ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarieta' per contrastare la criminalita' comune ed organizzata: strumenti antiusura e antiracket), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 giugno 2006, depositato in cancelleria il 7 giugno 2006 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2006; Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Sabino Cassese; Ritenuto che con ricorso del 1° giugno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri (r. ric. n. 67 del 2006), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarieta' per contrastare la criminalita' comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket); che la norma impugnata prevede l'istituzione di una Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata «Consulta delle associazioni», e stabilisce, al comma 1, che essa sia composta, fra gli altri, dal «coordinatore delle Prefetture»; che, con atto del 28 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare alla presente impugnazione, tenuto conto che, con successiva legge regionale della Puglia 3 aprile 2006, n. 15 (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7), «sono venute meno le motivazioni del ricorso»; che non si e' costituita in giudizio la Regione Puglia. Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (tra le tante e da ultimo, ordinanza n. 418 del 2006).