ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 609-sexies del codice penale, introdotto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso con ordinanza del 23 maggio 2005 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di P. T., iscritta al n. 471 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di costituzione di P. T. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick; Udito l'avvocato Mario Marchio' per P. T. e l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe - emessa nell'ambito di un processo penale nei confronti di persona imputata del delitto di cui all'art. 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne) - il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 609-sexies del codice penale, inserito dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), in forza del quale «quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa». Il giudice a quo premette che, nel corso dell'udienza preliminare, il difensore dell'imputato aveva eccepito l'illegittimita' costituzionale della norma de qua, assumendo che, nel caso di specie, l'imputato era stato indotto in errore dalla persona offesa, dichiaratasi, contro il vero, maggiore degli anni quattordici al momento del fatto: circostanza, questa, confermata dallo stesso minore in sede di assunzione di informazioni testimoniali. Al riguardo, il rimettente osserva come la disposizione denunciata - riproducendo «quasi tralatiziamente» il previgente art. 539 cod. pen. - introduca, a fini di piu' stringente protezione dei minori, una evidente deroga ai principi generali in materia di dolo. Essa sancisce, infatti, una sorta di presunzione iuris et de iure di conoscenza dell'eta' della persona offesa da parte dell'agente, impedendo conseguentemente a quest'ultimo di provare l'incolpevole ignoranza di detta eta' o l'erroneo convincimento di una eta' superiore. Il giudice a quo ricorda, altresi', come questa Corte sia stata chiamata a verificare in piu' occasioni la legittimita' costituzionale del citato art. 539 cod. pen., negando tuttavia fondamento alle censure. In particolare, la sentenza n. 107 del 1957 - confermata dall'ordinanza n. 22 del 1962 e dalla sentenza n. 20 del 1973 (recte: n. 20 del 1971) - ha escluso che la disposizione ledesse il principio di personalita' della responsabilita' penale, sancito dall'art. 27, primo comma, Cost.: e cio' in base al duplice rilievo che detto principio vieterebbe unicamente la responsabilita' per fatto altrui, nella specie non riscontrabile, essendo richiesto, per la punibilita' dell'agente, un nesso di causalita' materiale tra la sua condotta e l'evento; e che, comunque, anche qualora si ritenesse necessario un concorrente nesso psichico, la conclusione non muterebbe, in quanto l'eta' del soggetto passivo non atterrebbe all'evento del reato - rappresentato dal «congiungimento carnale abusivo», che deve essere investito «dalla coscienza e dalla volonta' intenzionale» - ma costituirebbe «un presupposto del reato e piu' propriamente una condizione (non obiettiva) di punibilita' la cui consapevolezza e' estranea al nesso tra azione ed evento». La sentenza n. 209 del 1983 (l'ultima sul tema) - ricorda ancora il rimettente - oltre a ribadire la pregressa interpretazione dell'art. 27, primo comma, Cost., ha escluso anche la configurabilita' di una lesione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost. (ventilata sotto vari profili), rimarcando come l'art. 539 cod. pen. mirasse a realizzare «un'accentuata tutela del minore degli anni quattordici, ritenuto incapace di consenso valido alla congiunzione carnale». Posteriormente a tali decisioni - prosegue il giudice a quo - si e' tuttavia affermata e consolidata, nella giurisprudenza costituzionale, una diversa lettura del principio di personalita' della responsabilita' penale. Alla stregua della «fondamentale» sentenza n. 364 del 1988, infatti, per «fatto proprio» - del quale soltanto si e' chiamati a rispondere - «non si intende il fatto collegato al soggetto, all'azione dell'autore, dal mero nesso di causalita' materiale [...] ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, il quale deve investire - almeno nella forma della colpa - gli elementi piu' significativi della fattispecie tipica». Ancora piu' esplicito risulterebbe, peraltro, il dictum della successiva sentenza n. 1085 del 1988, secondo la quale «perche' l'art. 27, primo comma, Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilita' penale sia autenticamente personale, e' indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano cioe' investiti dal dolo o dalla colpa) ed e' altresi' indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioe' anche soggettivamente disapprovati». Alla «regola della rimproverabilita» si sottrarrebbero «soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilita' che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi)». In sostanza, alla luce di tali sentenze, il principio di personalita' della responsabilita' penale potrebbe ritenersi rispettato solo quando il precetto penale sia formulato in termini tali da garantire il collegamento psichico tra l'agente e il «nucleo significativo o fondante della fattispecie», nel quale si risolve il disvalore del fatto incriminato, giustificando cosi' la funzione rieducativa della pena, che ne consegue. In tale nuova prospettiva, sarebbe peraltro indubbio - con riguardo ai reati che offendono la liberta' sessuale dei minori; e in particolare a quello di cui all'art. 609-quater cod. pen., che punisce il compimento di atti sessuali con un minore degli anni quattordici - che l'eta' del soggetto passivo non possa essere imputata in via oggettiva all'autore del fatto, senza compromettere il parametro costituzionale evocato. Al riguardo, non potrebbe essere infatti condivisa la soluzione prospettata nella remota sentenza n. 107 del 1957, stando alla quale l'eta' della vittima integrerebbe una «condizione non obiettiva di punibilita»: istituto, questo, ignoto all'ordinamento penale italiano, che contempla solo le condizioni obiettive di punibilita' (art. 44 cod. pen.), le quali - accedendo ad un fatto tipico completo nei suoi elementi costitutivi - delimitano l'area della punibilita', rimanendo soggette, proprio in tale ottica, ad una regola di imputazione oggettiva. Nell'ipotesi prevista dall'art. 609-quater cod. pen., per contro, il dato anagrafico risulterebbe decisivo al fine di attrarre nell'area di rilevanza penalistica un atto - quello sessuale - altrimenti lecito: onde il predetto dato andrebbe qualificato come presupposto della condotta, o addirittura - conformemente alle indicazioni contenute nella stessa relazione del Ministro guardasigilli al progetto definitivo del codice penale - come elemento costitutivo del reato, che incentra su di se' «la ratio essendi dell'incriminazione». Con l'ulteriore conseguenza che, ai fini del rispetto dell'art. 27, primo comma, Cost., l'eta' del soggetto passivo dovrebbe risultare riferibile soggettivamente all'autore del fatto, «quanto meno sotto il profilo della rappresentazione». E' ben vero, d'altro canto - soggiunge il rimettente - che la norma sottoposta a scrutinio e' volta ad assicurare una piu' energica protezione di soggetti, quali i minori infraquattordicenni, non solo considerati incapaci di prestare un valido consenso all'atto sessuale, ma altresi' esposti in modo crescente ad abusi: trovando, quindi, «un solido radicamento in interessi costituzionalmente protetti». Il bilanciamento degli interessi in potenziale conflitto non dovrebbe, tuttavia, necessariamente risolversi con il sacrificio del principio di colpevolezza. L'esigenza di rafforzamento della tutela del minore non varrebbe difatti a giustificare, di per se', una deroga a tale principio: giacche', al contrario, quanto maggiore e' il disvalore del fatto nella valutazione del legislatore e piu' severo il relativo trattamento sanzionatorio, tanto piu' effettivo dovrebbe risultare il giudizio di «rimproverabilita» dell'agente; giudizio che implica la prova della piena conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie. Lo stesso legislatore ordinario - ad avviso del giudice a quo - avrebbe fornito, del resto, una puntuale dimostrazione di come una politica criminale ispirata alla rigorosa tutela dell'infanzia contro ogni forma di abuso possa percorrere strade «rispettose dell'ortodossia dei principi in materia di imputazione soggettiva». Nessuna disposizione analoga a quella censurata e' infatti contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu): legge che pure disciplina una materia sotto piu' profili affine a quella regolata dalla legge n. 66 del 1996, introducendo norme incriminatrici addirittura piu' severe di quella dell'art. 609-quater cod. pen. Cio' comporta che rispetto ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, e 600-ter, primo comma, cod. pen. (aggiunti dagli artt. 2 e 3 della citata legge n. 269 del 1998) - i quali puniscono con la reclusione da sei a dodici anni (oltre la multa), rispettivamente, l'induzione o il favoreggiamento della prostituzione di minori degli anni diciotto e l'utilizzazione di questi ultimi per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico - la minore eta' della vittima, secondo il rimettente, deve necessariamente rientrare «nello spettro del dolo»: con conseguente non punibilita' dell'autore del fatto, il quale dimostri l'ignoranza o l'errore su tale elemento, ancorche' colposo (non essendo dette fattispecie punibili