ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003 (Doc. IV - quater, n. 42), relativa all'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macri', promosso con ricorso della Corte di appello di Catanzaro, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2007 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilita'. Udito nella Camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, con ricorso depositato il 10 gennaio 2007, la Corte di appello di Catanzaro ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 6 marzo 2003 (Doc. IV-quater, n. 42), con la quale e' stato dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il processo penale a carico del deputato Amedeo Matacena concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che la Corte ricorrente premette che, con sentenza del Tribunale di Messina del 19 giugno 1999, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Messina con pronuncia del 16 marzo 2001, diventata definitiva il 7 dicembre 2001 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione presentato dall'imputato, il predetto deputato e' stato condannato alla pena ritenuta di giustizia nonche' al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Vincenzo Macri', per i seguenti delitti: «A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 595, commi 1, 2, 3 e 13 legge 47/1948 per avere in concorso tra loro, il Matacena come autore del comunicato stampa ed il secondo (De Virgilio Vincenzo) come autore dell'articolo, che testualmente lo riproduce, dal titolo «Replica di Matacena al magistrato Macri», apparso sul quotidiano «Gazzetta del Sud», offeso la reputazione di Macri' Vincenzo, qualificandolo come «ispiratore primario» di strategie organizzate dalla mafia in danno di diversi magistrati ed in particolare del dott. Viola e come «provocatore» ed irrispettoso delle regole deontologiche per avere reagito all'accusa del Matacena, invero fondata, di avere utilizzato «nella faida tra i magistrati» verbali firmati in bianco dai pentiti. Reato aggravato dalla attribuzione del fatto determinato e dalla diffusione a mezzo stampa. In Messina il 15 febbraio 1995. Nonche' per avere offeso la reputazione dello stesso Macri' Vincenzo con un articolo apparso sul quotidiano Tribuna Calabria affermando che il Macri' aveva partecipato ad una banditesca operazione e che era «un magistrato bandido», articolo che si ricollegava al testo del comunicato diffuso dall'AGI. In Reggio Calabria 23 febbraio 1995; B) delitto previsto e punito dagli artt. 595, 3° co., c.p. e 13 legge 47/1948 per avere, con un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano «Gazzetta del Sud» in data 3 dicembre 1995, riproducente il testo di un comunicato dello stesso Matacena - diffuso dalla agenzia ANSA di Roma il 2 dicembre 1995 - offeso la reputazione del dott. Vincenzo Macri' sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimafia affermando che il Macri' ha «una concezione stalinista della giustizia», che le dichiarazioni del Macri' «dimostrano in modo lampante quale e' il suo modo di maneggiare i pentiti e i collaboratori», che «egli aveva chiesto una perizia psichiatrica nei confronti del Macri», con le aggravanti dell'attribuzione di un fatto determinato e della commissione del fatto in danno di un pubblico ufficiale nell'adempimento delle sue funzioni. Messina, 3 dicembre 1995; C) del reato di cui agli artt. 595, co. 2, c.p. e 13 legge 47/1948 perche', con un articolo apparso sul quotidiano «Gazzetta del Sud» a firma di Policheni Paolo e contenente le dichiarazioni del Matacena, offendeva la reputazione del dr. Vincenzo Macri' affermando che quest'ultimo aveva gestito l'operazione «Olimpia» e che era rinviato a giudizio per avere manipolato pentiti e collaboratori e che le tesi della magistratura inquirente erano assolutamente false. Con l'aggravante della attribuzione di un fatto determinato. Messina, 29 novembre 1995»; che, con istanza depositata il 25 marzo 2003, il Matacena ha chiesto alla competente Corte di appello di Reggio Calabria la revisione della sentenza di condanna assumendo di avere presentato sin dal 9 febbraio1998 alla Camera dei deputati, della quale faceva parte all'epoca dei fatti, una richiesta di delibera di insindacabilita' ex art. 68, primo comma, Cost., che era stata da ultimo esaminata nella seduta del 6 marzo 2003, allorche' la medesima Camera dei deputati aveva stabilito che le dichiarazioni del prevenuto concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni; che la Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 30 ottobre 2003, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, assumendo che la delibera di insindacabilita' non poteva essere considerata prova nuova ai fini di quanto previsto dall'art. 630 del codice di procedura penale, in quanto l'intervenuto giudicato penale rappresenta un valore che deve essere necessariamente salvaguardato nell'ottica di evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici; che la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del Matacena sul punto, ha annullato la citata ordinanza con sentenza del 2 luglio 2004, assumendo che certamente la deliberazione di insindacabilita' del Parlamento deve essere considerata «prova nuova» e non puo' essere disapplicata dal giudice, che puo' soltanto sollevare eventualmente conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale; che gli atti sono stati, quindi, trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio; che, emesso rituale decreto di citazione, il processo e' stato ripetutamente aggiornato, dapprima per la mancanza degli atti processuali, non trasmessi dal Tribunale di Messina, poi in attesa della decisione della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione sollevato con ordinanza del 13 maggio 2004 dal Tribunale civile di Reggio Calabria, davanti al quale il Macri' aveva citato il Matacena per il risarcimento del danno in