IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

    Pronunciando  sull'eccezione  di  incostituzionalita',  sollevata
dalla   difesa  dell'imputato  Lategano  Angelo  all'udienza  dell'11
gennaio  2007,  dell'art. 405 comma 1-bis. del c.p.p., per violazione
degli  artt. 3,  24  e 111 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede  che  il  pubblico  ministero  debba chiedere l'archiviazione
anche  quando  sull'insussistenza  della  gravita'  indiziaria si sia
pronunciato il Tribunale del riesame.

                    O s s e r v a  e  r i l e v a

    Nel  corso  dell'udienza preliminare a carico di Lategano Angelo,
per  il  reato  di  cui  agli artt. 110 del c.p., 73 comma 1-bis e 6,
d.P.R.   n. 309/1990,   i   difensori  dell'imputato  hanno  eccepito
l'illegittimita'   costituzionale  dell'art.  405,  comma  1-bis  del
c.p.p.,  per  violazione  degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,
nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il pubblico ministero debba
chiedere   l'archiviazione   anche  quando  sull'insussistenza  della
gravita' indiziaria si sia pronunciato il tribunale del riesame.
    La  difesa  ha  evidenziato  tanto  la  rilevanza della questione
considerato  che  l'imputato  era  stato scarcerato dal tribunale del
riesame per mancanza di gravita' indiziaria - quanto la non manifesta
infondatezza  della  stessa,  stante  la sostanziale identita' tra il
giudicato  cautelare  formatosi a seguito di pronuncia della Corte di
cassazione  e  quello  conseguente ad una pronuncia del tribunale del
riesame non impugnata dal p.m.
    Questo  giudice  ritiene  la questione proposta rilevante ai fini
della decisione e non manifestamente infondata.
    Quanto al profilo della rilevanza, appare condivisibile l'assunto
difensivo  invero,  l'ordinanza  applicativa  della  misura cautelare
emessa  dal  g.i.p.  e' stata annullata dal tribunale del riesame, il
pubblico  ministero  non  ha  proposto  ricorso  per Cassazione ed ha
esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio pur non
avendo  acquisito,  successivamente  alla  pronuncia  non  impugnata,
ulteriori  elementi  a carico della persona sottoposta alle indagini.
Alla   stregua   del  vigente  art.  405,  comma  1-bis  del  c.p.p.,
l'indagato, che pure ha ottenuto il riconoscimento dell'insussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, non puo' beneficiare dell'obbligo -
gravante  sul p.m. solo a fronte di una pronuncia della suprema Corte
- di formulare richiesta di archiviazione.
    In  ordine alla non manifesta infondatezza, questo giudice rileva
che  la  scelta  del legislatore, trasfusa nell'art. 405, comma 1-bis
del  c.p.p.,  crea  un'irragionevole  discriminazione  tra situazioni
analoghe.
    E'  evidente  la  disparita'  di  trattamento e la violazione del
principio  costituzionale  dei  giusto processo tra l'indagato che ha
ottenuto  una  pronunzia della Corte di cassazione sull'insussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza - tanto se si tratta di pronunzie di
annullamento  senza  rinvio  di  una  precedente ordinanza cautelare,
quanto   di  pronunzie  di  rigetto  del  ricorso  del  p.m.  avverso
l'ordinanza  del  tribunale del riesame a conferma o riforma di altra
ordinanza  del  g.i.p. ed impugnata ex art. 311, comma 1 del c.p.p. -
ed  il  soggetto  che ha ottenuto analoga pronuncia dal tribunale del
riesame,  in riforma dell'ordinanza di custodia cautelare del g.i.p.,
qualora tale pronuncia non sia stata impugnata dal p.m.
      La  distinzione  operata  dal  legislatore tra la pronuncia dei
giudice  del  riesame e quella del giudice di legittimita', pervenute
entrambe  al medesimo risultato favorevole per l'indagato, fa si' che
il  destino  processuale  dell'indagato sottoposto a misura cautelare
dipenda   esclusivamente   dalle   scelte  operate  dall'altra  parte
processuale, di talche' di due soggetti, aventi la medesima posizione
processuale,  solo quello che ha ottenuto una pronunzia favorevole ex
art.  273  del c.p.p. dopo avere affrontato tutti i gradi di giudizio
cautelare su impulso della pubblica accusa, sara' destinatario di una
richiesta di archiviazione, mentre analoga richiesta non dovra' esser
obbligatoriamente  avanzata  dal p.m. nei confronti di quell'indagato
che ha ottenuto lo stesso favorevole risultato in sede di riesame.
    La  violazione  dell'art.  3  della Costituzione rileva, inoltre,
sotto  un  ulteriore  profilo, poiche' la nullita' assoluta di cui al
combinato  disposto  degli  artt.  178,  comma  1, lett. b) e 179 del
c.p.p.,  sara'  riscontrabile  solo  nel caso in cui il p.m. eserciti
l'azione  penale  a fronte di una pronuncia della Corte di cassazione
sull'insussistenza  dei gravi indizi di colpevolezza ed in assenza di
nuovi elementi a carico dell'indagato.