a titolo di colpa). L'errore incolpevole sull'eta' potrebbe rilevare, d'altro canto - alla stregua della regola generale in tema di imputazione soggettiva delle circostanze, dettata dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. - anche nell'ipotesi circostanziata di cui all'art. 600-sexies cod. pen. (inserito dall'art. 6 della medesima legge), il quale prevede un aumento di pena da un terzo alla meta' qualora i fatti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies cod. pen. siano commessi in danno di minori degli anni quattordici. La questione risulterebbe infine rilevante nel giudizio a quo, giacche' - una volta rimossa la presunzione iuris et de iure di conoscenza dell'eta' della vittima - l'imputato «potrebbe essere ammesso a provare l'ignoranza della stessa, argomentando dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte offesa, che ha ammesso di aver riferito al proprio partner di essere ultraquattordicenne». 2. - Nel giudizio di costituzionalita' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Rimarcato come analoga questione di legittimita' costituzionale, relativa al previgente art. 539 cod. pen., sia stata dichiarata piu' volte infondata, o manifestamente infondata, tanto da questa Corte che dalla Corte di cassazione; e sottolineato, altresi', come - alla stregua delle indicazioni di questa Corte - l'art. 27 Cost. non contenga «un tassativo divieto di responsabilita' oggettiva» (sentenza n. 364 del 1988), la difesa erariale assume che l'art. 609-sexies cod. pen. contemplerebbe un caso di responsabilita' oggettiva costituzionalmente legittimo. Al riguardo, basterebbe infatti osservare come, ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art. 609-quater cod. pen., il nucleo centrale della condotta tipica - ossia l'atto di natura sessuale - debba essere realizzato volontariamente: circostanza, questa, che - secondo quanto rilevato dalla stessa sentenza n. 364 del 1988 - varrebbe a rendere l'atto «proprio» dell'agente. L'irrilevanza dell'ignoranza o dell'errore sull'eta' del soggetto passivo, d'altro canto, risponderebbe all'esigenza - radicata nella cultura giuridica italiana - di rendere piu' energica la tutela di persone che si trovano in determinate condizioni di immaturita' dai pericoli derivanti da rapporti sessuali abusivi: impedendo, in pari tempo, che trovino ingresso nel processo penale temi di indagine che possono risultare lesivi della dignita' del minore o ulteriormente traumatizzanti per quest'ultimo (quale, ad esempio, quello relativo ad un suo contegno sessualmente troppo spregiudicato). Non si potrebbe trascurare, inoltre, la considerazione che l'eta' inferiore agli anni quattordici e', il piu' delle volte, agevolmente valutabile - o quantomeno percepibile in via dubitativa - dai terzi; e che, in ogni caso, potrebbe rimproverarsi all'agente di aver proceduto all'atto sessuale senza l'assoluta certezza del compimento del quattordicesimo anno di eta' da parte dell'altro soggetto. La maggiore severita', rispetto all'ordinario, della valutazione della volonta' colpevole si giustificherebbe peraltro agevolmente - ad avviso dell'Avvocatura - con la particolare rilevanza del bene tutelato dalla norma, ricollegabile alla previsione di protezione dell'infanzia e della gioventu' da parte della Repubblica, di cui all'art. 22 (recte: 31, secondo comma) Cost. Ne' avrebbe pregio l'assunto del giudice a quo, secondo cui l'esigenza di tutela in parola potrebbe essere soddisfatta senza sacrificare il principio di colpevolezza: giacche', per un verso, il principio di colpevolezza non verrebbe nella specie sacrificato, ma, semmai, solo attenuato; e, per un altro verso, il legislatore ben potrebbe, in ogni caso, sacrificare - «per fondate ragioni» - un determinato valore costituzionale a vantaggio di altro valore di pari rango: prospettiva nella quale la notazione del giudice a quo si risolverebbe non in una censura di costituzionalita', ma in una mera critica all'apprezzamento discrezionale del legislatore. Neppure, da ultimo, coglierebbe nel segno l'argomentazione con la quale il rimettente tenta di corroborare il proprio assunto: e, cioe', che la legge n. 269 del 1998, contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori, non reca alcuna norma omologa a quella denunciata. I reati in materia di pedofilia, introdotti da tale legge, realizzerebbero, infatti, una tutela anticipata della liberta' sessuale dei minori, punendo comportamenti diversi e «prodromici» rispetto a quelli incriminati dagli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies cod. pen.: onde sarebbe comprensibile che, rispetto a lesioni «meno immediate» del suddetto valore, i profili attinenti all'elemento psicologico del reato vengano regolati dal legislatore in modo meno severo (ancorche', poi, i fatti - per il particolare allarme sociale e la riprovazione che destano - siano puniti, a volte, con pena edittale piu' elevata). 