conseguenza della pronuncia del giudice penale, essendo la decisione indubbiamente rilevante anche per il giudizio di revisione; che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 325 del 2006, ha tuttavia dichiarato la improcedibilita' del ricorso per ragioni procedurali (il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale da parte della autorita' giudiziaria ricorrente); che, cio' premesso, la Corte di appello ricorrente ritiene che la delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2003 costituisce una interferenza nelle attribuzioni della autorita' giudiziaria previste e garantite dall'art. 102 Cost., poiche' non sussisterebbe alcun collegamento funzionale tra ledichiarazioni rese dall'on. Matacena, riportate nei capi di imputazione sopra trascritti, e la sua attivita' di parlamentare, costituendo piuttosto tali dichiarazioni ed espressioni l'esercizio della comune liberta' di pensiero nel quadro di una polemica diretta e personale con il Macri', del tutto avulsa dallo svolgimento anche generico di attivita' parlamentare o politica; che, secondo la ricorrente, tali considerazioni non sono scalfite in alcun modo dalla legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), posto che sul piano procedurale l'invio degli atti processuali alla Camera di appartenenza, previsto dall'art. 3, comma 4, di tale legge, e' superato dal fatto che la Camera dei deputati ha gia' deliberato sull'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost., e che la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, di tale legge, che prevede la applicazione della immunita' parlamentare anche «per ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento» non puo' comunque coprire ogni espressione ingiuriosa o diffamatoria sulla sola base della qualifica rivestita dall'agente, occorrendo in ogni caso un collegamento con l'attivita' parlamentare espletata, collegamento che, nel caso in esame, difetta completamente, e cio' anche perche' la norma citata, nonostante la piu' ampia formulazione lessicale, non innova alcunche' rispetto all'art. 68, primo comma, Cost., limitandosi a rendere esplicito il contenuto di tale disposizione (vengono, al riguardo, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 235 del 2005, n. 246 e n. 120 del 2004, nonche' l'ordinanza n. 136 del 2005); che la Corte di appello ricorrente chiede, conclusivamente, che la Corte costituzionale «dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on. Amedeo Matacena nei sopra trascritti capi di imputazione in quanto estranea alle previsioni dell'art. 68 primo comma Cost., e conseguentemente annulli la deliberazione adottata dalla Assemblea Parlamentare nella seduta del 6 marzo 2003». Considerato che deve preliminarmente accertarsi se sia ammissibile il conflitto sollevato, in sede di giudizio di revisione della sentenza penale di condanna per diffamazione a carico del deputato Amedeo Matacena, dalla Corte di appello di Catanzaro nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 6 marzo 2003 (Doc. IV-quater, n. 42), con la quale e' stato dichiarato che i fatti relativi al giudizio penale concluso con la predetta sentenza irrevocabile di condanna costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che tale delibera e' gia' stata oggetto di conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria, in sede di giudizio civile per risarcimento dei danni promosso nel confronti dello stesso deputato in conseguenza della pronuncia del giudice penale, e dichiarato ammissibile, in fase di prima delibazione, con ordinanza n. 117 del 2005, e, quindi, improcedibile, con ordinanza n. 325 del 2006, per la mancata osservanza del termine di venti giorni dalla notificazione - previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - per il deposito degli atti presso la cancelleria della Corte stessa da parte dell'autorita' ricorrente; che la costante giurisprudenza di questa Corte circa l'inammissibilita' della riproposizioni di conflitti gia' esaminati dalla Corte stessa (sentenza n. 116 del 2003, nonche' ex plurimis, ordinanze n. 102 del 2007, n. 294 del 2006, n. 143 del 2005, n. 40 del 2004, n. 358, n. 280, n. 277, n. 214 del 2003) si riferisce a conflitti riproposti nel corso dello stesso procedimento dalla medesima autorita', la quale, pertanto, aveva gia' consumato il proprio potere di agire a tutela della propria sfera di attribuzioni (ordinanza n. 294 del 2006, cit.); che la ratio decidendi posta a base delle richiamate pronunce non si attaglia alla diversa ipotesi di nuovo conflitto sollevato in una diversa controversia da altra autorita', la quale non puo' subire le conseguenze del ritardo negli adempimenti necessari che abbia dato luogo ad una pronuncia di improcedibilita' del conflitto precedentemente sollevato nei confronti della medesima deliberazione, ovvero della non corretta precisazione, nel ricorso introduttivo del precedente conflitto, del petitum che abbia dato luogo ad una pronuncia di inammissibilita'; che, esclusa l'inammissibilita' del conflitto odierno, non costituendo lo stesso riproposizione di conflitto dichiarato improcedibile, la Corte costituzionale, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita'; che nella specie sussistono sia il requisito soggettivo che quello oggettivo del conflitto; che, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto, sia la Corte di appello di Catanzaro, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale e' investita, la volonta' del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la Corte di appello ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione - della quale chiede l'annullamento - ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilita' stabilita dall'art. 68, primo comma, Cost; che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (si vedano, tra le piu' recenti, le ordinanze n. 17 del 2007, n. 350, n. 321, n. 320, n. 293 del 2006).