
indotto questa Corte ad ammettere l'intervento di soggetti diversi da
quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi nelle
sentenze n. 76 del 2001 e n. 154 del 2004.
Nel merito, l'interveniente aderisce alle argomentazioni poste a
fondamento dell'atto introduttivo del presente conflitto,
sottolineando, in particolare, che l'interrogazione parlamentare
presentata dal deputato Sgarbi il 15 settembre 1998 ha un significato
non sovrapponibile a quello dell'articolo contestato
nell'imputazione, dal momento che, mentre nell'atto parlamentare ci
si limita ad avanzare forti sospetti sull'operato del dottor Caselli
nella vicenda Lombardini, nell'articolo - di oltre tre mesi
successivo e pubblicato dopo che il Consiglio superiore della
magistratura aveva disposto l'archiviazione del procedimento
disciplinare iniziato a carico del magistrato - non si usano piu'
toni dubitativi o interrogativi, ma si passa dai sospetti alle
certezze, oltretutto non riferendosi al solo caso Lombardini, ma
anche alle vicende di Musotto, Lombardo e Scalone.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Bologna ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione
del 27 maggio 2003 (doc. IV-quater, n. 73) con la quale la Camera dei
deputati ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni
di dichiarare che i fatti per i quali si procede penalmente a carico
del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto di diffamazione aggravata
a mezzo stampa concernono opinioni espresse dal parlamentare
nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione.
Il ricorrente riferisce che il fatto per il quale e' stato
disposto il rinvio a giudizio del deputato (e di un giornalista) e'
costituito da frasi ritenute diffamatorie dell'onore del dott.
Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, pubblicate sul quotidiano «Il resto del
Carlino» del 31 dicembre 1998. Con riguardo a tali frasi e' stata
elevata a carico del deputato l'accusa di diffamazione aggravata per
il seguente capo di imputazione: aver offeso la reputazione del dott.
Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, a «causa dell'adempimento delle sue funzioni e
nell'atto di esercitarle, indicandolo espressamente come causa della
morte del dott. Luigi Lombardini, verificatasi per suicidio a
Cagliari il giorno 11 agosto 1998, in quanto avrebbe posto in essere
nei suoi confronti una violenza intollerabile cosi' da condurlo alla
disperazione e al suicidio, il tutto in un contesto generale di
iniziative giudiziarie caratterizzate dal sequestro di innocenti».
Il ricorrente da' atto che lo scritto giornalistico contenente le
frasi incriminate e' stato preceduto da atti tipici di funzione e, in
particolare, dall'interrogazione con risposta orale presentata dal
medesimo deputato avente ad oggetto proprio le modalita' dell'accesso
degli inquirenti siciliani a Cagliari e la morte per suicidio
dell'inquisito magistrato dott. Lombardini, ma sostiene che una parte
dello scritto giornalistico e' estranea all'atto tipico suddetto. In
particolare, il ricorrente denuncia la diversita' rispetto al
contenuto dell'interrogazione della seguente frase: «voglio
immaginare una situazione ribaltata: Caselli a Palermo che, indagato
per aver sequestrato innocenti con indagini insufficienti, come e'
realmente accaduto (Musotto, Lombardo, Scalone), viene interrogato da
un pool di magistrati cagliaritani ... guidata da Lombardini. Quale
sarebbe stato l'umore di Caselli? Non voglio aggiungere altro».
2. - In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilita'
dell'intervento del dott. Giancarlo Caselli nel presente giudizio
costituzionale per risoluzione di conflitto di attribuzione tra
poteri.
Infatti, il principio generale, secondo il quale legittimati ad
essere parti di siffatto tipo di giudizio sono soltanto coloro che
possono promuoverlo o resistervi in quanto titolari di attribuzioni
costituzionalmente riconosciute, trova deroga a favore dei soggetti
titolari di una posizione soggettiva suscettibile di essere
definitivamente sacrificata dalla decisione sul conflitto. Ed e'
questa l'ipotesi che si verifica nella specie, in quanto il diritto
al risarcimento del danno fatto valere dalla parte civile nel
giudizio penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa potrebbe
rimanere definitivamente non soddisfatto nell'eventualita' di una
decisione d'infondatezza del ricorso perche' le opinioni espresse dal
parlamentare rientrano nella previsione dell'art. 68, primo comma,
Cost. (sentenze n. 76 del 2001; n. 225 del 2001; n. 154 del 2004;
n. 329 del 2006; n. 13 del 2007).
3. - Nel merito, il ricorso non e' fondato.
E' ormai costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale
le opinioni espresse extra moenia da un parlamentare rientrano nella
previsione di cui all'art. 68, primo comma, Cost. qualora
costituiscano la sostanziale divulgazione del contenuto di atti
tipici della funzione.
Nel caso in esame, a prescindere da altri atti, lo stesso
ricorrente ha fatto riferimento all'interrogazione con risposta orale
presentata dal parlamentare imputato il cui contenuto e' costituito
dalla critica per le modalita' con le quali si e' proceduto in
Sardegna all'interrogatorio del magistrato e dalla riconduzione del
suicidio dell'indagato alla violenza connessa alle modalita' di
svolgimento dell'atto istruttorio.
Il medesimo Tribunale ricorrente non contesta la sostanziale
identita' tra l'atto divulgativo e l'atto tipico per quanto concerne
l'episodio di Cagliari ed il suicidio di Lombardini, ma sostiene che
vi e' una parte delle opinioni manifestate fuori della sede
parlamentare che non trova riscontri ne' nella suindicata
interrogazione, ne' in altri atti. Tale parte sarebbe costituita
dall'accusa al magistrato Caselli di privazione della liberta' nei
confronti di innocenti, che il deputato definisce sequestro, tra i
quali indica i nomi di Musotto, Lombardo, Scalone.
A tal proposito si osserva che l'aver formulato siffatta accusa,
dal capo d'imputazione come riportato nell'atto introduttivo del
conflitto, non risulta addebitato al deputato, non potendo ad essa
riferirsi l'espressione del tutto generica con la quale si chiude il
capo d'imputazione stesso: «il tutto in un contesto generale di
iniziative giudiziarie caratterizzate dal sequestro di innocenti».
Espressione che, nella sua mancanza di specificita', puo'
ricollegarsi all'altra, contenuta nell'interrogazione, di «aver fatto
ventilare la possibilita' di arresto per la mancata collaborazione».
Anche ammesso, quindi, che il riferimento alla indebita
privazione della liberta' dei suddetti Musotto, Lombardo, Scalone non
trovi riscontri in atti tipici, si tratterebbe comunque di un fatto
estraneo al conflitto, dal momento che il ricorrente non espone che
il deputato viene perseguito per aver formulato siffatta accusa. Un
conflitto del tipo di quello in esame presuppone che il giudice, per
effetto della delibera di insindacabilita', non abbia la possibilita'
di giudicare sul merito dei fatti per cui e' processo. Ma se in
concreto, per determinati fatti, non pende il procedimento, la
delibera d'insindacabilita' non produce alcuna lesione delle
prerogative costituzionali dell'organo giudicante.