3. - Si e' costituito, altresi', T. P., imputato nel giudizio a quo, il quale - riportandosi integralmente alla memoria difensiva con la quale era stata sollevata l'eccezione di legittimita' costituzionale recepita dal giudice rimettente - ha concluso per l'accoglimento della questione. Nella predetta memoria, riprodotta nell'atto di costituzione, la difesa della parte privata aveva preliminarmente evidenziato, in punto di rilevanza, gli elementi di fatto - in assunto univoci - dai quali si desumerebbe che l'imputato, a seguito di induzione in errore ad opera della stessa persona offesa, aveva ritenuto di compiere atti sessuali con soggetto ultraquattordicenne consenziente, nella certezza che il fatto fosse penalmente irrilevante. Su tale premessa, la difesa aveva quindi prospettato la possibilita' di interpretare la previsione di inescusabilita', contenuta nell'art. 609-sexies cod. pen., come riferita - conformemente al suo tenore testuale - esclusivamente alla mera ignoranza dell'eta' dell'offeso, e non pure all'errore (il quale rimarrebbe pertanto regolato dalla norma generale dell'art. 47 cod. pen.): soluzione che rifletterebbe l'asserita maggiore «riprovevolezza» dell'ignoranza rispetto all'errore, in quanto indice - diversamente da questo - «di assoluta indifferenza verso i valori tutelati dall'ordinamento». Nel caso di mancata adesione a tale tesi, la difesa aveva rilevato come le decisioni di questa Corte, che avevano respinto le questioni di costituzionalita' relative al previgente art. 539 cod. pen., dovessero considerarsi superate alla luce del successivo mutamento della giurisprudenza costituzionale, avutosi con la sentenza n. 364 del 1988. Quest'ultima ha infatti affermato che l'art. 27, primo comma, Cost. non si limita a sancire il divieto della responsabilita' per fatto altrui, ma attribuisce dignita' costituzionale al principio di colpevolezza, intesa come «rimproverabilita» dell'autore del fatto: «rimproverabilita» che presuppone che tutti gli elementi significativi della fattispecie tipica siano coperti quantomeno dalla colpa. Tale condizione dovrebbe ritenersi, quindi, senz'altro richiesta in rapporto all'eta' della vittima del reato di atti sessuali con minorenne, trattandosi di elemento che - lungi dal restare estraneo all'offesa - concentra «l'intera dimensione lesiva del fatto», determinando la punibilita' di una condotta altrimenti lecita. Ne', d'altro canto, sarebbe consentito al legislatore privilegiare - rispetto a «dogmi di rango costituzionale», quale appunto il principio di colpevolezza - «impulsi di politica criminale», collegati alla pur accentuata riprovazione sociale del fenomeno della pedofilia. Considerato in diritto 1. - Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena dubita, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 609-sexies del codice penale - inserito dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) - il quale stabilisce che «quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa». Il rimettente rileva come la norma denunciata introduca - in deroga ai principi generali in materia di dolo - una sorta di presunzione iuris et de iure di conoscenza dell'eta' della persona offesa da parte dell'agente, impedendo conseguentemente a quest'ultimo di provare l'incolpevole ignoranza di detta eta' o l'erroneo convincimento di una eta' superiore. Tale presunzione si porrebbe in irrimediabile contrasto con il principio di personalita' della responsabilita' penale, sancito dall'art. 27, primo comma, Cost. Quest'ultimo - secondo quanto chiarito dalle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 di questa Corte - non si limita a vietare la responsabilita' per fatto altrui, ma esige, altresi', un collegamento psichico - almeno nella forma della colpa - tra l'agente e il «nucleo significativo o fondante della fattispecie», nel quale si risolve il disvalore del fatto incriminato, giustificando cosi' la funzione rieducativa della pena che ne consegue. Con riguardo ai reati che offendono la liberta' sessuale dei minori - e segnatamente a quello di cui all'art. 609-quater cod. pen., oggetto del giudizio a quo, che punisce il compimento di atti sessuali con un minore degli anni quattordici - sarebbe di conseguenza indubbio che, ai fini del rispetto del parametro costituzionale evocato, l'eta' della persona offesa debba risultare riferibile soggettivamente all'autore del fatto, «quanto meno sotto il profilo della rappresentazione»: trattandosi di elemento che incentra il disvalore dell'incriminazione, segnando il confine tra i fatti delittuosi e i rapporti sessuali leciti tra soggetti consenzienti. Ne', d'altra parte, le accentuate esigenze di tutela dei minori di anni quattordici da ogni forma di abuso, cui intende rispondere la norma denunciata - esigenze pure ricollegabili ad interessi costituzionalmente protetti - potrebbero giustificare deroghe al principio di colpevolezza: giacche', al contrario, la «rimproverabilita» dell'agente dovrebbe risultare tanto piu' effettiva, quanto maggiore e' il disvalore del fatto nell'apprezzamento del legislatore. Il «sacrificio» del principio di colpevolezza, peraltro, non sarebbe affatto coessenziale al conseguimento del predetto obiettivo di tutela, come attesterebbe puntualmente la circostanza che la legge 3 agosto 1998, n. 269 - concernente una materia strettamente affine a quella regolata dalla legge n. 66 del 1966 (ossia la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori) e recante previsioni punitive addirittura piu' energiche di quella dell'art. 609-quater cod. pen. - non contenga alcuna norma corrispondente a quella censurata. 2. - La questione e' inammissibile. 2.1. - Il giudice rimettente muove dall'assunto che gli argomenti, sulla cui base questa Corte ritenne il previgente art. 539 cod. pen. rispettoso del principio di personalita' della responsabilita' penale (sentenze n. 209 del 1983, n. 20 del 1971 e n. 107 del 1957; ordinanze n. 70 del 1973 e n. 22 del 1962), debbano essere necessariamente riconsiderati alla luce della successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale riguardo alla valenza del parametro evocato. Si tratta di premessa in se' corretta. Le citate decisioni sull'art. 539 cod. pen. - costituente l'immediato precedente legislativo della disposizione oggi denunciata - si basavano, difatti, su un duplice rilievo: e cioe' che, da un lato, l'art. 27, primo comma, Cost. si sarebbe limitato a vietare la responsabilita' penale per fatto altrui, richiedendo, pertanto, solo un nesso di causalita' materiale tra la condotta del soggetto e l'evento; e che, dall'altro lato - ove pure fosse stato necessario un concorrente nesso psichico - la conclusione non sarebbe mutata, in quanto l'eta' dell'offeso non atteneva all'evento del reato (nella specie, la congiunzione carnale, che doveva essere comunque voluta), ma costituiva un presupposto del fatto e, piu' propriamente, «una condizione (non obiettiva) di punibilita» (cosi', in particolare, la sentenza n. 107 del 1957). Con la sentenza n. 364 del 1988 - posteriore a tutte le pronunce dianzi ricordate - questa Corte, innovando l'indirizzo interpretativo sino ad allora seguito, ha tuttavia riconosciuto che il principio di personalita' della responsabilita' penale, sancito dall'art. 27, primo comma, Cost., non si esaurisce nel mero divieto della responsabilita' per fatto altrui, ma va inteso, amplius, come principio della responsabilita' per fatto proprio colpevole: postulando, quindi, un «coefficiente di partecipazione psichica» del soggetto al fatto, rappresentato quanto meno dalla colpa «in relazione agli elementi piu' significativi della fattispecie tipica». Tale enunciato e' stato ulteriormente puntualizzato dalla sentenza n. 1085 del 1988. Secondo quest'ultima pronuncia - ai fini del rispetto dell'art. 27, primo comma, Cost. - «e' indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioe', investiti dal dolo o dalla colpa) ed e' altresi' indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioe' anche soggettivamente disapprovati». E cio' a prescindere dalla circostanza che l'elemento in discussione si identifichi o meno con l'evento del reato: rimanendo sottratti alla esigenza della «rimproverabilita» unicamente «gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilita' che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi)». 2.2. - Egualmente corretto appare il successivo rilievo dell'ordinanza di rimessione, per cui nel reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) - oggetto del giudizio a quo - l'eta' infraquattordicenne dell'offeso rappresenta l'elemento su cui gravita l'intero disvalore della fattispecie tipica. In effetti, e' proprio e soltanto il dato anagrafico che - facendo scattare la presunzione iuris et de iure di incapacita' della vittima a prestare un valido consenso agli atti sessuali - segna il confine tra il fatto delittuoso ed un rapporto sessuale lecito tra soggetti consenzienti. Con la necessaria conseguenza che, ai fini del rispetto dell'art. 27, primo comma, Cost., l'elemento dell'eta' - quale che ne sia il ruolo nella struttura della fattispecie (elemento costitutivo, presupposto del fatto, «condizione non obiettiva di punibilita») - deve poter essere collegato all'agente anche dal punto di vista soggettivo, cosi' da rendere la sua condotta, alla stregua delle indicazioni proposte dalla sentenza n. 364 del 1988, espressiva di un «rimproverabile» contrasto o indifferenza rispetto ai valori sanciti dalla norma incriminatrice. 2.3. - Appare condivisibile, infine, anche l'ulteriore considerazione del giudice a quo, secondo cui - contrariamente a quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato - il principio di colpevolezza non puo' essere «sacrificato» dal legislatore ordinario in nome di una piu' efficace tutela penale di altri valori, ancorche' essi pure di rango costituzionale. I principi fondamentali di garanzia in materia penale, difatti, in tanto si connotano come tali, in quanto «resistono» ad ogni sollecitazione di segno inverso (si veda, con riguardo al principio di irretroattivita' della norma penale sfavorevole, la sentenza n. 394 del 2006). Il principio di colpevolezza partecipa, in specie, di una finalita' comune a quelli di legalita' e di irretroattivita' della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.): esso mira, cioe', a garantire ai consociati libere scelte d'azione (sentenza n. 364 del 1988), sulla base di una valutazione anticipata («calcolabilita») delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; «calcolabilita» che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perche' non solo non voluti ne' concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili. In pari tempo, il principio di colpevolezza svolge un ruolo «fondante» rispetto alla funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.): non avrebbe senso, infatti, «rieducare» chi non ha bisogno di essere «rieducato», non versando almeno in colpa rispetto al fatto commesso (sentenza n. 364 del 1988). D'altronde, la finalita' rieducativa non potrebbe essere obliterata dal legislatore a vantaggio di altre e diverse funzioni della pena, che siano astrattamente perseguibili, almeno in parte, a prescindere dalla «rimproverabilita» dell'autore (al riguardo, sentenze n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990). Punire in difetto di colpevolezza, al fine di «dissuadere» i consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale «negativa») o di «neutralizzare» il reo (prevenzione speciale «negativa»), implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione dell'essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale (sentenza n. 364 del 1988), contrastante con il principio personalistico affermato dall'art. 2 Cost. In tale ottica, dunque, il legislatore ben puo' - nell'ambito delle diverse forme di colpevolezza - «graduare» il coefficiente psicologico di partecipazione dell'autore al fatto, in rapporto alla natura della fattispecie e degli interessi che debbono essere preservati: pretendendo dall'agente un particolare «impegno» nell'evitare la lesione dei valori esposti a rischio da determinate attivita'. Ma in nessun caso gli e' consentito prescindere in toto dal predetto coefficiente; altrimenti, stabilire quando ricorrano esigenze repressive atte a giustificare una «rinuncia» al requisito della colpevolezza - in vista della tutela di altri interessi di rango costituzionale, come, di norma, quelli protetti in sede penale - diverrebbe un apprezzamento rimesso alla mera discrezionalita' legislativa: con conseguente svuotamento delle accennate funzioni, «garantistica» e «fondante», del principio di colpevolezza. 3. - Se le premesse argomentative svolte dal rimettente risultano dunque corrette, il petitum che egli formula si presenta, tuttavia, privo della necessaria conseguenzialita' logico-giuridica rispetto ad esse. 3.1. - Il giudice a quo, infatti, denuncia l'incostituzionalita' dell'art. 609-sexies cod. pen. nella sua globalita', chiedendone quindi l'eliminazione. Una simile pronuncia - relativamente al delitto di atti sessuali con minorenne (nonche' a quello di corruzione di minorenne, di cui all'art. 609-quinquies cod. pen.) - avrebbe l'effetto di rendere applicabili all'eta' infraquattordicenne dell'offeso le disposizioni generali in tema di imputazione dolosa e di errore, di cui agli artt. 43 e 47 cod. pen.; con la conseguenza che l'eta' infraquattordicenne dovrebbe rientrare nella componente rappresentativa del dolo, mentre l'errore su di essa scuserebbe anche se colposo, non essendo prevista, per i delitti sessuali dianzi indicati, la punibilita' a titolo di colpa. Tale richiesta contrasta, peraltro, sul piano logico-giuridico, sia con l'affermazione generale - contenuta nelle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988, evocate dallo stesso rimettente - in forza della quale, ai fini del rispetto dell'art. 27, primo comma, Cost., non e' indispensabile il dolo, ma e' sufficiente la colpa; sia con lo specifico decisum di dette sentenze e delle successive pronunce di questa Corte sul medesimo tema. Nello scrutinare il disposto dell'art. 5 cod. pen., che negava efficacia scusante all'ignoranza della legge penale, la sentenza n. 364 del 1988 non ha, infatti, rimosso la norma denunciata nella sua globalita'; ma - riconoscendone per il resto il fondamento razionale - l'ha dichiarata costituzionalmente illegittima soltanto nella parte in cui «esclude(va) dall'inescusabilita' ... l'ignoranza inevitabile». E cio' sul presupposto che, riguardo alle componenti di tipo rappresentativo (quale, nella specie, la conoscenza del divieto), la soglia minima di compatibilita' con l'art. 27, primo comma, Cost. - cui debbono essere allineate le norme ordinarie contrastanti con il principio da esso affermato - e' rappresentata, per l'appunto, dall'attribuzione di valenza scusante all'ignoranza (o all'errore) che presenti caratteri di inevitabilita': giacche' deve poter essere mosso all'agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situazione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del dato rilevante. Soluzione, questa, che e' stata quindi estesa dalla sentenza n. 61 del 1995 - dichiarativa della parziale incostituzionalita' dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in tema di inescusabilita' dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare - anche alle ipotesi in cui l'ignoranza verta sull'eventuale presupposto normativo della fattispecie incriminatrice (nella specie, norma regolamentare che faceva obbligo alle reclute di presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto di chiamata). Analogamente - rispetto alle componenti di tipo volitivo della fattispecie - la sentenza n. 1085 del 1988 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma incriminatrice del cosiddetto furto d'uso (art. 626, primo comma, numero 1, cod. pen.), nella parte in cui poneva a carico dell'agente la mancata restituzione della cosa sottratta, quando la stessa fosse dipesa da caso fortuito o da forza maggiore: mentre si e' escluso - con riguardo alla omologa figura criminosa prevista dal codice penale militare (art. 233, primo comma, numero 1) - che il principio di colpevolezza imponesse di riconoscere rilievo, a vantaggio del reo, anche alla diversa ipotesi in cui la mancata restituzione fosse dovuta a colpa, anziche' a dolo, dell'agente stesso (sentenza n. 179 del 1991). 3.2. - La disposizione dell'art. 609-sexies cod. pen., oggi impugnata, e' in effetti espressiva di una precisa scelta del legislatore: quella, cioe', di accordare una protezione particolarmente energica - in deroga alla disciplina generale in tema di imputazione soggettiva - ad un bene di indubbia pregnanza, anche nel quadro delle garanzie costituzionali (art. 31, secondo comma, Cost.) e di quelle previste da atti internazionali (tra cui, in particolare, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 20 novembre 1959; la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; e, con specifico riguardo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, da ultimo, la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003). Tale e', in specie, la «intangibilita' sessuale» di soggetti - quali i minori infraquattordicenni - che, in ragione della loro immaturita' fisio-psichica, per un verso, sono considerati incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti di natura sessuale (sulla legittimita' costituzionale della relativa presunzione, sentenza n. 151 del 1973); e, per un altro verso, risultano particolarmente esposti ad abusi (con riferimento al previgente art. 539 cod. pen., sentenze n. 209 del 1983 e n. 107 del 1957). La scelta derogatoria tiene conto segnatamente della facilita' con la quale - non essendo, in molti casi, l'eta' infraquattrordicenne dell'offeso riflessa in modo certo nel suo aspetto esteriore - potrebbero essere allegate, dall'autore del fatto, vere o supposte situazioni di ignoranza o di errore, anche colposo, sull'eta' del minore: donde il timore che l'applicazione delle regole comuni possa determinare aree di impunita', ritenute pregiudizievoli per una efficace salvaguardia dell'interesse in questione. Siffatta ratio legis vale, per incidens, anche a dimostrare l'impraticabilita' dell'interpretazione «correttiva» ventilata dalla parte privata nelle sue difese - interpretazione peraltro contraria al costante orientamento della giurisprudenza di legittimita' circa l'originario art. 539 cod. pen. e gia' sostanzialmente disattesa da questa Corte, con riguardo alla medesima norma (sentenza n. 209 del 1983) - stando alla quale la disposizione censurata dovrebbe ritenersi riferita soltanto all'ignoranza in senso stretto (difetto di conoscenza), e non anche all'errore (conoscenza inesatta). Cio' posto - essendo l'indicata scelta di politica criminale, in se', pienamente razionale - la norma censurata potrebbe ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non certo per il mero fatto che essa deroga agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa; ma, semmai, unicamente nella parte in cui neghi rilievo all'ignoranza o all'errore inevitabile sull'eta'. 4. - Il salto logico tra premesse e petitum che inficia l'ordinanza di rimessione, nel senso dianzi indicato, si riverbera negativamente sul tessuto argomentativo di essa, sotto un duplice profilo. 4.1. - Per un verso, il giudice rimettente non si pone neppure il problema di verificare la praticabilita' di una interpretazione secundum constitutionem della disposizione denunciata: acclarando, in specie, se sia o meno possibile ritenere che l'ipotesi dell'ignoranza inevitabile resti estranea alla regola dell'inescusabilita' sancita dalla disposizione stessa. E cio' perche' il principio di colpevolezza - quale delineato dalle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 di questa Corte - si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatici; ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti. Aspetto, quest'ultimo, che viene in particolare rilievo nel caso di specie, in quanto si tratta di norma reiterata, nel passaggio dall'art. 539 cod. pen. all'art. 609-sexies cod. pen., dopo che gia' questa Corte aveva, con le richiamate pronunce, affermato - con riferimento al principio di personalita' della responsabilita' penale, di cui all'art. 27, primo comma, Cost. - l'esistenza nella tavola dei valori costituzionali di un principio di necessaria colpevolezza, ragguagliato quanto meno al minimum dell'ignoranza o dell'errore inevitabile: incida esso sulla norma o sugli elementi normativi del fatto, come nei casi esaminati dalle sentenze n. 364 del 1988 e n. 61 del 1995; ovvero sugli elementi del fatto stesso, come nell'ipotesi di specie. 4.2. - Per un altro verso, e comunque, la non corretta formulazione del petitum inficia anche l'adeguatezza della motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo. A tal riguardo, infatti, il rimettente - dopo aver riferito che l'imputato si era difeso asserendo di essere stato indotto in errore dalla vittima, dichiaratasi ultraquattordicenne al momento del fatto (circostanza, questa, confermata anche dal minore) - assume che la questione sarebbe rilevante in quanto, una volta rimosso l'art. 609-sexies cod. pen., l'imputato «potrebbe essere ammesso a provare l'ignoranza (dell'eta), argomentando dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte offesa». Tale motivazione appare chiaramente articolata sulla prospettiva di una pronuncia in toto ablatoria della norma denunciata, cosi' da attribuire efficacia scusante anche all'errore colposo. Essa e', peraltro, certamente inidonea - nei termini in cui e' stata formulata - a pervenire ad un'affermazione di inevitabilita' dell'ignoranza o dell'errore sull'eta': unica ipotesi nella quale, per quanto dianzi rilevato, questi ultimi potrebbero avere efficacia scusante. L'ignoranza e l'errore inevitabile - per come sono stati evocati dalla sentenza n. 364 del 1988, quale coefficiente minimo indispensabile e limite estremo di rimproverabilita', e quindi di compatibilita' con il principio di personalita' della responsabilita' penale, di cui all'art. 27, primo comma, Cost. - non possono fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'eta' superiore a quella effettiva. Il giudizio di inevitabilita' postula, infatti, in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane eta', un «impegno» conoscitivo proporzionale alla pregnanza dei valori in giuoco, il quale non puo' certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore: dichiarazioni che, secondo la comune esperienza, possono bene risultare mendaci, specie nel particolare contesto considerato. E cio' fermo restando, ovviamente, che qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto attivo dispone lascino residuare il dubbio circa l'effettiva eta' - maggiore o minore dei quattordici anni - del partner, detto soggetto, al fine di non incorrere in responsabilita' penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale: giacche' operare in situazione di dubbio circa un elemento costitutivo dell'illecito (o un presupposto del fatto) - lungi dall'integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile - equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non, addirittura, di cosiddetto dolo eventuale. 5. - Le incongruenze e le manchevolezze dell'ordinanza di rimessione dianzi evidenziate impongono, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilita' della questione.